Sentenza — n. 29040/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAL'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe -che, in riforma della sentenza di condanna emessa in primo grado, assolveva l'appellante dai reati di cui ai capi C e D, revocando le relative statuizioni civili e rideterminava per l'effetto la sanzione irrogata per i soli fatti di cui ai capi A e B, confermando nel resto la sentenza impugnata (anche agli effetti del danno civile da illecito penale)- articolando a motivo unico della impugnazione: 1.1. violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), in riferimento al calcolo del tempo necessario alla prescrizione: anni sette e mesi sei dai fatti di cui ai capi A e B (rispettivamente puniti dagli artt. 640 ter cod. pen. e 635 bis cod. pen.), in considerazione delle date dei fatti (tutti consumatisi entro il maggio 2008) e del periodo di giorni 114 di sospensione della prescrizione realizzatasi in primo grado.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 640 ter cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29040/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Né dagli atti sgorga quella evidenza di cause di proscioglimento nel merito (neppure dedotte dalla ricorrente) che legittima la decisione indicata al comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di CECCHINI Daniela, nata a Roma il 7/11/1971; avverso la sentenza del 15/7/2022 della Corte di Appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott.ssa Antonietta Picardi, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere i reati prescritti in data antecedente alla decisione impugnata; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore della parte civile PIEMME s.p.a., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso della imputata o comunque rigettarlo, con la conseguente conferma delle statuizioni civili e la condanna alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza nel presente grado di legittimità, come da nota spese allegata; udito il difensore della ricorrente, avv. Gianluca Marzio, in sostituzione dell'avv. Pierluigi Mancuso, che ha concluso conformemente al P.m., riportandosi ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe -che, in riforma della sentenza di condanna emessa in primo grado, assolveva l'appellante dai reati di cui ai capi C e D, revocando le relative statuizioni civili e rideterminava per l'effetto la sanzione irrogata per i soli fatti di cui ai capi A e B, confermando nel resto la sentenza impugnata (anche agli effetti del danno civile da illecito penale)- articolando a motivo unico della impugnazione: 1.1. violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), in riferimento al calcolo del tempo necessario alla prescrizione: anni sette e mesi sei dai fatti di cui ai capi A e B (rispettivamente puniti dagli artt. 640 ter cod. pen. e 635 bis cod. pen.), in considerazione delle date dei fatti (tutti consumatisi entro il maggio 2008) e del periodo di giorni 114 di sospensione della prescrizione realizzatasi in primo grado.
2. Il ricorso è fondato. 2.1. I reati istantanei risultano infatti contestati nell'aprile e nel maggio del 2008; pertanto, calcolati 114 giorni di sospensione del corso della prescrizione in primo grado, i termini erano comunque abbondantemente elassi ben prima della data della decisone impugnata (15 luglio 2022); come del resto avevano inteso sia il P.g. di appello, che la difesa appellante, che avevano concluso concordemente in tali sensi. Sul punto la Corte territoriale non oppone argomenti in motivazione.
2. Né dagli atti sgorga quella evidenza di cause di proscioglimento nel merito (neppure dedotte dalla ricorrente) che legittima la decisione indicata al comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen.
3. La decisione impugnata va viceversa confermata, agli effetti civili, con la conferma delle relative statuizioni, in quanto i fatti, così come accertati in primo grado, integrano gli estremi dell'illecito civile di carattere patrimoniale, idoneo a provocare un danno ingiusto legittimante la domanda risarcitoria, secondo quanto dispone l'art. 2043 del codice civile (Corte cost. n. 182 del 30/7/2021).
4. Stante la estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, agli effetti penali, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.
a) cod. proc. pen., mentre il ricorso resta rigettato agli effetti civili, con la conferma delle relative statuizioni. 4.1. Deve essere del pari rigettata la richiesta di liquidazione delle spese di costituzione rappresentanza proposta dal patrono di parte civile, in quanto nel processo fissato in pubblica udienza, alla presenza delle parti, la parte civile, con le conclusioni rassegnate in forma scritta, non ha offerto alla decisione alcun concreto ed apprezzabile contributo, essendosi limitata alle nude conclusioni (Sez. 2 6, n. 28615 del 28/04/2022, Rv. 283608 - 02; Sez. 5, n. 19177 del 31/1/2022, Rv. 283118 - 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili; nulla per le spese richieste dalla parte civile. Motivazione semplificata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7