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Sentenza — n. 29362/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29362/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29362/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente sentenza Sul ricorso proposto da Bhuiyan Mohi Uddin nato in Bangladesh il 1/1/1983 avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 6/7/2022 preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Francesca Romana Pirrelli ha chiesto l'annullamento con rinvio

Regesto Legislator

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art. 648 c.p; Sentenza — n. 29362/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Bhuiyan Mohi Uddin ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 6/7/2022 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona con la quale è stato condannato per il delitto di ricettazione alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, ha riconosciuto l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cpv. c.p., riducendo la pena a mesi otto di reclusione. Deduce la violazione del divieto di reformatio in peius avendo il giudice di appello omesso di motivare in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, invero riconosciute in primo grado e che egli assume essere state obliterate dal giudice di appello.

Parole chiave

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riduzione della pena attenuazione della pena pena pecuniaria sospesa sanzioni penali riduzione della multa prescrizione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 648 c.p
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Testo completo

o la seguente sentenza Sul ricorso proposto da Bhuiyan Mohi Uddin nato in Bangladesh il 1/1/1983 avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 6/7/2022 preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Francesca Romana Pirrelli ha chiesto l'annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Bhuiyan Mohi Uddin ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 6/7/2022 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona con la quale è stato condannato per il delitto di ricettazione alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, ha riconosciuto l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cpv. c.p., riducendo la pena a mesi otto di reclusione. Deduce la violazione del divieto di reformatio in peius avendo il giudice di appello omesso di motivare in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, invero riconosciute in primo grado e che egli assume essere state obliterate dal giudice di appello.

Il motivo è infondato. Le circostanze attenuanti generiche che il giudice di primo grado ha riconosciuto, tanto che ha ridotto la pena partendo dal minimo edittale di anni 2, ad anni 1 e mesi 4 di reclusione, effettivamente, non risultano espressamente considerate dal giudice di secondo grado che si è limitato a ridurre la pena, previo riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al comma 4 dell'art. 648 c.p., a mesi otto di reclusione. Tanto premesso deve tuttavia escludersi la ricorrenza del dedotto vizio di violazione del divieto di reformatio in peius, dovendosi ritenere che il giudice di appello abbia, per implicito, riconosciuto le attenuanti generiche avendo irrogato una pena considerevolmente più mite rispetto a quella in precedenza inflitta, ritenendola "equa" (Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013,Rv. 256201). 2en,QP1/3 La non manifesta infondatezza del ricorso determinl'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo maturato, nelle more, il termine prescrizionale massimo di anni dieci a decorrere dal 10/12/2012, pur considerando la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n.11.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Roma, 23/6/2023 Sentenza a motivazione semplificata Il Consigliere est. Il Presi ente Lucia Aielli Sergio eltrani )((-,(C7 DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA