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Sentenza — n. 29036/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and improper sentencing review.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29036/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Moreno Bevilacqua inadmissible, rejecting arguments regarding the lack of reasoning and sentencing reduction. The appellant claimed the lower courts failed to specify the deception used in the fraud attempt and ignored minor damages for leniency. The court ruled that appellate decisions constitute a 'double conformity' with first-instance judgments, precluding the Supreme Court from re-evaluating facts or sentencing discretion.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-read factual elements or independently assess sentencing discretion when the appellate court's decision constitutes a double conformity with the first-instance judgment, and appeals must be specific rather than generic.

Parole chiave

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double conformity inadmissible appeal sentencing discretion lack of specificity fraud attempt procedural preclusion factual re-evaluation danno patrimoniale procurato con astuzia

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Rileva che i giudici di appello non hanno preso in considerazione la lievità del danno, pari a venti euro, ove fosse stata portata a compimento l'azione e la modestia dei connotati dell'azione, circostanze che avrebbero portato al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
D.L. 137/2020, ad 23, comma 8
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio
Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, Filizzola
Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, Filizzola, Rv.
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso
280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B.
Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese
Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv.
Sezione 4, n. 18824 del 09/02/2012, Pezzo
Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano
253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ANTONIO MORENO nato a ROMA il 29/04/1996 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad 23, comma 8, D.L. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma con sentenza del 30/5/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 27/9/2017, che all'esito del giudizio abbreviato aveva condannato Antonio Moreno Bevilacqua alla pena di mesi sei di reclusione ed euro sessanta di multa per il reato di cui agli artt. 56 - 640 cod. pen.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento dell'imputato perché il fatto non sussiste. Ed invero, la Corte territoriale non ha dato conto di quale sia il raggiro o l'artifizio posto in essere dall'imputato >per indurre in errore la persona offesa, visto che comunque l'urto tra i due mezzi vi è stato. 2.1 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata riduzione della pena. Rileva che i giudici di appello non hanno preso in considerazione la lievità del danno, pari a venti euro, ove fosse stata portata a compimento l'azione e la modestia dei connotati dell'azione, circostanze che avrebbero portato al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., richiesto nei motivi di appello. 2.2 Sono pervenute conclusioni scritte, con cui il difensore insiste nell'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Inammissibile è il primo motivo. Deve, invero, esser preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso in relazione al reato di ricettazione costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu ocu/P, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 — 01;

Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 — 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sez. 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova possa essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.

Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, le risposte ai motivi di ricorso si rinvengano in entrambe le sentenze. Dalla lettura congiunta dei due provvedimenti, invero, risulta che i giudici di merito hanno ritenuto i raggiri posti in essere ai danni della anziana persona offesa nel prospettargli falsamente di essere responsabile del sinistro al fine di ottenere la dazione immediata della somma di cinquanta euro a titolo di risarcimento del danno.

In conclusione, la difesa - più che del travisamento della prova - si duole del percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, che in modo congruo ed esaustivo hanno ritenuto che nel caso di specie debba configurarsi il reato di tentata truffa, dichiarando di non condividerlo. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01;

Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, Filizzola, Rv. 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01). Peraltro, il motivo è inammissibile anche perché aspecifico, atteso che è reiterativo di medesime doglianze inerenti all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Come reiteratamente affermato da questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01;

Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01). 1.2 Parimenti inammissibile è il secondo motivo, atteso che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale nel caso di specie ha assolto al relativo obbligo di motivazione, dando conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., per aver specificamente valorizzato da un lato la assoluta gravità della condotta criminosa, posta in essere ai danni di un soggetto di quasi ottanta anni, dall'altro la negativa personalità del Bevilacqua, gravato da «plurimi e gravi precedenti penali anche per reati specifici e recenti»; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, ciò che nel caso di specie non ricorre (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01;

Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore