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Sentenza — n. 28272/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28272/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28272/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 19/12/2022, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 16/11/2020 del Tribunale di Milano - che aveva condannato Rino Cristian Santaniello per il reato di autoriciclaggio (così riqualificato il fatto attribuito all'imputato, originariamente contestato come riciclaggio) - esclusa la contestata recidiva, rideterminava in due anni e sei mesi di reclusione ed C 6.000,00 di multa la pena irrogata all'imputato, confermando, nel resto, la sentenza di primo grado. Il fatto attribuito all'imputato era consistito nell'avere, avendo commesso il delitto di truffa aggravata (per essere stato il fatto commesso in presenza della circostanza di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen.) ai danni della società spagnola Blanco Aldomar s.l.u., sostituito e trasferito parte della somma di € 72.797,00 proveniente dalla commissione di tale delitto - somma che era stata fatta versare sul conto corrente della società cooperativa C.A.R. di cui egli era legale rappresentante - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della predetta provenienza delittuosa.

Regesto Legislator

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art. 507 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28272/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 61 «comma 5» (recte: n. 5), 640 e 648-ter.1, secondo (ora terzo) comma, cod. pen., e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, per avere la Corte d'appello di Milano ritenuto la configurabilità, nella specie, dell'aggravante del presupposto delitto di truffa di cui all'art. 61, n. 5), cod. pen., e per avere conseguentemente escluso l'applicabilità della più tenue cornice edittale di cui al secondo (ora terzo) comma dell'art. 648-ter.1 cod. pen.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa flussi finanziari illeciti usurpazione d'identità riciclaggio di denaro aggravato truffa all'assistenza sociale messa in circolazione di monete false

Disposizioni normative citate

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art. 507 cod. proc. pen
a) respinto la propria doglianza con la quale aveva contestato la decisione del Tribunale di Milano di non assumere, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., le testimonianze dei soggetti destinatari dei bonifici da lui disposti;
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANTANIELLO RINO CRISTIAN, nato a Lecco il 02/02/1973 avverso la sentenza del 19/12/2022 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PIETRO MOLINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'Avv. ANTONIO LUCIO ABBONDANZA, difensore di Santaniello Rino Cristian, il quale, nel replicare alle conclusioni del Pubblico Ministero, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19/12/2022, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 16/11/2020 del Tribunale di Milano - che aveva condannato Rino Cristian Santaniello per il reato di autoriciclaggio (così riqualificato il fatto attribuito all'imputato, originariamente contestato come riciclaggio) - esclusa la contestata recidiva, rideterminava in due anni e sei mesi di reclusione ed C 6.000,00 di multa la pena irrogata all'imputato, confermando, nel resto, la sentenza di primo grado. Il fatto attribuito all'imputato era consistito nell'avere, avendo commesso il delitto di truffa aggravata (per essere stato il fatto commesso in presenza della circostanza di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen.) ai danni della società spagnola Blanco Aldomar s.l.u., sostituito e trasferito parte della somma di € 72.797,00 proveniente dalla commissione di tale delitto - somma che era stata fatta versare sul conto corrente della società cooperativa C.A.R. di cui egli era legale rappresentante - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della predetta provenienza delittuosa.

2. Avverso l'indicata sentenza del 19/12/2022 della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Rino Cristian Santaniello, affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 640 e 648-ter.1 cod. pen., e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, per avere la Corte d'appello di Milano ritenuto la configurabilità, nella specie, del delitto di autoriciclagg io. Il ricorrente deduce l'insussistenza dell'elemento di tale delitto costituito dall'idoneità delle operazioni compiute a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme provenienti dal delitto di truffa, atteso che:

