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Ordinanza — n. 28551/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28551/2023 — snpen · Ordinanza — n. 28551/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28551/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Data della decisione
Giurisdizione Italia · Giurisprudenza (IT)

Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZERROUD HAMZA nato il 03/07/1994 in MAROCCO avverso la sentenza in data 27/05/2022 della CORTE DI APPELLO DI FI- RENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di procedura de plano. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Zerroud Hamza, per il tramite del proprio difensore, ricor...

Massima giurisprudenziale / Regesto

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZERROUD HAMZA nato il 03/07/1994 in MAROCCO avverso la sentenza in data 27/05/2022 della CORTE DI APPELLO DI FI- RENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di procedura de plano. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Zerroud Hamza, per il tramite del proprio difensore, ricor...

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Testo integrale della sentenza · Ordinanza — n. 28551/2023 — snpen

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZERROUD HAMZA nato il 03/07/1994 in MAROCCO avverso la sentenza in data 27/05/2022 della CORTE DI APPELLO DI FI- RENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di procedura de plano. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Zerroud Hamza, per il tramite del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza del 27/05/2022 della Corte di appello di Firenze che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen. 1.1.Con un unico motivo deduce l'omessa motivazione in ordine alla verifica della sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, cod.proc.pen.. 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di ricorso, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc.pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170). Il motivo in esame si pone, dunque, al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc.. Da qui l'inammissibilità del ricorso. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 23/02/2023 Il Consigliere es