Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as it concerns statutory acquittal grounds not permitted by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a sentencing decision based on potential acquittal grounds. The defendant argued that the trial judge failed to consider statutory exemptions under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such arguments are legally impermissible for appeals against sentencing, which are strictly limited to specific grounds like legal qualification errors or penalty illegality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing decisions are strictly limited to specific statutory grounds and cannot challenge the existence of potential acquittal causes.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Magliaro Carmine, nato in Gran Bretagna, il 18/07/1982, avverso la sentenza del 02/02/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
RITENUTO IN FATTO
ED IN DIRITTO 1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di rapina, lesioni personali ed altro.
2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, dolendosi della mancata considerazione da parte del giudice della esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorsi per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.
Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono alla supposta esistenza di cause di proscioglimento. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 19.05.2023. Il Consigliere estensore Giuseppe Sgad DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 5 LtI