Cassation appeal dismissed as inadmissible due to withdrawal of appeal after preventive seizure was revoked.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense counsel withdrew the appeal due to a lack of interest following the revocation of the preventive seizure. The appellant, Giuseppe Aiello, had previously challenged a preventive seizure order regarding funds identified as proceeds from organized crime. The court ruled that the withdrawal of the appeal does not constitute a loss of the case for procedural purposes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.; The withdrawal of a cassation appeal due to the revocation of the underlying preventive measure does not render the appeal inadmissible or result in a condemnation for procedural costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Aiello Giuseppe, nato a Crotone, il 31/03/1983, avverso l'ordinanza del 29/11/2022 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso nei confronti del ricorrente dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale in data 8 novembre 2022, avente ad oggetto la somma di danaro pari ad euro 1.405.148,75 individuata quale profitto del reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata a commettere più delitti contro il patrimonio (truffa, riciclaggio ed autoriciclaggio), oltre a delitti di falso, corruzione e accesso abusivo a sistema informatico.
2. Ricorre per cassazione Giuseppe Aiello. Nelle more è pervenuta in cancelleria rituale rinuncia all'impugnazione da parte del difensore del ricorrente munito di procura speciale e motivata dalla sopravvenuta carenza di interesse essendo stata revocata la misura cautelare. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett.
a) cod.proc.pen.. Alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende, poiché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez.6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli; Sez.5, n. 10720 del 2021, non massimata).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 19.05.2023. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Geppino Rag DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL te: 5 LU