Ordinanza — n. 28552/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAdam Hossam impugna la sentenza in data 02/11/2022 del G.i.p. del Tribunale di Parma pronunciata ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen.. Deduce: 1.1. Violazione di legge per l'omesso accertamento della sussistenza di cause evidenti di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen. e per omessa motivazione sulle ragioni della decisione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod.proc.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28552/2023 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Parma pronunciata ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen.. Deduce: 1.1. Violazione di legge per l'omesso accertamento della sussistenza di cause evidenti di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen. e per omessa motivazione sulle ragioni della decisione.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADAM HOSSAM nato il 28/08/1998 in EGITTO avverso la sentenza in data 02/11/2022 del G.I.P. DEL TRIBUNALE DI PARMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Adam Hossam impugna la sentenza in data 02/11/2022 del G.i.p. del Tribunale di Parma pronunciata ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen.. Deduce: 1.1. Violazione di legge per l'omesso accertamento della sussistenza di cause evidenti di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen. e per omessa motivazione sulle ragioni della decisione.
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile alla luce dell'orientamento di legittimità che ha spiegato che «in tema dì patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate», (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019 Cc. -dep. 13/01/2020-, Pierri, Rv. 278337 - 01).
3. Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 23/02/2023 Il Consigliere est. Il P