Criminal appeal dismissed as inadmissible for filing outside legal limits and manifestly unfounded regarding sentencing qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was filed outside the cases provided for by law and was manifestly unfounded. The defendant argued for a different legal qualification of the crime, but the court emphasized that once parties agree on sentencing under Article 444 of the Code of Criminal Procedure, the accused cannot challenge objective or subjective elements of the offense. Consequently, the court ruled that the factual reconstruction in the plea bargain is not subject to further review by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Once parties agree on sentencing, the accused cannot challenge the qualification of the offense unless there is a manifest error.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di: SALKANOVIC FRANCESCO, nato a MUGNANO DI NAPOLI il 16/04/2001 avverso la sentenza del 14/02/2023 del GIP del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; ricorso trattato DE PLANO. 14-13817/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. In data 14 febbraio 2023 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata applicava, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre e sei mesi di reclusione, nei confronti dell'odierno ricorrente, in relazione ai reati di rapina, resistenza a p.u. e ricettazione, unificati dal vincolo della continuazione, per fatti avvenuti il 30 luglio 2022.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo genericamente violazione della legge penale sostanziale per la erronea qualificazione giuridica del fatto, trattandosi di furto aggravato, difettando altresì la violenza alla persona nel reato di resistenza a pubblico ufficiale.
3. Il ricorso è inammissibile, giacché proposto fuori da casi previsti dalla legge (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.) e comunque manifestamente infondato in ordine alla dedotta diversa qualificazione giuridica della rapina contestata. L'applicazione della pena su richiesta delle parti è infatti un meccanismo processuale in virtù del quale l'imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla sussistenza e concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena.
Da parte sua, il giudice ha il potere-dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla. Ne consegue che - una volta ottenuta l'applicazione di una determinata pena ex art. 444 cod. proc. pen. - l'imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, perché essi sono coperti dall'accordo negoziale di diritto pubblico concluso, non essendo stato manifestato - in sede di merito- dubbio alcuno sulla valenza degli elementi ricostruttivi, né essendo stata proposta una lettura alternativa delle risultanze di fatto ovvero della procedibilità dei reati contestati.
Dunque, è evidente che la ricostruzione del fatto nel patteggiamento è - in larga misura - non realizzata in senso proprio dal giudice, bensì affidata alla «non contestazione» delle risultanze delle indagini da parte del soggetto imputato, che si accorda con la parte pubblica sull'esito del processo. Ciò determina la piena ragionevolezza di una motivazione che non si pone certo l'obiettivo di rappresentare expressis verbis la sussistenza dei presupposti fattuali della penale responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio.
4. Il ricorso, che neppure allega le ragioni di fatto del vizio di qualificazione dedotto, che del resto non appare affatto evidente, deve pertanto essere dichiarato inammissibile con procedura de plano (Sez. 2, n. 14377, del 31/3/2021, Rv. 281116: In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale tl/ 14-13817/2023 qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini . di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione).
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 giugno 2023.