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Sentenza — n. 29003/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29003/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29003/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Napoli in data 9 aprile 2021, nei confronti di Esposito Patrizia, Franco Milena ed altri coimputati, in ordine al reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso e dal fine di agevolazione di un sodalizio mafioso.

Regesto Legislator

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artt. 629 cod. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 59 cod. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 29003/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 29816 del 29/03/2017, Gioffrè, Rv 270602, in motivazione, § 5.2.; Sez. 2, n. 3428 del 20/12/2012, dep.2013 Buonanno, Rv. 254776 - 0, in motivazione, § 2.), che comporta l'estensione al concorrente della circostanza aggravante secondo il disposto di cui all'art. 59 cod. pen. (applicazione indiscutibile nella specie, in ragione sia dei legami parentali con l'autore materiale delle richieste estorsive, formulate evocando la necessità di provvedere secondo le tradizioni della criminalità organizzata a versare somme di denaro in occasione di festività, sia degli stessi atteggiamenti assunti nel tempestare la vittima delle richiesta di provvedere all'immediato pagamento da parte delle donne materialmente incaricate della riscossione).

Parole chiave

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aggravamento della pena traffico aggravato di stupefacenti favoreggiamento partecipazione al reato gravi addebiti penali reato motivante l'estradizione

Disposizioni normative citate

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artt. 629 cod. pen
Ha proposto ricorso per cassazione la comune difesa delle imputate deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale, in relazione agli artt. 629 cod. pen., 192 cod.
art. 192 cod. proc. pen
pen., escludendo che vi possa rientrare la deduzione della violazione dei criteri di valutazione della prova indicati dall'art. 192 cod. proc. pen., poiché da quella violazione non discende alcuna sanzione in termini di nullità o inutilizzabilità della prova acquisita (Sez.
art. 59 cod. pen
254776 - 0, in motivazione, § 2.), che comporta l'estensione al concorrente della circostanza aggravante secondo il disposto di cui all'art. 59 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ESPOSITO PATRIZIA nato a BRUSCIANO il 09/10/1970 FRANCO MILENA nato a BENEVENTO il 21/07/1982 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Napoli in data 9 aprile 2021, nei confronti di Esposito Patrizia, Franco Milena ed altri coimputati, in ordine al reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso e dal fine di agevolazione di un sodalizio mafioso.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la comune difesa delle imputate deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale, in relazione agli artt. 629 cod. pen., 192 cod. proc. pen., e vizio della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità dell'imputata Esposito in assenza di elementi dimostrativi del contributo fornito agli altri concorrenti, mancando condotte di minaccia o violenza diretta a costringere la vittima ad eseguire i pagamenti pretesi attribuibili alla ricorrente. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 416 bis.1 cod. pen., per aver ritenuto sussistente la circostanza aggravante del ricorso al metodo mafioso senza alcuna dimostrazione degli elementi necessari per ravvisare la mafiosità della condotta, così come indimostrata era la finalità agevolativa, mancando elementi di riscontro circa l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sul punto. 2.2.

Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.62, n. 4 e 62 bis cod. pen., in riferimento agli artt. 132 e 133 cod. pen., quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla commisurazione della pena e al mancato riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n.

15.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è formulato per ragioni non consentite, in ogni caso con reiterazione di argomenti già esposti con l'atto di appello e superati dalla motivazione della sentenza impugnata. Non è superfluo ribadire che il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità ha da tempo cristallizzato l'ambito di ammissibilità dei motivi di ricorso fondati sulla violazione di norme processuali, ai sensi dell'art. 606 lett. C) cod. proc. pen., escludendo che vi possa rientrare la deduzione della violazione dei criteri di valutazione della prova indicati dall'art. 192 cod. proc. pen., poiché da quella violazione non discende alcuna sanzione in termini di nullità o inutilizzabilità della prova acquisita (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191 - 0;

Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294 - 0), residuando quale unico ambito di deduzione di siffatta violazione (che non è neppure inquadrabile nella nozione della violazione di legge ex art. 606, lett. b) 2 cod. proc. pen.) quello della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni S.p.a., Rv. 278196 - 02), che non può evidentemente essere superato ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., (Sez. Unite, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04;

Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 - 01), ovvero proponendo censure che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio valutato dai giudici di merito (Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis, Rv. 266924 - 0; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153 - 01). La difesa, nel ridimensionare in modo semplicistico e riduttivo la portata degli elementi di prova analiticamente illustrati e coordinati dalla decisione di primo grado (pag. 7), ripropone il tema della carenza di prova quanto alla riferibilità diretta alla ricorrente Esposito di condotte materiali proprie della fattispecie estorsiva, dimenticando che già nell'imputazione quella che viene descritta è la tipica condotta di concorso morale (nella declinazione della direzione dell'altrui condotta criminosa, pur senza aver preso parte ad alcuno degli atti di violenza e minaccia diretti nei confronti della persona offesa).

