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Ordinanza — n. 28559/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28559/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28559/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CALABRESE GIUSEPPE nato a NAPOLI il 04/07/1985 NAPPO LUCA nato a NAPOLI il 17/10/1980 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; La trattazione del ricorso segue la procedura "De plano". FATTO E DIRITTO 1. Con distinti atti di impugnazione gli imputati ricorrono personalmente per cassazione avverso l'indicata sentenza.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28559/2023 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono inammissibili perché proposti da soggetti privi di legittimazione come emerge dalla circostanza che i ricorsi risultano sottoscritti personalmente, in violazione del disposto dell'art.613 cod. proc. pen..

Parole chiave

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legittimazione a ricorrere requisito della firma autografa legittimazione ad agire legittimazione a contestare licenza memoria illeggibile atto privo di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CALABRESE GIUSEPPE nato a NAPOLI il 04/07/1985 NAPPO LUCA nato a NAPOLI il 17/10/1980 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; La trattazione del ricorso segue la procedura "De plano". FATTO E DIRITTO 1. Con distinti atti di impugnazione gli imputati ricorrono personalmente per cassazione avverso l'indicata sentenza.

3. I ricorsi sono inammissibili perché proposti da soggetti privi di legittimazione come emerge dalla circostanza che i ricorsi risultano sottoscritti personalmente, in violazione del disposto dell'art.613 cod. proc. pen..

4. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31.5.2023