Cassation appeal against plea bargain dismissed as it concerns factual assessment, not legal qualification, under new procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the factual assessment of intent rather than the legal qualification of the crime. The appellant argued the lower court failed to properly establish the absence of intent to kill for attempted murder, violating motivation requirements. The court ruled that such challenges do not fall under the limited grounds for cassation against plea bargain sentences introduced by recent legislation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for legal qualification errors or penalty illegality, not for disputes regarding the factual assessment of specific elements like intent.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BABAJ ALFONS (alias CANI ALFONS alias TARAJ ALFONS), nato a Mamurras (Albania) il 03/02/1995 avverso la sentenza del 30/11/2022 del G.u.p. del Tribunale di Monza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 30/11/2022, il G.u.p. del Tribunale di Monza ha applicato - su richiesta congiunta dell'imputato e del pubblico ministero, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. - ad Alfons Babaj la pena di cinque anni di reclusione ed € 1.800,00 di multa per i reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di rapina impropria pluriaggravata (dall'avere commesso la violenza con arma e dall'avere commesso il fatto in un'abitazione) ai danni di Raffaella Tavernelli (capo A dell'imputazione) e di tentato omicidio aggravato (dal cosiddetto nesso teleologico) ai danni di Fausto Tucci (capo B dell'imputazione).
2. Avverso l'indicata sentenza del G.u.p. del Tribunale di Monza, ha proposto ricorso per Cassazione, per il tramite del proprio difensore, Alfons Babaj, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, dello stesso codice, e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. t Il ricorrente lamenta che il G.u.p. del Tribunale di Monza non avrebbe adeguatamente soddisfatto l'obbligo di motivazione - il che presupporrebbe «delle indagini ben individuate ed una serie di risultanze istruttorie che confermino il tema di prova», nonché una corretta valutazione della stessa prova - con riguardo «alla sussumibilità della condotta contestata al capo B) nel delitto di tentato omicidio e non in quello di lesioni aggravate per manifesta insussistenza dell'animus necandi».
3. In base al nuovo comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ciò rammentato, si deve rilevare che l'unico motivo di ricorso, con il quale è dedotto il vizio di inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., e di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla «sussumibilità della condotta contestata al capo B) nel delitto di tentato omicidio e non in quello di lesioni aggravate per manifesta insussistenza dell'animus necandi», diversamente da quanto affermato dal ricorrente, non attiene alla mera sussunzione del caso concreto in una o in un'altra fattispecie astratta (segnatamente, in quella di tentato omicidio o di lesione personale) e, quindi, alla qualificazione giuridica del fatto, ma all'accertamento dello stesso caso concreto - in particolare, dell'elemento psicologico del delitto di tentato omicidio («manifesta insussistenza dell'animus necandi») - in modo difforme da quello ritenuto nella sentenza impugnata, con la conseguenza che lo stesso motivo non rientra tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento.
Trattandosi di impugnazione proposta contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti dopo l'entrata in vigore della menzionata novella di cui alla legge n. 103 del 2017, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas