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Sentenza — n. 28278/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28278/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28278/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIAavverso la sentenza del Tribunale di Perugia in data 23/11/2022 nei confronti di Moscoso Marte Frank, n. nella Repubblica Dominicana l'1/1/1988 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e 8 D.L. n. 198/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria a firma del difensore di Moscoso Marte Frank

Regesto Legislator

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art. 624bis cod.pen; Sentenza — n. 28278/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, a norma dell'art. 569, comma 4, cod.proc.pen., alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio.

Parole chiave

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rapina aggressione fisica minaccia nel diritto penale tentata violenza carnale coazione sessuale vittima

Disposizioni normative citate

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art. 624bis cod.pen
1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Perugia riqualificava i delitti di rapina ascritti all' imputato Moscoso Marte Frank nel reato di furto con strappo ex art. 624bis cod.pen., dichiarandone l'estinzione per maturata prescrizione.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIAavverso la sentenza del Tribunale di Perugia in data 23/11/2022 nei confronti di Moscoso Marte Frank, n. nella Repubblica Dominicana l'1/1/1988 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e 8 D.L. n. 198/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria a firma del difensore di Moscoso Marte Frank

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Perugia riqualificava i delitti di rapina ascritti all' imputato Moscoso Marte Frank nel reato di furto con strappo ex art. 624bis cod.pen., dichiarandone l'estinzione per maturata prescrizione.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, limitatamente alla condotta ascritta al Moscoso al capo d'i, deducendo: 2.1 il vizio di motivazione circa la ricorrenza di una condotta di resistenza da parte della p.o. al momento della sottrazione della res e l'erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente, dopo aver richiamato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di diagnosi differenziale tra il delitto di rapina e quello di furto con strappo, lamenta che il Tribunale ne ha fatto erronea applicazione in relazione al delitto di rapina ascritto al capo d).

Infatti, la p.o. Riccini Edilia ha riferito in dibattimento che la sottrazione della collana che indossava è stata eseguita afferrando il monile e trascinandola per alcuni metri per effetto della ripartenza del motorino sul quale l'agente viaggiava insieme ad un complice, fino a determinare la rottura dell'accessorio. Segnala, in particolare, che dall'esame della p.o. consta che la stessa ha opposto una istintiva resistenza, fisica e verbale, all'azione delittuosa, del tutto trascurata dal giudice, il quale non ha, altresì, considerato che la violenza inizialmente diretta verso la collana si è sviluppata in maniera significativa in danno della persona.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. Il giudicante a pag. 3 ha così ricostruito i fatti contestati al capo d): "Riccini Edilia ha riferito che il giorno 28 luglio 2013 si trovava presso la fermata dell'autobus a Pretola quando due giovani a bordo di una vespa si sono fermati e le hanno chiesto delle informazioni, Mentre parlavano, a un certo punto uno dei due ha afferrato la catenina che aveva al collo e l'ha trascinata a terra mentre cercavano di fuggire... .sino a quando la collana si è staccata dal collo". La riconduzione del fatto nel paradigma del furto con strappo è giuridicamente censurabile.

Questa Corte ha in più occasioni chiarito che è configurabile il furto con strappo quando la violenza è immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, anche se, a causa della relazione fisica intercorrente tra cosa sottratta e possessore, può derivare una ripercussione indiretta e involontaria sulla vittima, mentre ricorre la rapina allorché la "res" è particolarmente aderente al corpo del possessore e questi, istintivamente e deliberatamente, contrasta la sottrazione, cosicché la violenza necessariamente si estende alla sua persona, dovendo l'agente vincerne la resistenza e non solo superare la forza di coesione inerente al normale contatto della cosa con essa. (Sez. 2, n.34206 del 03/10/2006, Rv. 234776 - 01; n. 2553 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262281 - 01; n. 16899 del 21/02/2019, Rv. 276558 - 01).

2. Nella specie le modalità esecutive del fatto, come riferite dalla p.o. e recepite dal giudice, non consentono alcun dubbio in ordine all'integrazione del delitto di rapina giacchè l'aggancio della collana indossata dalla vittima e l'immediata ripartenza degli agenti integra una manovra violenta diretta alla persona, strumentale a sottrarle il bene, essendosi lo spossessamento realizzato attraverso la sinergica combinazione del trattenimento del monile da parte di uno degli autori e il trascinamento della vittima determinato dalla velocità del motociclo in allontanamento. Il trascinamento della vittima non si configura, in altri termini, come indiretto effetto dello strappo ma come specifico e deliberato connotato fattuale della condotta, funzionale allo spossessamento.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, a norma dell'art. 569, comma 4, cod.proc.pen., alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata in relazione al capo d) e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia. Così deciso in Roma 1'8 giugno 2023 Il Cons