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Sentenza — n. 28560/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28560/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28560/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano, con ordinanza del 23/02/2023, ha rimesso alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., la questione concernente la competenza per territorio in ordine al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., contestato all'imputato Moroni Mauro al capo F) della rubrica.

Regesto Legislator

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art. 24 bis c.p, art. 24-bis cod. proc. pen, art. 648-bis cod. pen; Sentenza — n. 28560/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 24-bis cod. proc. pen., la questione concernente la competenza per territorio in ordine al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., contestato all'imputato Moroni Mauro al capo F) della rubrica.

Parole chiave

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vigilanza dell'autorità competente procedimento in corso questioni di giurisdizione rinvio del dibattimento competenza del pubblico ministero impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 24 bis c.p
la seguente SENTENZA sul rinvio pregiudiziale ex art. 24 bis c.p.p.
art. 24-bis cod. proc. pen
Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano, con ordinanza del 23/02/2023, ha rimesso alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., la questione concernente la competenza per territorio in ordine al reato di cui all'art.
art. 648-bis cod. pen
pen., la questione concernente la competenza per territorio in ordine al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., contestato all'imputato Moroni Mauro al capo F) della rubrica.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul rinvio pregiudiziale ex art. 24 bis c.p.p. proposto da: GUP PRESSO IL TRIBUNALE MILANOordinanza del 23/02/2023 nel procedimento nei confronti di: Moroni Mauro, 16-09-1961 Milano udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni del Sostituto P.G. ALESSANDRO CIMMINO Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano, con ordinanza del 23/02/2023, ha rimesso alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., la questione concernente la competenza per territorio in ordine al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., contestato all'imputato Moroni Mauro al capo F) della rubrica.

2. Il Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, con requisitoria dell'1/06/2023, ha chiesto «che la Corte di cassazione dichiari inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale»

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano ha rimesso in via pregiudiziale alla Corte di cassazione la questione della competenza per territorio in relazione al delitto di riciclaggio, contestato al capo F) dell'imputazione. In particolare, il Giudice, all'udienza del 23/03/2023, dopo aver illustrato e valutato le prospettazioni della difesa dell'imputato - espresse con la memoria del 17/10/2022 e con la successiva del 31/01/2023 - e sentito il pubblico ministero sul punto, ha prospettato la propria posizione sulla questione rappresentando la possibilità di ritenere territorialmente competente il Tribunale di Varese, in ragione del principio secondo il quale la consumazione del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., di cui l'imputato è chiamato a rispondere senza concorrenti, si realizza nel luogo in cui è stato compiuto il primo atto dissimulatorio, nel caso di specie costituito dal primo accredito sul conto corrente dell'imputato, individuato in Tradate (VA).

Come affermato in motivazione da Sez. 1, sentenza n. 22326 del 2023 «.... siccome nell'architettura dell'art. 24-bis cod. proc. pen. il giudice procedente "può" - non deve - rimettere la questione alla Corte di cassazione, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull'eccezione sollevata dalla parte. Del resto, la ratio della norma (evitare che l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un "vizio occulto" del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell'attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l'iter processuale) rende evidente che il giudice si trova a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente: invero, se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà pronunciare sentenza di incompetenza. ...» Nel caso di specie, come osservato nella requisitoria del Procuratore generale di udienza, le cui conclusioni sono dal Collegio condivise, il GUP, che appare condividere la prospettazione difensiva, non ha proceduto attraverso sentenza di incompetenza, non prospettando, peraltro, l'impossibilità di risolvere la questione con gli ordinari strumenti (cfr. in motivazione, Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Iannotta, non mass.).

2. In tali termini, il rinvio pregiudiziale della questione di competenza è inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale. Dispone la restituzione degli atti al Tribuna