a) come affermato dalla stessa Corte d'appello di Milano, là dove essa asserisce che è «indubitabile il concorso di Santaniello alla perpetrazione della truffa, avendo egli messo a disposizione il proprio conto corrente per la ricezione della somma provento del delitto», «[n]essun espediente o accorgimento è stato adottato per far sì che il Signor Santaniello non apparisse il destinatario delle somme versate dalla Blanco Aldomar SL», con la conseguenza che sarebbe inconferente il richiamo, operato dalla Corte d'appello di Milano, a Sez. 2, n. 16908 del 05/03/2019, Ventola, Rv. 276419-01; b) «i successivi atti di disposizione delle somme accreditate, peraltro avvenuti sempre tramite bonifico a favore di soggetti identificabili attraverso la semplice lettura dell'estratto conto delle movimentazioni, non possono in alcun modo essere considerati donei a ostacolare a posteriori l'accertamento dell'originaria provenienza del denaro». 2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 648-ter.1, quarto (ora quinto) comma, cod. pen., e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza (sub specie del suo carattere apparente e tautologico), contraddittorietà e illogicità della motivazione, per avere la Corte d'appello di Milano escluso la configurabilità, nella specie, della causa di non punibilità prevista dal menzionato quarto (ora quinto) comma dell'art. 648- ter.1 cod. pen.

Il ricorrente rappresenta che:

a) i giudici di merito non avrebbero «mai individuato in quali attività aventi valenza economica, imprenditoriale, finanziaria o comunque speculativa ossia volta ad ottenere un profitto diverso ed ulteriore rispetto al provento del reato presupposto, sarebbero state impiegate le somme sottratte alla società Blanco Aldomar SL»;

b) tutti i bonifici disposti dal conto corrente di cui aveva la disponibilità «non possono che essere qualificati come semplici atti di mero utilizzo o godimento dei beni provento del reato presupposto»;

c) i giudici di merito non avrebbero argomentato in ordine a «come successivi versamenti a soggetti individuati possono assolvere - anche solo in astratto - ad una funzione di occultamento di una precedente operazione già all'origine tracciata». 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 507 e 603 dello stesso codice, e, in relazione all'art. 606, comrna 1, lett. e), cod. proc. pen., il «correlato vizio di motivazione*, per avere la Corte d'appello di Milano:

a) respinto la propria doglianza con la quale aveva contestato la decisione del Tribunale di Milano di non assumere, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., le testimonianze dei soggetti destinatari dei bonifici da lui disposti;

b) rigettato la propria richiesta di (parziale) rinnovazione dell'istruzione clibattimentale per assumere tali testimonianze. Il ricorrente lamenta l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata là dove la Corte d'appello di Milano ha affermato che la richiesta rinnovazione istruttoria sarebbe stata «da un lato meramente esplorativa, dall'altro irrilevante», atteso che l'affermazione della propria responsabilità sarebbe stata «principalmente fondata proprio sulla asserita mancata dimostrazione da parte dell'imputato della circostanza secondo cui i pagamenti oggetto del capo di imputazione sarebbero stati effettuati a favore di fornitori della sua azienda, costituendo pertanto atti di meno godimento di somme già confluite sul proprio conto corrente», cioè «proprio le circostanze che la rinnovazione istruttoria dibattimentale avrebbe permesso di ulteriormente comprovare». 2.4.

Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 61 «comma 5» (recte: n. 5), 640 e 648-ter.1, secondo (ora terzo) comma, cod. pen., e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, per avere la Corte d'appello di Milano ritenuto la configurabilità, nella specie, dell'aggravante del presupposto delitto di truffa di cui all'art. 61, n. 5), cod. pen., e per avere conseguentemente escluso l'applicabilità della più tenue cornice edittale di cui al secondo (ora terzo) comma dell'art. 648-ter.1 cod. pen.

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano avrebbe ritenuto integrata l'aggravante del presupposto delitto di truffa della cosiddetta minorata difesa «individuandola in quella che costituisce già la condotta tipica del reato di truffa», senza che siano «mai state specificate le circostanze di tempo, di luogo o di persona, ulteriori rispetto all'attività necessaria per la consumazione del reato di cui l'autore del reato presupposto avrebbe approfittato». Il Santaniello lamenta altresì che, al fine di sostenere la sussistenza della suddetta aggravante, la Corte d'appello di Milano avrebbe richiamato delle pronunce della Corte di cassazione che, in quanto relative al caso della truffa cosiddetta "on -line", sarebbero del tutto inconferenti rispetto alla fattispecie in esame, connotata dal «semplice utilizzo della mail per l'invio di un fittizio sollecito di pagamento», atteso anche che «l'impiego della mail è semplicemente il mezzo di comunicazione più ordinario al giorno d'oggi e non si comprende quali profili di maggiore insidiosità possa avere rispetto ad altre modalità di corrispondenza quali l'invio tramite fax o a mezzo posta impiegando una carta intestata contraffatta».

Il ricorrente contesta infine l'affermazione della Corte d'appello di Milano secondo cui la realizzata condotta truffaldina avrebbe costituito «[u]na mistificazione difficilmente verificabile dalla parte offesa», atteso che tale affermazione sarebbe «in contraddizione con dati obiettivi quali il carattere di società strutturata della persona offesa il fatto che il fittizio sollecito di pagamento riguardava presunte fatture già emesse».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi due motivi - i quali, attenendo entrambi all'affermazione di responsabilità del ricorrente, possono essere esaminati congiuntamente - non sono fondati. 1.1. La condotta tipica del delitto di autoriciclaggio consiste nell'impiegare, sostituire, trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del reato presupposto (delitto, a decorrere dal 15 dicembre 2021 anche colposo, o, sempre a decorrere dal 15 dicembre 2021, anche contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi) in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Due elementi concorrono perciò alla delimitazione dell'area di rilevanza penale del fatto:

a) i beni provenienti dal reato presupposto devono essere tassativamente destinati ad attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative;

b) le condotte menzionate devono essere idonee a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza da reato del loro oggetto. Ai fini dell'individuazione della condotta di dissimulazione, il criterio da seguire è quello dell'idoneità ex ante, sulla base degli elementi di fatto sussistenti nel momento della sua realizzazione, a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, senza che il successivo Cisvelamento dell'illecito per effetto degli accertamenti compiuti determini automaticamente una condizione di inidoneità dell'azione per difetto di concreta capacità decettiva (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Fabbri, Rv. 279407-01. In senso analogo: Sez.

2. n. 16908 del 05/03/2019, Ventola, Rv. 276419-01, la quale ha precisato che l'intervenuta tracciabilità, per effetto delle attività di indagine effettuate dopo la consumazione del reato, delle operazioni dì trasferimento delle utilità provenienti dal delitto presupposto non esclude l'idoneità ex ante della condotta a ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa). Ai fini dell'integrazione del reato, non occorre che l'agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento all'identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo a ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza (Sez. 2, n. 36121 del 24/05/2019, Draebing, Rv. 276974-01).

La condotta di dissimulazione è configurabile allorché, successivamente alla consumazione del reato presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso la sua intestazione a un terzo, persona fisica ovvero società di persone o di capitali, poiché, mutando la titolarità giuridica del profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca e individuazione del successivo trasferimento (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Fabbri, Rv. 279407-02.

Successivamente, in senso analogo: Sez. 2, n. 13352 del 14/03/2023, Carabetta, Rv. 284477-01). Nel novero delle attività speculative contemplate dalla norma di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen., si devono ritenere rientrare anche, secondo il prevalente orientamento della Corte di cassazione - che il Collegio, condividendolo, intende ribadire - il gioco d'azzardo e le scommesse, in cui i proventi illeciti vengano reinvestiti, così da mascherarne la provenienza delittuosa, atteso che l'alea che è tipica di tali giochi è assimilabile a quella delle «attività speculative» giacché implica l'accettazione di un rischio calcolabile correlato all'impiego delle risorse (Sez. 2, n. 11325 del 18/01/2023, Sambrotta, Rv. 284290-01;

Sez. 2, n. 13795 del 07/03/2019, Sanna, Rv. 275528-01. In senso contrario: Sez. 2, n. 9751 del 13/12/2018, dep. 2019, Bresciani, Rv. 276499-01).1.2. Ai sensi del quarto (ora quinto) comma dell'art. 648-ter.1 cod. pen., «Muori dei casi di cui ai commi precedenti», non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La Corte di cassazione ha chiarito che la citata clausola «[f]uori dei casi di cui ai commi precedenti» «va intesa ed interpretata nel senso fatto palese dal significato proprio delle suddette parole e cioè che la fattispecie ivi prevista non si applica alle condotte descritte nei commi precedenti.

Di conseguenza, l'agente può andare esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizzi o goda dei beni proventi del delitto presupposto in modo diretto e senza che compia su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concrel:amente l'identificazione della loro provenienza delittuosa» (così : Sez. 2, n. 30399 del 07/06/2018, Barbieri, non massimata. Successivamente, nello stesso senso: Sez. 2, n. 13795 del 07/03/2019, Sanna, Rv. 275528-02). 1.3. Quanto al reato presupposto, la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema sia di riciclaggio sia di autoriciclaggio, non è necessario che la sussistenza di esso sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio o autoriciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza (Sez. 7;4( 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti Cuseri, Rv. 277609-02;

Sez. 5, n. 527 del 13/09/2016, dep. 2017, Dell'Anna, Rv. 269017-01; Sez. 2, n. 10746 del 21/11/2014, dep. 2015, Bassini, Rv. 263156-01; Sez. 2, n. 7795 del 19/11/2013, Gualtieri, Rv. 259007-01). Il reato presupposto si deve perfezionare prima della condotta dissimulatoria, che deve quindi essere successiva a tale perfezionamento e, pertanto, non può coincidere con quella che costituisce elemento materiale del predetto reato, atteso che ciò determinerebbe una sua non ammissibile duplice rilevanza (Sez. 2, n. 7074 del 27/01/2021, De Campo, Rv. 280619-01, relativa a una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure l'esclusione del delitto di autoriciclaggio nella condotta dell'amministratore che aveva trasferito somme dai conti di due condominii amministrati a conti esteri di società speculative, osservando che tali attività integravano l'elemento materiale del delitto di appropriazione indebita).

L'autoriciclaggio non si può quindi consumare, neanche nella forma tentata, prima che si perfezioni il reato presupposto (Sez. 5, n. 138 del 20/09/2021, Coppeta, Rv. 282730-01; Sez. 5, n. 331 del 12/11/2020, dep. 2021, Ginatta, Rv. 280169- 01). 1.4. La Corte d'appello di Milano, nel confermare l'affermazione di responsabilità del Santaniello per il delitto di autoriciclaggio, ha:

a) incidentalmente ritenuto la commissione, da parte dello stesso Santaniello, del presupposto delitto di truffa ai danni della società spagnola Blanco Aldomar s.l.u. (statuizione che non è contestata dal ricorrente);

b) rappresentato come l'imputato, in soli tre giorni, attraverso l'effettuazione di bonifici e l'emissione di assegni, avesse impiegato la quasi totalità del denaro proveniente dalla commissione di detto delitto presupposto in parte (maggiore) in attività imprenditoriale - destinandola a soggetti terzi che intrattenevano rapporti commerciali con la società cooperativa C.A.R. di cui era legale rappresentante, così mutando la titolarità giuridica del profitto illecito e realizzando, col renderne in tal modo non più immediata l'apprensione, la quale richiedeva la ricerca e l'individuazione del successivo trasferimento, un concreto ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa del denaro - e in parte (minore) nell'attività speculativa del gioco d'azzardo o delle scommesse (somme inviate sul conto della sala giochi "Il dollaro").

Tale motivazione appare avere fatto corretta applicazione dell'art. 648-ter.1 cod. pen. e dei ricordati principi che sono stati affermati dalla Corte di cassazione al riguardo, avendo in particolare evidenziato i comportamenti decettivi realizzati dall'imputato mediante gli indicati impieghi delle somme costituenti il profitto del presupposto delitto di truffa. Impieghi idonei, ex ante, a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa delle stesse somme, senza che potesse rilevare, perciò - come correttamente ritenuto dalla Corte d'appello di Milano - l'intervenuta tracciabilità, per effetto delle attività di indagine effettuate dopo la consumazione del reato, dei menzionati trasferimenti di somme (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, cit.;

Sez.

2. n. 16908 del 05/03/2019, cit.). Avendo evidenziato il compimento, da parte dell'imputato, di operazioni atte a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme profitto del presupposto delitto di triruffa, la stessa Corte d'appello di Milano, correttamente non ha, di conseguenza, reputato che potesse ricorrere la causa di non punibilità prevista dal quarto (ora quinto) comma dell'art. 648-ter.1 cod. pen., la quale, come si è detto, può trovare applicazione solo quando, in assenza di operazioni atte a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, l'agente li utilizzi o ne goda in modo diretto, senza compiere su di essi operazioni decettive del tipo indicato (Sez. 2, n. 13795 del 07/03/2019, cit.; Sez. 2, n. 30399 del 07/06/2018, cit.).

2. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale svolta in primo grado e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria. Tale accertamento è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620-01;

Sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Montanari, Ftv. 228353-01; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, dep. 2004, Ligresti, Rv. 229666-01). L'impossibilità di decidere allo stato degli atti sussiste unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo a inficiare ogni altra risultanza (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228-01; Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo, Rv. 237410-01).

Nel caso di specie, la Corte d'appello di Milano ha dato correttamente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto insussistente il presupposto di legge della necessità della sollecitata rinnovazione dell'istruttoria dibattirnentale, rilevando, oltre al fatto che l'appellante non aveva indicato i testimoni che avrebbe inteso esaminare, che le loro testimonianze, in assenza di documentazione comprovante i rapporti commerciali tra gli stessi testimoni e la cooperativa C.A.R., sarebbero state insufficienti e, comunque, che, anche qualora tali rapporti fossero stati confermati dai testimoni, ciò non sarebbe stato idoneo a fare ritenere l'operatività della causa di non punibilità prevista dal quarto (ora quinto) comma dell'art. 648- ter.1 cod. pen.

3. Il quarto motivo non è fondato. La Corte d'appello di Milano ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante del presupposto delitto di truffa della cosiddetta "minorata difesa" - sub specie, si deve ritenere, dell'approfittamento di circostanze di luogo - in quanto ha evidenziato che il Santaniello (o i suoi complici) avevano consapevolmente e in concreto tratto specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della rete, segnatamente, del servizio internet costituito dalla posta elettronica, in particolare, utilizzando un indirizzo di posta elettronica simile a quello della "Conceria Valdarno" che aveva intrattenuto rapporti commerciali con la truffata società spagnola Blanco Aldomar s.l.u. (in specie, con estensione ".com" anziché ".it"), per indurre tale società straniera a confidare di intrattenere la corrispondenza con il proprio reale creditore "Conceria Valdarno" e a effettuare il pagamento del proprio debito su un conto corrente in realtà intestato all'imputato.

A fronte di tale valutazione in fatto, che risulta immune da vizi logici, dell'approfittamento, da parte del Santaniello (o dei suoi complici), della distanza tra costoro e il luogo in cui si trovava la vittima, assicurato dallo strumento della rete e dalle specifiche modalità della sua utilizzazione nel caso concreto, il motivo di ricorso si deve ritenere infondato.

4. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato,