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Sentenza — n. 28539/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28539/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28539/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Salerno, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale in sede in data 3 ottobre 2019 nei confronti di Carmine Buonaiuto (già condannato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa), che aveva affermato la responsabilità dell'imputato, per il reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali rilevanti (art. 30 e 31 I. 646/1982), con le circostanze attenuanti generiche riconosciute in giudizio di equivalenza sulla recidiva qualificata ai sensi del quarto comma, pure ritenuta. 1.1. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo omessa motivazione sul dedotto difetto di dolo omissivo ed erronea applicazione degli artt. 157, 161 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., circa il mancato proscioglimento per la prescrizione del delitto contestato.

Regesto Legislator

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art. 161 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28539/2023 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento di una somma, che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3.1. La pronta soluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso induce a redigere la motivazione in forma semplificata. - I pQr44 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 aprile 2023.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale riduzione della pena prescrizione della pena revisione della sentenza penale adeguamento della pena recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 161 cod. pen
157 comma secondo, aumentato ancora di due terzi per la interruzione ai sensi del secondo comma dell'art. 161 cod. pen., per complessivi anni 16 e mesi 8), vede correre il termine di prescrizione, per il fatto commesso nel gennaio 2010, fino all'agosto 2026.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di BUONAIUTO Carmine, nato a Sarno il 4/7/1974, avverso la sentenza emessa in data 8/4/2022 dalla Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pasquale Serra° d'Aquino, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. in data 13 aprile 2023 dal difensore del ricorrente, avv. Vincenzo Calabrese, che ha insistito per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo il reato estinto per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Salerno, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale in sede in data 3 ottobre 2019 nei confronti di Carmine Buonaiuto (già condannato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa), che aveva affermato la responsabilità dell'imputato, per il reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali rilevanti (art. 30 e 31 I. 646/1982), con le circostanze attenuanti generiche riconosciute in giudizio di equivalenza sulla recidiva qualificata ai sensi del quarto comma, pure ritenuta. 1.1. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo omessa motivazione sul dedotto difetto di dolo omissivo ed erronea applicazione degli artt. 157, 161 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., circa il mancato proscioglimento per la prescrizione del delitto contestato.

2. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza di entrambe le censure formulate. 2.1. L'elemento soggettivo del delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte dei condannati per reati di criminalità organizzata, di cui agli artt. 30 e 31 legge n. 646 del 1982, è integrato dal dolo generico, in quanto implica la consapevolezza dell'imputato di essere stato condannato per reati di mafia, e va di volta in volta desunto da indici sintomatici, legati alle vicende di acquisizione dei beni in rapporto anche al valore degli stessi (giur. costante, tra le più recenti oggetto di massimazione sul punto v.

Sez. 6, n. 36659 del 17/6/2015, Rv. 26666). La Corte di merito ha, sul punto dedotto, ben spiegato che l'imputato era perfettamente consapevole della condanna subita per il reato di partecipazione mafiosa e, ciò nonostante, procedeva agli acquisti ed alle cessioni patrimonialmente rilevanti, omettendo di comunicare le transazioni all'organo competente. Tanto basta per ritenere integrato il "tipo". 2.2. Quanto alla dedotta prescrizione, che sarebbe intervenuta prima della data della sentenza di appello, deve ricordarsi che il delitto di cui agli artt. 30 e 31 della legge n. 646/1982, commesso nel 2010, considerato il doppio aumento del termine di prescrizione per la ritenuta recidiva reiterata specifica infraquinquennale (anni 6 di pena edittale massima, oltre i due terzi ai sensi dell'art. 157 comma secondo, aumentato ancora di due terzi per la interruzione ai sensi del secondo comma dell'art. 161 cod. pen., per complessivi anni 16 e mesi 8), vede correre il termine di prescrizione, per il fatto commesso nel gennaio 2010, fino all'agosto 2026.

Né rileva, ai fini della esclusione degli effetti ingravescenti secondari della recidiva qualificata, il giudizio di equivalenza operato nel merito tra circostanze di segno diverso (Sez. 4, n. 38618 del 5/10/2021, Rv. 282057; Sez. U., n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275319 - 01).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento di una somma, che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3.1. La pronta soluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso induce a redigere la motivazione in forma semplificata. - I pQr44 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 aprile 2023.