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Sentenza — n. 29062/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29062/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29062/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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FATTO E DIRITTO 1. Rilevato che: Con sentenza n.12188/23 resa all'udienza pubblica del 14 febbraio 2023 (procedimento n. 40626/2021) questa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Silvio De Rosa, Antonio Di Napoli, Cesare Mautone, Vincenzo Mennone e Alessandro Tortora; il difensore di "S.O.S. Impresa" presentava istanza di correzione della suddetta sentenza in quanto non era stata disposta la condanna degli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile; nel caso in esame non è esperibile la procedura di correzione dell'errore materiale, che prevede (art. 130 cod.proc.pen.) che "la correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento", ma semmai il ricorso ex art. 625-bis cod.proc.pen. (ricorso straordinario per errore materiale o di fatto), considerato che nella motivazione della sentenza si è dato atto che "Non può essere disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile S.O.S. Impresa, non risultando che la stessa sia costituita parte civile, né che sia succeduta alla "Associazione Antiracket" che risulta parte civile del giudizio di appello"; non essendovi stato pertanto, alcun errore materiale, il ricorso deve essere rigettato: ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento;

Regesto Legislator

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art. 130 cod.proc.pen, art. 625-bis cod.proc.pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29062/2023 — snpen · Corte di Cassazione: FATTO E DIRITTO 1. Rilevato che: Con sentenza n.12188/23 resa all'udienza pubblica del 14 febbraio 2023 (procedimento n. 40626/2021) questa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Silvio De Rosa, Antonio Di Napoli, Cesare Mautone, Vincenzo Mennone e Alessandro Tortora; il difensore di "S.O.S. Impresa" presentava istanza di correzione della suddetta sentenza in quanto non era stata disposta la condanna degli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile; nel caso in esame non è esperibile la procedura di correzione dell'errore materiale, che prevede (art. 130 cod.proc.pen.) che "la correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento", ma semmai il ricorso ex art. 625-bis cod.proc.pen. (ricorso straordinario per errore materiale o di fatto), considerato che nella motivazione della sentenza si è dato atto che "Non può essere disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile S.O.S. Impresa, non risultando che la stessa sia costituita parte civile, né che sia succeduta alla "Associazione Antiracket" che risulta parte civile del giudizio di appello"; non essendovi stato pertanto, alcun errore materiale, il ricorso deve essere rigettato: ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento;

Parole chiave

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difetto di legittimazione dell'associazione associazione con scopo economico sussidio per le spese d'esercizio accollo delle spese procedurali spese d'organizzazione spese inutili

Disposizioni normative citate

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art. 130 cod.proc.pen
art. 625-bis cod.proc.pen
art. 616 cod. proc. pen
Impresa, non risultando che la stessa sia costituita parte civile, né che sia succeduta alla "Associazione Antiracket" che risulta parte civile del giudizio di appello"; non essendovi stato pertanto, alcun errore materiale, il ricorso deve essere rigettato: ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE ROSA SILVIO DELLA CORTE GENNARODI NAPOLI ANTONIO DIANA LUIGI MAUTONE CESARE MAZZIOTTI FRANCESCO MAZZIOTTI GIUSEPPE MAZZIOTTI SALVATORE MENNONE VINCENZO MONACO CRISTIAN MONFRECOLA CIRO PAOLILLO SALVATORE PICCINELLI MARIA SORIANIELLO SIMONE TORTORA ALESSANDRO VIGILIA ALFREDO JUNIOR VIGILIA LUIGI VIGILIA PASQUALE avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO, che ha chiesto di procedere alla correzione dell'errore materiale;

FATTO E DIRITTO 1. Rilevato che: Con sentenza n.12188/23 resa all'udienza pubblica del 14 febbraio 2023 (procedimento n. 40626/2021) questa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Silvio De Rosa, Antonio Di Napoli, Cesare Mautone, Vincenzo Mennone e Alessandro Tortora; il difensore di "S.O.S. Impresa" presentava istanza di correzione della suddetta sentenza in quanto non era stata disposta la condanna degli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile; nel caso in esame non è esperibile la procedura di correzione dell'errore materiale, che prevede (art. 130 cod.proc.pen.) che "la correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento", ma semmai il ricorso ex art. 625-bis cod.proc.pen. (ricorso straordinario per errore materiale o di fatto), considerato che nella motivazione della sentenza si è dato atto che "Non può essere disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile S.O.S. Impresa, non risultando che la stessa sia costituita parte civile, né che sia succeduta alla "Associazione Antiracket" che risulta parte civile del giudizio di appello"; non essendovi stato pertanto, alcun errore materiale, il ricorso deve essere rigettato: ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di correzione di errore materiale e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pr