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Sentenza — n. 29061/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29061/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29061/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 13 febbraio 2023, rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Nuti Riccardo, in proprio e quale legale rappresentante della ditta individuale "Medi Antincendio" e di Luongo Carmine avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, di somme d;denaro sul presupposto che costituisse il profitto del reato di truffa ex art. 640 comma 2 cod. pen. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di Nuti Riccardo, in proprio e quale legale rappresentante della ditta individuale "Medi Antincendio e della Proman s.r.I.; rileva che, contrariamente a quanto scritto dal Tribunale, avverso il decreto di sequestro erano state proposte due istanze di riesame, entrambe con motivi scritti, di cui il Tribunale non si d'à evidentemente avveduto; dalla lettura dell'ordinanza risultava chiaro che il Tribunale non si era mai riferito a Nuti, se non quando gli aveva dedicato tre righe a pagina 4, dopo aver motivato sulla posizione di altro indagato (la trattazione del cui riesame era stata riunita a quella di Nuti e di Proman s.r.I.); ciò risultava anche dal fatto che l'ordinanza faceva riferimento alla seconda denuncia presentata da Verdoliva, mentre la posizione di Nuti riguardava solo la prima denuncia del 4 luglio 2022; la motivazione del Tribunale era apparente anche perché accomunava Nuti a tutti gli altri indagati affermando, contrariamente a ciò che si leggeva nello stesso decreto di sequestro preventivo, che Nuti, come le altre imprese, era privo dei requisiti e delle specializzazioni allo svolgimento dei lavori effettuati per l'ente.

Regesto Legislator

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art. 640 comma 2 cod. pen, art. 325 cod.proc.pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29061/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore conclude osservando che per Pronnan s.r.l. l'apparenza della motivazione era ancora più evidente, poiché non solo il Tribunale non aveva percepito l'esistenza di motivi scritti, ma non aveva percepito neppure l'esistenza dell'istante, Pronnan s.r.l.

Parole chiave

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truffa in materia di prestazioni inchiesta per appropriazione indebita indagine su reati finanziari irregolarità finanziarie abbandono del procedimento per truffa riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo

Disposizioni normative citate

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art. 640 comma 2 cod. pen
art. 325 cod.proc.pen
1.1 Premesso che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod.proc.pen.
art. 606 cod. proc. pen
254893) e che non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all'art. 606 cod. proc. pen., lett.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NUTI RICCARDO nato a FIRENZE il 05/08/1963 avverso l'ordinanza del 13/02/2023 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 13 febbraio 2023, rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Nuti Riccardo, in proprio e quale legale rappresentante della ditta individuale "Medi Antincendio" e di Luongo Carmine avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, di somme d;denaro sul presupposto che costituisse il profitto del reato di truffa ex art. 640 comma 2 cod. pen. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di Nuti Riccardo, in proprio e quale legale rappresentante della ditta individuale "Medi Antincendio e della Proman s.r.I.; rileva che, contrariamente a quanto scritto dal Tribunale, avverso il decreto di sequestro erano state proposte due istanze di riesame, entrambe con motivi scritti, di cui il Tribunale non si d'à evidentemente avveduto; dalla lettura dell'ordinanza risultava chiaro che il Tribunale non si era mai riferito a Nuti, se non quando gli aveva dedicato tre righe a pagina 4, dopo aver motivato sulla posizione di altro indagato (la trattazione del cui riesame era stata riunita a quella di Nuti e di Proman s.r.I.); ciò risultava anche dal fatto che l'ordinanza faceva riferimento alla seconda denuncia presentata da Verdoliva, mentre la posizione di Nuti riguardava solo la prima denuncia del 4 luglio 2022; la motivazione del Tribunale era apparente anche perché accomunava Nuti a tutti gli altri indagati affermando, contrariamente a ciò che si leggeva nello stesso decreto di sequestro preventivo, che Nuti, come le altre imprese, era privo dei requisiti e delle specializzazioni allo svolgimento dei lavori effettuati per l'ente.

Il difensore conclude osservando che per Pronnan s.r.l. l'apparenza della motivazione era ancora più evidente, poiché non solo il Tribunale non aveva percepito l'esistenza di motivi scritti, ma non aveva percepito neppure l'esistenza dell'istante, Pronnan s.r.l.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato. 1.1 Premesso che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge (nella cui nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice, vedi Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893) e che non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all'art. 606 cod. proc. pen., lett. e) (v., per tutte:

Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611), nel caso in esame si deve rilevare che la motivazione del Tribunale del riesame è solamente apparente, posto che dedica alla posizione di Nuti solo poche righe nella penultima pagina dell'ordinanza, senza considerare in alcun modo i motivi dell'istanza di riesame, che risultano depositati in data 2 febbraio 2023; né appare trattata la posizione del terzo Proman s.r.l. del quale non si parla nell'ordinanza impugnata.

2. L'ordinanza deve essere pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli -sezione per il riesame delle misure cauetelari