Sentenza — n. 28536/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAMenna Antonio, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 04/10/2021 della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza in data 12/10/2020 del G.u.p. del Tribunale di Firenze, che lo aveva condannato per il reato di rapina aggravata. Deduce: 1.1. "Inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento dell'art. 530, comma 2, c.p.p. e dell'art. 533, comma 1, c.p.p. (art. 606, lettera b, c.p.p.). Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 125 e 546 c.p.p. in relazione all'art. 192 c.p.p. ed errata applicazione degli AD elementi probatori.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 c.p, art. 62-bis c.p, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28536/2023 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Firenze, che lo aveva condannato per il reato di rapina aggravata. Deduce: 1.1. "Inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento dell'art. 530, comma 2, c.p.p. e dell'art. 533, comma 1, c.p.p. (art. 606, lettera b, c.p.p.). Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 125 e 546 c.p.p. in relazione all'art. 192 c.p.p. ed errata applicazione degli AD elementi probatori.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MENNA ANTONIO nato il 15/10/1987 a MUGNANO DI NAPOLI avverso la sentenza in data 04/10/2021 della CORTE DI APPELLO DI FI- RENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Menna Antonio, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 04/10/2021 della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza in data 12/10/2020 del G.u.p. del Tribunale di Firenze, che lo aveva condannato per il reato di rapina aggravata. Deduce: 1.1. "Inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento dell'art. 530, comma 2, c.p.p. e dell'art. 533, comma 1, c.p.p. (art. 606, lettera b, c.p.p.). Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 125 e 546 c.p.p. in relazione all'art. 192 c.p.p. ed errata applicazione degli AD elementi probatori.
Mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione (art. 606, lettera e) c.p.p.)". 1.2. "Erronea applicazione dell'art. 62-bis c.p. (art. 606, lettera b c.p.p.).". CONSIDERATO IN FATTO 1. Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto. 1.1. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte di appello in data 04/10/2021, con fissazione del termine di novanta giorni per il deposito della motivazione. Il termine per il deposito della motivazione, dunque, scadeva il 02/01/2022. La motivazione è stata depositata il 18/11/2021, nel rispetto del termine indicato. 1.2.
A fronte di tali condizioni processuali, trova applicazione l'art. 585, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. che, in combinazione con l'art. 544, comma 3, cod.proc.pen., fissa in quarantacinque giorni il termine per l'impugnazione della sentenza, decorrenti dalla scadenza del termine determinato dal giudice per il deposito della motivazione. In applicazione di tali criteri, l'impugnazione andava proposta entro il 16/02/2022. Da qui la tardività dell'impugnazione in esame, proposta il 19/02/2022, alle ore 23,43 mediante deposito telematico, per come risulta dall'attestazione della Cancelleria apposta in calce all'atto di appello.
2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor