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Ordinanza — n. 28557/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification of theft versus receipt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28557/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the applicant's claim of erroneous legal qualification was not supported by concrete factual elements. The applicant argued that possession of stolen goods constituted theft rather than receipt, but the Court found no admissions or evidence to support the theft hypothesis. Consequently, the Court held that the qualification as receipt was not manifestly eccentric and thus fell outside the scope of reviewable errors.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The possibility of appealing for cassation alleging erroneous legal qualification in a plea-bargain sentence is limited to cases of manifest error, which requires the qualification to be immediately and indisputably eccentric relative to the charge.

Parole chiave

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manifest error standard legal qualification review plea bargain limitations theft versus receipt cassation inadmissibility imputazione di furto furto di lieve entità furti connessi

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Per la corretta soluzione della questione posta dal ricorso, è preliminarmente necessario individuare i limiti di deducibilità della erronea qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Sul punto, pur ribadendosi che, in tema di c.d.
Art. 444, comma 2, cod. proc. pen.
279842, in cui, nell'affermare tale principio, si è riconosciuta l'inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione, precisando la Corte, in motivazione, che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

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sez. 3, n. 4453 del 14/1/2021, El Kholti
sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino
sez. 5, n. 33145 del 8/1/2020, Cari
281116; sez. 5, n. 33145 del 8/1/2020, Cari, Rv.
sez. 6, n. 25617 del 25/6/2020, Annas
deve essere condotta esclusivamente sulla base del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso; sez. 6, n. 25617 del 25/6/2020, Annas, Rv.
sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, El Zitouni
279573; sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, El Zitouni, Rv.
sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri
275971; sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORSINI STEFANO nato a BRESCIA il 19/08/1988 avverso la sentenza del 11/01/2023 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; La trattazione del ricorso segue la procedura "De plano". FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena del tribunale di Brescia dell'Il gennaio 2023 Stefano Corsini adduce un unico motivo incentrato sull'erronea qualificazione del fatto di reato di cui al capo 2 dell'imputazione giacché la condotta ivi descritta va considerata rientrante, per prossimità spaziale e temporale tra la sottrazione della refurtiva ed il rinvenimento della stessa nella disponibilità dell'imputato, nell'ambito del furto anziché della ricettazione.

2. Per la corretta soluzione della questione posta dal ricorso, è preliminarmente necessario individuare i limiti di deducibilità della erronea qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Sul punto, pur ribadendosi che, in tema di c.d. patteggiamento, il giudice ha l'obbligo di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dando conto, seppure nella maniera succinta tipica del rito, del percorso motivazionale seguito, soprattutto nel caso in cui, in sede di accordo delle parti, sia stata data al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella formante oggetto dell'imputazione in origine contestata (sez. 3, n. 4453 del 14/1/2021, El Kholti, Rv. 280373), deve altresì rilevarsi che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116; sez. 5, n. 33145 del 8/1/2020, Cari, Rv. 279842, in cui, nell'affermare tale principio, si è riconosciuta l'inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione, precisando la Corte, in motivazione, che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso; sez. 6, n. 25617 del 25/6/2020, Annas, Rv. 279573; sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, El Zitouni, Rv. 275971; sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619).

3. Orbene, facendo applicazione dei principi sopra richiamati nel caso di specie, deve radicalmente escludersi che vi sia un qualche spazio per procedere alla rivalutazione della qualificazione giuridica del fatto sulla base della analisi della triade sopra indicata (imputazione-motivazione-ricorso) poiché in assenza di elementi fattuali concreti per poter sostenere l'ipotesi furtiva (come ad esempio, le ammissioni dello stesso imputato) la detenzione di beni di origine illecita a distanza di diversi giorni dal fatto consente solamente la ricostruzione in termini di ricettazione.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così J