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Ordinanza — n. 29069/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to waiver of generic mitigating circumstances arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29069/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Davide Crisai inadmissible. The appellant argued that the Court of Appeal failed to provide reasoning for denying generic mitigating circumstances, but the court noted that the lower court had already ratified a plea bargain which implicitly waived all further arguments. Consequently, the court ruled that the appeal was barred by the principle of waiver established in the plea agreement.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: When a defendant ratifies a plea agreement, they waive the right to raise any further grievances, including those regarding generic mitigating circumstances, in subsequent appeals.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic mitigating circumstances plea bargain ratification waiver of arguments Italian criminal procedure difetto di motivazione attenuazione della pena censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Il difensore di Davide Crisai ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., la pena alla quale Crisai era stato condannato per truffa.
Art. 616 c.p.p.
Discende l'inammissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599 bis cod.proc.pen
Il difensore di Davide Crisai ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., la pena alla quale Crisai era stato condannato per truffa.
art. 616 cod. proc. pen
Discende l'inammissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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sez.1, 15/01/2007 Grillo e altro Rv. 238688
sez.6, 30/11/2005, PG Moliterno e altri, Rv. 233393
238688; sez.6, 30/11/2005, PG Moliterno e altri, Rv. 233393; sez.2, 3/12/2000 Izzo, Rv.249269), anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (Cfr.
sez.2, 3/12/2000 Izzo, Rv.249269
233393; sez.2, 3/12/2000 Izzo, Rv.249269), anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (Cfr.
sez.3, 15/06/2016, Dantese e altri Rv. 268385
sez.3, 15/06/2016, Dantese e altri Rv. 268385; sez.2, 30/01/2014, Khribech, 259825) e lo stesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (sez.4, 24/11/2016, Castiglioni e altri, Rv.
sez.2, 30/01/2014, Khribech, 259825
268385; sez.2, 30/01/2014, Khribech, 259825) e lo stesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (sez.4, 24/11/2016, Castiglioni e altri, Rv.
sez.4, 24/11/2016, Castiglioni e altri, Rv. 268696
268385; sez.2, 30/01/2014, Khribech, 259825) e lo stesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (sez.4, 24/11/2016, Castiglioni e altri, Rv. 268696; n.46150 del 15/10/2021, Cella, Rv.282413).
n.46150 del 15/10/2021, Cella, Rv.282413
268696; n.46150 del 15/10/2021, Cella, Rv.282413).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CRISAI DAVIDE nato a NAPOLI il 03/02/1966 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Davide Crisai ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., la pena alla quale Crisai era stato condannato per truffa. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello aveva omesso la motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto manifestamente generici, privi di fondamento nonché preclusi a fronte di concordato dei motivi di appello ai sensi dell'art.599 bis cod.proc.pen. che, se da un lato ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine alla misura della pena concordata, dall'altra ha comportato la rinuncia a dedurre e fare valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (sez.1, 15/01/2007 Grillo e altro Rv. 238688; sez.6, 30/11/2005, PG Moliterno e altri, Rv. 233393; sez.2, 3/12/2000 Izzo, Rv.249269), anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (Cfr. sez.3, 15/06/2016, Dantese e altri Rv. 268385; sez.2, 30/01/2014, Khribech, 259825) e lo stesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (sez.4, 24/11/2016, Castiglioni e altri, Rv. 268696; n.46150 del 15/10/2021, Cella, Rv.282413).

Discende l'inammissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Co