Ordinanza — n. 29079/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Milano con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. in data 24/1/2023, riduceva la pena inflitta ad Afrinn Muka dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza con sentenza del 14/1/2020 ad anni tre di reclusione ed euro ottocento di multa. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29079/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen. in data 24/1/2023, riduceva la pena inflitta ad Afrinn Muka dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza con sentenza del 14/1/2020 ad anni tre di reclusione ed euro ottocento di multa. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUKA AFRIM nato il 05/07/1972 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE di APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; ricorso trattato con procedura DE PLANO.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. in data 24/1/2023, riduceva la pena inflitta ad Afrinn Muka dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza con sentenza del 14/1/2020 ad anni tre di reclusione ed euro ottocento di multa.
2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto avanzato avverso sentenza di patteggiamento in appello per motivi non consentiti.
2. Ed invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Mineccia, Rv. 278170 - 01;
Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01). Peraltro, nel caso di specie, era l'accordo stesso che non contemplava il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di talché l'imputato non dolersene.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 7 giugno 2