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Sentenza — n. 29347/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29347/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29347/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Istrate Victor, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 28/02/2022 della Corte di appello di Roma, che ha riformato la sentenza in data 04/08/2014 del Tribunale di Roma, riducendo la pena inflitta per il reato di cui all'art. 337 cod.pen. e per quello di cui all'art. 648 cod.pen.. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 43, 47, 337 e 648 cod.pen.. Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente sostiene che "i dati probatori acquisiti non sono in grado di sostenere il peso di una condanna, in quanto suscettibili di interpretazioni diverse, che consentono una ricostruzione dei fatti assolutamente opposta a quella operata dall'Accusa e dalla Sentenza impugnata", emergente "da una semplice lettura dei fatti alla luce degli elementi obiettivi che sorreggono le richieste difensive e che non contengono né potrebbero mai contenere in re ipsa la versione adottata dall'accusa, dovendosi propendere per una pronuncia garantista". 1.2.

Regesto Legislator

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art. 337 cod.pen, art. 648 cod.pen, art. 131-bis cod.pen; Sentenza — n. 29347/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648, comma secondo, cod.pen., all'art. 62 n. 4, cod.pen. e all'art. 131-bis cod.pen.. Il motivo si rivolge alla possibile compatibilità tra l'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen. e quella di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod.pen., alla luce dei principi fissati con la sentenza delle Sezioni Unite n. 35535 del 26 settembre 2007, che vengono riassunti. Richiama, altresì, la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 131-bis cod.pen. nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per cui non è previsto un minimo edittale di pena, così come nel caso dell'art. 648, comma secondo, cod.pen..

Parole chiave

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verosimiglianza della persecuzione risarcimento alle vittime di reati difesa penale eccezioni difensive inutilizzabilità delle prove illecite circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod.pen
Istrate Victor, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 28/02/2022 della Corte di appello di Roma, che ha riformato la sentenza in data 04/08/2014 del Tribunale di Roma, riducendo la pena inflitta per il reato di cui all'art. 337 cod.pen.
art. 648 cod.pen
e per quello di cui all'art. 648 cod.pen..
art. 131-bis cod.pen
e all'art. 131-bis cod.pen..
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ISTRATE VICTOR nato il 01/06/1982 in ROMANIA avverso la sentenza in data 28/02/2022 della CORTE DI APPELLO DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota fatta pervenire dall'Avvocato GIAN PAOLO MARIA COCCIA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Istrate Victor, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 28/02/2022 della Corte di appello di Roma, che ha riformato la sentenza in data 04/08/2014 del Tribunale di Roma, riducendo la pena inflitta per il reato di cui all'art. 337 cod.pen. e per quello di cui all'art. 648 cod.pen.. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 43, 47, 337 e 648 cod.pen.. Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente sostiene che "i dati probatori acquisiti non sono in grado di sostenere il peso di una condanna, in quanto suscettibili di interpretazioni diverse, che consentono una ricostruzione dei fatti assolutamente opposta a quella operata dall'Accusa e dalla Sentenza impugnata", emergente "da una semplice lettura dei fatti alla luce degli elementi obiettivi che sorreggono le richieste difensive e che non contengono né potrebbero mai contenere in re ipsa la versione adottata dall'accusa, dovendosi propendere per una pronuncia garantista". 1.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648, comma secondo, cod.pen., all'art. 62 n. 4, cod.pen. e all'art. 131-bis cod.pen.. Il motivo si rivolge alla possibile compatibilità tra l'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen. e quella di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod.pen., alla luce dei principi fissati con la sentenza delle Sezioni Unite n. 35535 del 26 settembre 2007, che vengono riassunti. Richiama, altresì, la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 131-bis cod.pen. nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per cui non è previsto un minimo edittale di pena, così come nel caso dell'art. 648, comma secondo, cod.pen..

CONSIDERATO IN FATTO 1. Il ricorso è inammissibile perché aspecífico. 1.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso (questo nella parte in cui si rivolge alle attenuanti di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen. e all'art. 62, comma primo, n. 4, cod.pen.) sono privi di correlazione con la sentenza impugnata, le cui motivazioni sono del tutto pretermesse, quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati e alla non configurabilità delle attenuanti sollecitate dalla difesa. A fronte di una motivazione che affronta in maniera compiuta, logica, non contraddittoria e conforme ai principi di diritto in materia tali questioni, il ricorrente espone delle argomentazioni circa un preteso errore patologico senza specificarne l'incidenza nel caso in esame e sostenendo la compatibilità tra le attenuanti sopra indicate, là dove la Corte di appello le ha escluse entrambe.

Tale rilievo e4idenzia il vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n.5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 1.2. Eguale considerazione vale per il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale, non conferente al caso in esame, dove -per come visto- non è stata riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen., con la conseguenza che non si ha spazio per l'applicabilità dei principi richiamati dal ricorrente. A ciò si aggiunga che nessun motivo è stato esposto con il gravame in relazione alla riconoscibilità dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod.pen., con conseguente interruzione della catena devolutiva.

A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346).

2. Quanto esposto conduce all'inammissibilità del ricorso e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma dì euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de