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Ordinanza — n. 28554/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28554/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28554/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARBU LEONARDO RAFAELO nato il 26/12/2002 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ricorso deciso de plano FATTO E DIRITTO 1. L'imputato ricorre personalmente per cassazione lamentando con unico motivo la contraddittorietà, illogicità e difetto di motivazione nella sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28554/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto privo di legittimazione come emerge dalla circostanza che il ricorso risulta sottoscritto dall'imputato personalmente, in violazione del disposto dell'art.613 cod. proc. pen..

Parole chiave

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difetto di sottoscrizione rappresentanza valida allegazioni insufficientemente motivate difetto formale di procedura difetto di legittimazione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARBU LEONARDO RAFAELO nato il 26/12/2002 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ricorso deciso de plano FATTO E DIRITTO 1. L'imputato ricorre personalmente per cassazione lamentando con unico motivo la contraddittorietà, illogicità e difetto di motivazione nella sentenza impugnata.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto privo di legittimazione come emerge dalla circostanza che il ricorso risulta sottoscritto dall'imputato personalmente, in violazione del disposto dell'art.613 cod. proc. pen..

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23.5.2023