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Ordinanza — n. 28558/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28558/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28558/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MANZO SALVATORE nato a NAPOLI il 26/04/1976 PAGANO LUIGI nato a NAPOLI il 28/02/1970 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; La trattazione del ricorso segue la procedura "De plano". FATTO E DIRITTO 1. Con distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza pronunciata ex art.599 cod. proc. pen. nei loro confronti, Salvatore Manzo e Luigi Pagano lamentano carenze motivazionali.

Regesto Legislator

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art. 599bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28558/2023 — snpen · Corte di Cassazione: L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Parole chiave

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motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione rivalutazione dei salari soppressione della rendita d'invalidità diritto al salario condizione di pensionamento

Disposizioni normative citate

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art. 599bis cod. proc. pen
I ricorsi sono inammissibili: il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MANZO SALVATORE nato a NAPOLI il 26/04/1976 PAGANO LUIGI nato a NAPOLI il 28/02/1970 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; La trattazione del ricorso segue la procedura "De plano". FATTO E DIRITTO 1. Con distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza pronunciata ex art.599 cod. proc. pen. nei loro confronti, Salvatore Manzo e Luigi Pagano lamentano carenze motivazionali.

2. I ricorsi sono inammissibili: il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è infatti consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello;

Sez. 2, n. 30990 dell'1.6.2018, Gueli). Con specifico riferimento al tema della sanzione e della sua commisurazione, si è affermato altresì che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata. (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Coppola, Rv. 275234- 01).

In tal senso, il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo Quello relativo alla legalità della pena perché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, il quale può solo accogliere o rigettare la richiesta e ove l'accolga verificare la legalità della pena. Il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715-01).

3. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Rom