Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove impact on evidence resistance regarding inadmissible documents.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the defendant failed to demonstrate how the alleged inadmissibility of a document affected the court's conviction. The defense argued the appellate court relied on an integrative report obtained without consent, yet the court found the lower court had not actually used this document as proof. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the defendant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 431, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.: An appeal alleging the inadmissibility of evidence must illustrate its impact on the 'proof of resistance'; if the lower court did not utilize the contested element for conviction, the appeal is manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARENA DOMENICO nato a MESSINA il 29/07/1976 avverso la sentenza del 20/12/2019 della Corte d'appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata con rinvio; lette le conclusioni dell'Avv. Marcello Bianca che ha chiesto accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Messina, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di Messina in data 4 luglio 2018, nei confronti di Arena Domenico, in ordine al reato di ricettazione.
2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità, in riferimento all'art. 431, comma 2, cod. proc. pen., e vizio di motivazione (illogica e contraddittoria), nella parte in cui la sentenza aveva utilizzato, quale dato di prova a sostegno del giudizio di responsabilità, il verbale integrativo di denuncia, pur avendone la Corte territoriale dichiarato l'inutilizzabilità (perché acquisito senza il consenso della difesa), con conseguente violazione del disposto dell'art.192 cod. proc. pen. 2.1.
Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione, in relazione al profilo della verifica dell'elemento soggettivo del reato e dell'affermata carenza di giustificazione resa dall'imputato in ordine al possesso delle cose indicate come provento del furto, attesa l'evidente illogicità dell'argomento rispetto alle indicazioni fornite nel corso dell'istruttoria da un teste che aveva spiegato le ragioni del possesso di quegli oggetti da parte del ricorrente, che li aveva ritrovati in un contenitore dei rifiuti.
3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n.
15.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente, una volta individuato l'atto affetto da inutilizzabilità, non si è fatto carico di affrontare e superare la necessaria "prova di resistenza", richiesta allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico (poiché in tale contingenza processuale «il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento»:
Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452, seguita da Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218). La lettura della sentenza di primo grado mette in evidenza in modo inequivocabile che dell'atto di cui si assume l'inutilizzabilità (perché acquisito al fascicolo del dibattimento senza il consenso della difesa dell'imputato) il Giudice 2 non ebbe a fare alcuna utilizzazione, a fini di prova del fatto contestato e della responsabilità dell'imputato.
Infatti, il testo della decisione richiama, quale dato probatorio per individuare l'oggetto della ricettazione, e quindi le cose di provenienza furtiva sottratte alle persone offese, il verbale di sequestro eseguito in data 12 marzo 2017, quando i militari furono sollecitati ad intervenire dalla persona offesa che aveva riconosciuto, tra gli oggetti esposti in vendita dall'Arena in occasione di un mercato domenicale, una serie di oggetti che erano stati trafugati alcuni mesi prima dalla propria abitazione (oggetti che furono poi restituiti agli aventi diritto). 1.2.
Il secondo motivo è generico, oltre che manifestamente infondato; la tesi difensiva della giustificazione fornita dall'imputato in ordine alla provenienza degli oggetti rinvenuti nella sua disponibilità d'un lato è smentita dal difetto di autosufficienza (non avendo la parte né allegato il contenuto delle dichiarazioni del teste, né indicato l'atto processuale che contiene quelle dichiarazioni); dall'altro, l'argomentazione è contrastata dal difetto di tempestiva giustificazione della provenienza, che non può essere fornita attraverso altre fonti, diverse dall'imputato, e in contesti temporali diversi e distanti rispetto al momento dell'accertamento del reato di ricettazione.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre