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Sentenza — n. 29500/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29500/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29500/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Refice Alex, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 16/03/2022 della Corte di appello di Roma, che ha riformato la sentenza in data 19/05/2021 del G.i.p. Tribunale di Roma, assolvendolo per i reati contestati ai capi B e B1 dell'imputazione, confermando la condanna e rideterminando la pena per la rapina contestata al capo A). Deduce: 1.1. Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza perché il giudizio si è svolto con l'assistenza di un difensore "stabilito", in mancanza dell'atto di intesa con un avvocato italiano, così come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 96 del 2001.

Regesto Legislator

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art. 182 cod.proc.pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29500/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sebastiano Di Lascio, con studio in Roma, via Magnagrecia n. 13)". La precisa dicitura legittimante la difesa in Italia dell'Avvocato stabilito Luciano Mattera è stata resa con sottoscrizione autenticata dallo stesso difensore, dal che discende che non si ha ragione di ritenere della non veridicità di quanto dichiarato da Refice sulla base delle indicazioni date dallo stesso Avvocato stabilito, che ha fatto preciso riferimento all'esistenza di un'intesa con un professionista abilitato, espressamente menzionato. Tanto vale a dire che è lo stesso Avocat Mattera che dichiara -per il tramite del suo assistito- di assumere la difesa in conformità alle previsioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 96 del 2001.

Parole chiave

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lacuna giurisdizionale difesa penale diritto a un difensore grave deficienza del procedimento all'estero reati contro la sicurezza dei rapporti giuridici inosservanza delle norme sulla competenza

Disposizioni normative citate

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art. 182 cod.proc.pen
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: REFICE ALEX nato il 25/09/1995 a ROMA avverso la sentenza in data 16/03/2022 della CORTE DI APPELLO DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentita l'Avvocata CARLA GIORDANA, che ha illustrato i motivi d'impugnazione e ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Refice Alex, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 16/03/2022 della Corte di appello di Roma, che ha riformato la sentenza in data 19/05/2021 del G.i.p. Tribunale di Roma, assolvendolo per i reati contestati ai capi B e B1 dell'imputazione, confermando la condanna e rideterminando la pena per la rapina contestata al capo A). Deduce: 1.1. Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza perché il giudizio si è svolto con l'assistenza di un difensore "stabilito", in mancanza dell'atto di intesa con un avvocato italiano, così come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 96 del 2001.

Aggiunge che l'eccezione non può dirsi superata per l'avvenuta notificazione degli atti presso l'avvocato italiano, in qualità di codifensore. CONSIDERATO IN FATTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. Il ricorrente sostiene che Refice era stato difeso da un avvocato "stabilito", senza l'intesa prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, così che il processo a suo carico veniva celebrato sostanzialmente senza difensore fornito dello ius postulandi. Ciò premesso, va osservato che secondo la disciplina prevista dall'art. 8 decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, l'avvocato «stabilito» può esercitare la professione forense in uno Stato membro diverso e può svolgere le funzioni di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio, agendo d'intesa con un professionista abilitato, dotato del titolo di avvocato che assicura i rapporti con l'autorità giudiziaria ed è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti ai difensori dalle norme vigenti, secondo una intesa risultante da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito.

Il ricorrente assume che l'Avvocato Mattera ha difeso Refice pur in assenza della prevista intesa con il professionista abilitato, dotato del titolo di avvocato, in quanto manca in atti la scrittura privata ovvero la dichiarazione congiunta. Tale assunto è manifestamente infondato, atteso che la prova dello jus postulandi proviene dallo stesso Avocat Luciano Mattera, per come emerge dalla lettura della procura difensiva conferitagli in data 04/03/2019. Lettura consentita in ragione della natura processuale dell'eccezione. In occasione del conferimento di tale procura, l'Avocat LUCIANO Mattera si è dichiarato a Refice come avvocato "stabilito" specificando che quale avvocato stabilito "opera di concerto con l'Avv.

Sebastiano Di Lascio, con studio in Roma, via Magnagrecia n. 13)". La precisa dicitura legittimante la difesa in Italia dell'Avvocato stabilito Luciano Mattera è stata resa con sottoscrizione autenticata dallo stesso difensore, dal che discende che non si ha ragione di ritenere della non veridicità di quanto dichiarato da Refice sulla base delle indicazioni date dallo stesso Avvocato stabilito, che ha fatto preciso riferimento all'esistenza di un'intesa con un professionista abilitato, espressamente menzionato. Tanto vale a dire che è lo stesso Avocat Mattera che dichiara -per il tramite del suo assistito- di assumere la difesa in conformità alle previsioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 96 del 2001.

Va aggiunto, che era lo stesso Avocat Mattera che doveva produrre la scrittura privata di cui si assume la mancanza, in quanto atto nella sua esclusiva disponibilità, così che la nullità eccepita dalla difesa discende dalla mancata produzione di un atto che la stessa difesa doveva produrre, così dandovi causa. Tanto porta ad affermare che, in applicazione del principio di cui all'art. 182 cod.proc.pen., secondo il quale le nullità non possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa, è inammissibile dedurre con ricorso per Cassazione una nullità derivante dalla mancanza nel fascicolo processuale di un atto che lo stesso soggetto aveva l'onere di produrre.

2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma