Sentenza — n. 28997/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IARIA FORTUNATO nato a CONDOFURI il 07/01/1962 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 28997/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbero stati presi in considerazione i motivi proposti con l'appello; 2.3. violazione di legge: non sarebbe stata acquisita la certezza che l'autore della firma falsa di Giovanni lana o quantomeno, il promotore della falsificazione fosse il ricorrente; in secondo luogo non sarebbe stato chiarito quale fosse il ruolo del ricorrente in relazione al procedimento di prevenzione che avrebbe generato la condotta contestata; infine si contestava anche il trattamento sanzionatorio deducendo che gli aumenti per la continuazione sarebbero eccessivi e non motivati.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IARIA FORTUNATO nato a CONDOFURI il 07/01/1962 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Torino confermava la responsabilità di Fortunato lana per i reati di falsa testimonianza ed intestazione fittizia. Si contestava allo stesso (a) di avere, in concorso con Marco Silvio Squadrito, formato una falsa scrittura privata apparentemente sottoscritta dal defunto Giovanni lana; (b) attraverso tale scrittura, che ne modificava una precedente, di avere attribuito a Caterina Nucera (cognata di Giovanni lana) la fittizia titolarità di alcuni immobili al fine di evitare la applicazione di misure di prevenzione (c) di avere concorso moralmente alla falsa testimonianza di Squadrito resa nel giudizio di prevenzione nei confronti di Caterina Nucera.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbero stati presi in considerazione i motivi proposti con l'appello; 2.3. violazione di legge: non sarebbe stata acquisita la certezza che l'autore della firma falsa di Giovanni lana o quantomeno, il promotore della falsificazione fosse il ricorrente; in secondo luogo non sarebbe stato chiarito quale fosse il ruolo del ricorrente in relazione al procedimento di prevenzione che avrebbe generato la condotta contestata; infine si contestava anche il trattamento sanzionatorio deducendo che gli aumenti per la continuazione sarebbero eccessivi e non motivati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato 1.1. Il ricorrente contesta la sussistenza del reato di intestazione fittizia in ipotesi discendente da una falsa scrittura privata sottoscritta da Giovanni lana deceduto, dal ricorrente - lana Fortunato - e da Nucera Caterina, già destinataria di un procedimento di prevenzione, in quanto ritenuta intestataria fittizia dei beni di Giovanni lana. Invero il reato di intestazione fittizia presuppone una "titolarità formale" distinta dalla disponibilità reale dell'immobile e, perché la stessa si verifichi, occorre che l'atto di trasferimento sia idoneo a determinare un trasferimento - seppur fittizio - di proprietà: tale non è una semplice scrittura privata non autentica, quale quella cui si intende riconoscere la funzione di inverare il trasferimento, richiesto dalla norma incriminatrice.
Il giudice di primo grado rilevava come il presupposto della vicenda oggetto di giudizio era un episodio di "intestazione fiduciaria", effettuata da Giovanni lana in favore di Caterina Nucera avvenuto nel 1999. Dopo il decesso del dominus, Giovanni Tana, Fortunato Tana aveva contraffatto la sottoscrizione dello stesso, formando una scrittura privata con la quale si attestava che la proprietà sostanziale, e non solo formale, dei beni era in capo a Caterina Nucera. Secondo il Tribunale «ciò lungi dal determinare una vera e propria traditi° del bene, aveva comunque ingenerato un'apparente modificazione di segno opposto del contenuto dell'accordo simulatorio» dato che «per recuperare l'immobile di lì a poco destinato alla confisca sarebbe stato indispensabile dare luogo ad un'apparenza documentale che consentisse di neutralizzare la prova dell'intestazione meramente fiduciaria» (pag. 23 della sentenza di primo grado).
Dunque tale scrittura - inidonea a realizzare un trasferimento - sarebbe servisto a contrastare il patto simulato del 2009 attribuendo a Caterina Nucera la proprietà sostanziale e non solo formale dei beni, così impedendo la confisca di prevenzione,. Si tratta di una azione funzionale ad incidere sulle sorti del giudizio di prevenzione, ma inidonea a trasferire la proprietà, come rilevato con chiarezza dal primo giudice (pag. 23 della sentenza di primo grado). Sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, affinchè sia nuovamente verificata, attraverso l'esame delle prove raccolte, se la scrittura privata - non autenticata e falsificata - formata nel 2009 sia idonea a trasferire la sostanziale proprietà di beni nella originaria disponibilità di Giovanni Tana, già oggetto di un trasferimento simulato a Caterina Nucera, sottoposta per tale ragione a giudizio di prevenzione. 1.2.
Il ricorso è fondato anche nella parte in cui denuncia la mancata valutazione delle doglianze proposte con l'appello in ordine alla sussistenza del contributo causale del ricorrente alla consumazione del reato di falsa testimonianza da parte dello Squadrito: sul punto la motivazione della sentenza si presenta carente in quanto non fornisce una adeguata risposta agli argomenti proposti con la prima impugnazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso i