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Sentenza — n. 29055/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29055/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29055/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con decreto del 28 giugno 2019, il Tribunale di Trapani applicava la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale a Niccolò Coppola e a Gaetano Manno rispettivamente per la durata di anni tre ed anni due, disponendo la confisca di vari prodotti finanziari intestati a Niccolò Coppola e a sua moglie Gabriella Asta, la quota pari a 1/10 del capitale sociale della L.C.S. Aiun libretto postale intestato a Francesco Coppola e di due certificati di deposito intestati a Coppola e a sua moglie Vincenza Filippi, due villini intestati a Marianna Tramonte, moglie di Leonardo Coppola, l'intero capitale sociale e il compendio aziendale della "Trasporti Scavi s.r.l.", nonché la quota pari al 90% del capitale sociale ed il relativo compendio aziendale della "L.C.S." s.r.l. ed alcuni prodotti finanziari intestati a Gaetano Manno; la Corte di appello di Palermo, con decreto del 6 maggio-27 giugno 2022, revocava il divieto di partecipare a pubbliche riunioni e l'obbligo di non rincasare la sera più tardi dalle 21 e non uscire la mattina prima delle 7 imposti al proposto Nicolò Coppola revocava la confisca di alcuni beni intestati a Gabriella Asta e confermava nel resto il provvedimento. 1.1 Avverso tale ultimo decreto ricorrono per Cassazione i difensori di Gaetano Manno, osservando che il proposto aveva depositato in primo grado un plico con documentazione di vari enti pubblici da cui risultava che lo stesso era responsabile delle imprese "Trasporti Scavi" e L.C.S. s.r.l.", oltre a buste paga da cui risultava che aveva sempre orbitato nel mondo imprenditoriale: la Corte di appello aveva travisato quindi plurime circostanze di fatto relative alla qualità imprenditoriali di Gaetano Manno, il che, assorbendo i pretesi indizi di merito a carico di Gaetano Manno della insuscettibilità a monte dello stesso alla riconducibilità di persona indiziabile di trasferimento fraudolento di valori, in quanto autentico imprenditore, rendeva dovuta la richiesta di annullamento del decreto impugnato; evidenziano che Gaetano Manno e Nicolò Coppola erano indagati assieme per associazione per delinquere di tipo mafioso per cui era impossibile che Coppola designasse Manno quale intestatario fittizio.

Regesto Legislator

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art. 585 comma 4 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29055/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso il difensore di Gabriella Asta, Maria Luisa Asta e Leonardo Asta, nella qualità di eredi di Rosalia Renda, eccependo fccizpis:9 la violazione di legge in riferimento all'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 relativamente al libretto di risparmio nominativo intestato per metà a Rosalia Renda e per metà a Gabriella Asta, del quale era stato revocato per metà il sequestro, mentre per la rimanente metà era stata disposta la confisca.

Parole chiave

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occultamento di beni indipendenza fittizia garanzia di un'attività irreprensibile fatture fittizie capitale proprio dissimulato gestore d'affari

Disposizioni normative citate

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art. 585 comma 4 cod. proc. pen
Alla luce delle superiori considerazioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili; l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di Coppola Leonardo e Tramonte Marianna si estende, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MANNO GAETANO nato a ALCAMO il 14/11/1957 COPPOLA LEONARDO nato a ERICE il 19/02/1970 TRAMONTE MARIANNA nato a ALCAMO il 13/09/1977 FILIPPI VINCENZA nato a ALCAMO il 26/03/1938 ASTA GABRIELLA nato a ALCAMO il 26/03/1938 ASTA MARIA LUISA nato a ALCAMO il 10/10/1964 ASTA LEONARDO nato a ALCAMO il 21/07/1963 avverso il decreto del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PIERGIORGIO MOROSINI, che ha chiesto rigettarsi i ricorsi; lette la memoria del difensore di COPPOLA LEONARDO e TRAMONTE MARIANNA, Avv. ANTONIO MANAGO', che ha insistito nei motivi di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 28 giugno 2019, il Tribunale di Trapani applicava la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale a Niccolò Coppola e a Gaetano Manno rispettivamente per la durata di anni tre ed anni due, disponendo la confisca di vari prodotti finanziari intestati a Niccolò Coppola e a sua moglie Gabriella Asta, la quota pari a 1/10 del capitale sociale della L.C.S. Aiun libretto postale intestato a Francesco Coppola e di due certificati di deposito intestati a Coppola e a sua moglie Vincenza Filippi, due villini intestati a Marianna Tramonte, moglie di Leonardo Coppola, l'intero capitale sociale e il compendio aziendale della "Trasporti Scavi s.r.l.", nonché la quota pari al 90% del capitale sociale ed il relativo compendio aziendale della "L.C.S." s.r.l. ed alcuni prodotti finanziari intestati a Gaetano Manno; la Corte di appello di Palermo, con decreto del 6 maggio-27 giugno 2022, revocava il divieto di partecipare a pubbliche riunioni e l'obbligo di non rincasare la sera più tardi dalle 21 e non uscire la mattina prima delle 7 imposti al proposto Nicolò Coppola revocava la confisca di alcuni beni intestati a Gabriella Asta e confermava nel resto il provvedimento. 1.1 Avverso tale ultimo decreto ricorrono per Cassazione i difensori di Gaetano Manno, osservando che il proposto aveva depositato in primo grado un plico con documentazione di vari enti pubblici da cui risultava che lo stesso era responsabile delle imprese "Trasporti Scavi" e L.C.S. s.r.l.", oltre a buste paga da cui risultava che aveva sempre orbitato nel mondo imprenditoriale: la Corte di appello aveva travisato quindi plurime circostanze di fatto relative alla qualità imprenditoriali di Gaetano Manno, il che, assorbendo i pretesi indizi di merito a carico di Gaetano Manno della insuscettibilità a monte dello stesso alla riconducibilità di persona indiziabile di trasferimento fraudolento di valori, in quanto autentico imprenditore, rendeva dovuta la richiesta di annullamento del decreto impugnato; evidenziano che Gaetano Manno e Nicolò Coppola erano indagati assieme per associazione per delinquere di tipo mafioso per cui era impossibile che Coppola designasse Manno quale intestatario fittizio.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di Leonardo Coppola e Marianna Tra monte. 2.1 Premesso che la Corte di appello aveva dichiarato inammissibile l'appello formulato nell'interesse di Leonardo Coppola richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'interesse ad impugnare il provvedimento di confisca di beni formalmente intestati a terzi sussiste soltanto quando il soggetto intenda rivendicarne la proprietà o quando ammetta la sussistenza del rapporto fiduciario ipotizzato dall'autorità proponente, il difensore osserva che Leonardo Coppola aveva sempre ammesso il rapporto fiduciario con la terza interessata (Marianna Tramonte era la moglie di Coppola), prospettando questioni riguardanti l'assenza di pericolosità sociale e qualificata all'atto della realizzazione dell'unità immobiliare oggetto di confisca, l'errata delimitazione temporale della pericolosità sociale qualificata del proposto, la legittima provenienza della provvista utilizzata per l'acquisto del cespite e l'utilizzo di errate logiche presuntive da parte del tribunale di Trapani; ciò avrebbe dovuto portare la Corte di appello di Palermo a escludere l'inammissibilità del ricorso e quindi a valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura in ordine al profilo della pericolosità qualificata di Coppola in epoca antecedente e prossima l'incremento patrimoniale oppure alla correlazione temporale tra le epoche di manifestazione della pericolosità sociale qualificata e il momento di acquisizione e realizzazione dei beni oggetto del provvedimento di confisca; aggiunge che il terreno su cui era stato costruito l'immobile in oggetto era stato acquistato da Marianna Tramonte con atto del 7 agosto 2002, in arco temporale antecedente alla commissione del reato di trasferimento fraudolento di valori. 2.2 Il difensore eccepisce la violazione di legge in riferimento all'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 in quanto il proposto e la terza interessata avevano dimostrato la provenienza del denaro utilizzato per la realizzazione del corpo principale della villetta, ma il decreto impugnato aveva erroneamente confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto che tale circostanza non fosse documentata. 2.3 Il difensore presentava poi memoria nella quale richiamava la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 4145/2023.

3. Propone ricorso il difensore di Vincenza Filippi, in proprio e quale erede del proposto Francesco Coppola. 3.1 Il difensore eccepisce la violazione dell'art. 24 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, considerato che il libretto ordinario oggetto di confisca era stato costituito in epoca anteriore alla manifestazione di pericolosità sociale di Francesco Coppola e sullo stesso confluivano sia la pensione di Coppola che della Filippo, oltre a proventi derivanti dall'attività agricola di Coppola; medesime argomentazioni andavano estese ai buoni postali confiscati.

4. Propone ricorso il difensore di Gabriella Asta, Maria Luisa Asta e Leonardo Asta, nella qualità di eredi di Rosalia Renda, eccependo fccizpis:9 la violazione di legge in riferimento all'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 relativamente al libretto di risparmio nominativo intestato per metà a Rosalia Renda e per metà a Gabriella Asta, del quale era stato revocato per metà il sequestro, mentre per la rimanente metà era stata disposta la confisca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.v\- 1.1 Si deve premettere che le doglianze relative alla consistenza indiziaria ed alla valutazione dell'attualità della pericolosità sono inammissibili, poiché, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 (e del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 (ora art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; • vedi anche Sez.2, Sentenza n. 20968 del 06/07/2020, PG/Noviello, Rv. 279435- 01 Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590).

Nel caso di specie il vizio radicale di motivazione in realtà non si rinviene. Il decreto impugnato è corredato di motivazione adeguata e logicamente coerente, nel quadro di un ragionamento unitario, articolato in argomentazioni saldamente connesse sulla base di concetti razionalmente ordinati ed espressi. 1.2 Passando ad esaminare il ricorso proposto nell'interesse di Gaetano Manno, si deve rilevare che non vi è alcun confronto con la motivazione della Corte di appello, contenuta in particolare nelle pagine 23 e seguenti, in cui si evidenzia la condizione di Manno di assoluto assoggettamento alle decisioni di Nicolò Coppola e la situazione di sperequazione risultante dalla perizia effettuata (pagg. 30 e seguenti); quanto alla cifra guadagnata da Manno risultante dal rendiconto dell'amministrazione giudiziaria del Tribunale di Trapani di cui i difensori sarebbero venuti a conoscenza solo dopo il giudizio di appello (pag.3 ricorso), della stessa non può ovviamente tenersi conto nella presente sede, nella quale si valuta unicamente la correttezza della motivazione provvedimento impugnato nel momento in cui lo stesso è stato emesso.

2. Inammissibile è anche il ricorso proposto nell'interesse di Leonardo Coppola e Marianna Tramonte. 2.1 Per quanto riguarda la posizione di Coppola, deve infatti essere data continuità all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "In tema di misure di prevenzione patrimoniali, è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione del proposto avverso il decreto di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, quando lo stesso abbia assunto una posizione processuale meramente adesiva a quella di chi è stato giudicato formalmente interposto, dovendosi in tal caso riconoscere la legittimazione al solo apparente intestatario, unico soggetto avente diritto all'eventuale restituzione del bene" (Sez.2, 17935 del 10/04/2014, Tassone, Rv. 259258).

Quanto alle contestazioni sulla manifestazione della pericolosità sociale di Leonardo Coppola e sulla liceità del denaro utilizzato per l'acquisto dell'immobile (ragionamento che vale anche per Coppola qualora si volesse ritenere l'ammissibilità del suo ricorso), si deve rilevare che la motivazione della Corte di appello sul punto è tutt'altro che apparente (si vedano pagine da 37 a 40 del decreto impugnato): entrambi i giudici di merito hanno preso in esame sia il tema della pericolosità sociale che quello della sperequazione dei redditi nel periodo in contestazione, ed il motivo di ricorso pretende di fornire una interpretazione diversa da quella fornita dal giudice di merito, operazione non consentita in sede di legittimità.

3. Analogo ragionamento deve esser svolto con riferimento ai ricorsi proposti nell'interesse di Vincenza Filippi, Gabriella Asta, Maria Luisa Asta e Leonardo Asta, visto che il primo non si confronta con la motivazione contenuta alle pagine 45 e 46, nelle quali si evidenzia che sul libretto in questione confluivano somme di denaro in contanti insuscettibili di trattamento, e la sperequazione economica del nucleo familiare Coppola Filippi ed il secondo con l'ampia motivazione contenuta alle pagine da 47 in avanti.

4. Alla luce delle superiori considerazioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili; l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di Coppola Leonardo e Tramonte Marianna si estende, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi proposti dal difensore: infatti, si deve ribadire che "l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione" (Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850).

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e cond