Per altro verso, anche la lettura che la difesa propone delle motivazioni delle decisioni di merito (che avrebbero fondato la responsabilità dell'imputata Esposito esclusivamente sulla reazione della ricorrente alle iniziative intraprese dalla Franco e dalla Tortora, che l'avrebbero scavalcata nella gestione della fase della riscossione del provento estorsivo) trascura del tutto il dato proveniente dalle intercettazioni, puntualmente ricostruito dalla sentenza di primo grado, che attesta una sicura "investitura" della madre da parte del correo Palermo Francesco, originario esecutore delle richieste intimidatorie poi tratto in arresto prima della loro conclusione, condizione che l'aveva portato ad affidare alla madre la gestione ed il controllo delle attività estorsive a lui riferibili (pagg. 9-10 della sentenza impugnata). 1.2.

Il secondo motivo di ricorso è reiterativo oltre che manifestamente infondato. Anche in relazione alla verifica della sussistenza delle condizioni e dei presupposti richiesti per la configurazione della circostanza aggravante in esame, la difesa si affida alla considerazione dell'assenza, nelle condotte riferibili all'Espsito ed alla Franco, di alcuna caratteristica che rimandi alla metodologia mafiosa; ma una tale lettura non considera la pacifica natura oggettiva della circostanza in esame, quanto al profilo del ricorso al metodo mafioso (Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602 - 02;

Sez. 6, n. 29816 del 29/03/2017, Gioffrè, Rv 270602, in motivazione, § 5.2.; Sez. 2, n. 3428 del 20/12/2012, dep.2013 Buonanno, Rv. 254776 - 0, in motivazione, § 2.), che comporta l'estensione al concorrente della circostanza aggravante secondo il disposto di cui all'art. 59 cod. pen. (applicazione indiscutibile nella specie, in ragione sia dei legami parentali con l'autore materiale delle richieste estorsive, formulate evocando la necessità di provvedere secondo le tradizioni della criminalità organizzata a versare somme di denaro in occasione di festività, sia degli stessi atteggiamenti assunti nel tempestare la vittima delle richiesta di provvedere all'immediato pagamento da parte delle donne materialmente incaricate della riscossione).

Il censurato riconoscimento della circostanza aggravante, quanto al profilo dell'agevolazione del clan di riferimento della famiglia Palermo, non riveste alcun interesse concreto, a fronte della ravvisata sussistenza della circostanza aggravante nella sua componente oggettiva. 1.3. Manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso, sia quanto al censurato diniego delle circostanze attenuanti generiche (invece motivato con specifico riferimento ai profili delle modalità delle condotte e agli effetti che ne sarebbero conseguiti in termini di rafforzamento del predominio sul territorio del gruppo criminale), attesa comunque la totale insussistenza di elementi positivi neppure indicati dalla difesa; allo stesso modo, è manifestamente infondata la doglianza sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62, n. 4 cod. pen., in ragione del modesto importo versato dalla vittima (200 euro), atteso il ribadito principio secondo il quale «l'attenuante del danno di speciale tenuità non è configurabile in riferimento al delitto di estorsione, di natura plurioffensiva, quando, seppur derivato dalle azioni violente o minacciose un pregiudizio patrimoniale di modesto valore economico, lo stesso sia accompagnato però da rilevanti conseguenze sulla libertà e integrità fisica e morale della vittima. (Nella fattispecie, assumeva rilievo il perdurante stato d'ansia determinato dalle reiterate e pesanti minacce esercitate dall'imputato)» (Sez. 2, n. 46504 del 13/09/2018, B., Rv. 274080 - 01;

Sez. 2, n. 45985 del 23/10/2013, Donati, Rv. 257755 - 0; Sez. 2, n. 12456 del 04/03/2008, Umina, Rv. 239749 - 0).

2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuna a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese