Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 29052/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29052/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29052/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza del 26/01/2023, il Tribunale di Roma dichiarava l'inammissibilità della richiesta di riesame presentata, nell'interesse di Riccardo Vestrucci, il 23 gennaio 2023, contro il decreto di sequestro preventivo del 22/11/2022 del G.i.p. del Tribunale di Velletri, avendo ritenuto che la stessa richiesta fosse stata proposta oltre il termine perentorio di dieci giorni previsto dall'art. 324, comma 1, cod. proc. pen. Il Tribunale di Roma motivava al riguardo che «[d]agli atti trasmessi risulta infatti che il provvedimento impugnato è stato notificato al ricorrente il 26/11/22, con conseguente spirare del termine per impugnare il 6/12/22 (irrilevante risultando ex art. 324 co. 1 cpp la successiva notifica al difensore)».

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 324 cod. proc. pen, art. 322 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29052/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
corretta notificazione richiesta di informazioni notifica tardiva dei difetti corrispondenza con il difensore diritto a un'inchiesta effettiva domanda tardiva di ricusazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 324 cod. proc. pen
pen., l'inosservanza dell'art. 324 cod. proc. pen., in relazione agli artt.
art. 322 cod. proc. pen
Dopo avere premesso che, a norma dell'art. 322 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VESTRUCCI RICCARDO, nato a Firenze il 26/07/1975 avverso l'ordinanza del 26/01/2023 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26/01/2023, il Tribunale di Roma dichiarava l'inammissibilità della richiesta di riesame presentata, nell'interesse di Riccardo Vestrucci, il 23 gennaio 2023, contro il decreto di sequestro preventivo del 22/11/2022 del G.i.p. del Tribunale di Velletri, avendo ritenuto che la stessa richiesta fosse stata proposta oltre il termine perentorio di dieci giorni previsto dall'art. 324, comma 1, cod. proc. pen. Il Tribunale di Roma motivava al riguardo che «[d]agli atti trasmessi risulta infatti che il provvedimento impugnato è stato notificato al ricorrente il 26/11/22, con conseguente spirare del termine per impugnare il 6/12/22 (irrilevante risultando ex art. 324 co. 1 cpp la successiva notifica al difensore)».

2. Avverso l'indicata ordinanza del 26/01/2023 del Tribunale di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Riccardo Vestrucci, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 324 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 157, 161, 162, 164 e 322 dello stesso codice, con riguardo alla ritenuta tardività della propria richiesta di riesame e alla lesione del diritto di difesa. Dopo avere premesso che, a norma dell'art. 322 cod. proc. pen., i soggetti ivi indicati, cioè l'imputato, il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, «hanno un potere di impugnazione autonomo, che decorre, per ciascuno, dalla data in cui hanno conoscenza dell'emissione del provvedimento», il ricorrente rappresenta che, nel caso di specie:

a) l'indagato Vestrucci aveva eletto domicilio presso lo studio dei propri difensori e che, ciò nonostante, la notificazione del decreto di sequestro preventivo era stata effettuata a mani dello stesso indagato, «così cagionando un vulnus concreto ed attuale al diritto di difesa, in quanto, nel caso che ci occupa, l'imputato non si è preoccupato di comunicare al difensore l'avvenuta notifica, lasciando spirare i termini: ed è proprio tale la ratio dell'elezione di domicilio presso il difensore»;

b) diversamente da quanto affermato dal Tribunale di Roma, i difensori del Vestrucci «non hanno ricevuto alcuna autonoma notifica dell'atto, pur essendo non solo domiciliatari dell'indagato, ma altresì tenutari di un autonomo potere di impugnazione», con la conseguenza che gli stessi difensori avrebbero avuto conoscenza del decreto di sequestro preventivo «solo a seguito della comunicazione informale data dal PM, Dott. Ambrogio Cassiani, in data 13.01.2023 [...]: da quella data, dunque, dovevano decorrere i termini di impugnazione sia per l'imputato, che per i suoi difensori». 2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il «radicale vizio di motivazione, in ordine alle omesse motivazioni relative alla tardività della richiesta di riesame». Il ricorrente lamenta che il Tribunale di Roma non avrebbe «lett[o] e debitamente valutat[o]» la propria pur breve richiesta di riesame e che, in particolare, non sarebbe stata «minimamente analizzata la fattispecie sottoposta al vaglio del Collegio di Riesame, ovvero la mancata notifica del provvedimento ai difensori, presso il domicilio eletto, e viene addirittura scritto che risulta irrilevante la successiva notifica al difensore (che qui non c'è stata), con una locuzione arbitraria, priva di qualsivoglia spiegazione e/o apparato argomentativo».CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

I due motivi di ricorso - i quali, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente - sono manifestamente infondati.

2. L'art. 324, comma 1, cod. proc. pen., stabilisce che il termine perentorio di dieci giorni per la presentazione della richiesta di riesame decorre «dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro». A proposito di tale disposizione, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato il principio secondo cui, in tema di misure cautelari reali, il difensore dell'indagato, pur essendo legittimato a impugnare il provvedimento che dispone il sequestro conservativo o quello preventivo, non ha diritto alla notificazione dell'avviso di deposito, con la conseguenza, ai fini della decorrenza del termine per la presentazione della richiesta di riesame (che è unico per il difensore e per l'indagato) occorre fare riferimento al momento dell'esecuzione del sequestro o della sua effettiva conoscenza, e non al dato formale della notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento (Sez.

U, n. 27777 del 11/07/2006, Marseglia, Rv. 234213-01. In senso analogo: Sez. 2, n. 54297 del 16/09/2016, Nicolosi, Rv. 268632-01). In motivazione, le Sezioni unite hanno chiarito che il citato art. 324, comma 1, cod. proc. pen., prevede un unico termine iniziale di decorrenza valido per tutti i soggetti legittimati a proporre l'impugnazione, prendendo in considerazione, per tale decorrenza, il solo titolare dell'interesse sostanziale («l'interessato»), e non anche il difensore, il quale «non è titolare di alcun interesse proprio», e riferendo la stessa decorrenza al dato di fatto dell'esecuzione, cioè dell'apprensione materiale della cosa, o dell'effettiva conoscenza di tale esecuzione del provvedimento (il che si ha, di norma, con la notificazione dell'avviso di deposito), e non al dato formale della stessa notificazione; con la precisazione che, nella fattispecie, l'osservanza dei contenuti fondamentali del diritto di difesa «è garantita essendosi soltanto fatto gravare sull'interessato un onere informativo del difensore», atteso anche che «il termine per la proposizione del riesame [...] consente all'interessato di attivarsi opportunamente per l'esercizio del diritto di impugnazione anche tramite il difensore».

3. Alla luce di tali principi, si deve pertanto ritenere che, col reputare che, nella specie, il termine per la presentazione della richiesta di riesame decorresse dal 26 novembre 2022, cioè dalla data in cui l'indagato interessato aveva avuto, mediante la notificazione a sé del provvedimento, effettiva conoscenza dell'avvenuto sequestro - con la conseguente tardività della richiesta di riesame in quanto presentata dal difensore del Vestrucci solo il 23 gennaio 2023 - il Tribunale di Roma non è incorso nei denunciati vizi di inosservanza di norme processuali e motivazionali.

4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so