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Sentenza — n. 28270/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for theft accessory crime due to prescription expiration based on favorable defendant principle.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28270/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Appellate Court's judgment which had convicted the defendants for theft accessory. The defendants argued that the crime was extinguished by prescription because the exact date of acquisition was unknown, requiring the court to apply the principle of favor rei to date the consummation near the underlying theft. The court agreed, ruling that without proof of acquisition, the ten-year prescription period expired in 2019 or 2022, thus extinguishing the crime.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen.; Art. 157, cod. pen.: In the absence of certain proof regarding the date of acquisition of the object in a crime of accessory to theft, the moment of consummation must be determined in favor of the accused, near the date of the underlying offense, leading to the extinction of the crime by prescription.

Parole chiave

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prescription extinction favor rei principle theft accessory crime date of consummation burden of proof acquisition annulment of judgment underlying theft offense ricettazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen.
Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 157, cod. pen.
Art. 83, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 25927 del 13/05/2021
Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014
Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014, Torrisi, Rv.
Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021
Sez. 2, n. 31946 del 09/06/2016
Sez. 2, n. 31946 del 09/06/2016, Minutella, Rv.
Sez. 2, n. 5132 del 20/01/2010
267480-01; Sez. 2, n. 5132 del 20/01/2010, Gligora, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MONTEMURRO ROCCO DOMENICO, nato a Valsinni il 29/04/1962 DI MATTEO ELEONORA, nata a Rotondella il 08/10/1966 avverso la sentenza del 15/06/2022 della Corte d'appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PIETRO MOLINO, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati; letta la memoria e le conclusioni dell'Avv. MAR:IA ROSARIA CIPRIANO, difensore di Montemurro Rocco Domenico e di Di Matteo Eleonora, la quale, nel riportarsi ai motivi di ricorso e alle ulteriori deduzioni formulate, ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi, o «quanto meno per l'annullamento della sentenza impugnata con declaratoria di prescrizione del reato da ritenersi consumato in data immediatamente successiva all'8/11/2011»; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15/06/2022, la Corte d'appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza del 06/06/2017 del Tribunale di Matera:

a) dichiarava non doversi procedere nei confronti di Rocco Domenico Montemurro in ordine al reato di cui al capo b) dell'imputazione perché estinto per prescrizione;

b) confermava la condanna dello stesso Montemurro e di Eleonora Di Matteo per il reato di ricettazione in concorso di cui al capo a) dell'imputazione;

c) rideterminava la pena irrogata al Montemurro per quest'ultimo reato. Secondo il capo a) dell'imputazione, il reato di ricettazione era stato contestato al Montemurro e alla Di Matteo, «perché, in concorso tra loro, al fine di procurarsi un profitto, acquistavano o ricevevano oggetti vari (tra i quali un telefono in legno da parete, uno scaldino marca Braun, una lavatrice marca Haier, un caldo bagno marca Argo, un'aspirapolvere marca Bosch, un saldatore elettrico marca Schnell, una cassetta con trapano e accessori marca Berner, una spazzola lava auto, una rete con doghe in legno e materasso, nr. 61 sedie di colore verde da giardino, nr. 9 panche in legno, una macchina da caffè, una macchina affettatrice, nr. 6 piumoni di colore bianco, un set da 25 bicchieri, una stampante HP, nr. 2 cyclette, etc.) provento di furti commessi ai danni dell'esercizio denominato "Il Covo dei Briganti", gestito da Cerini Giuseppe, e presso il Rifugio Montano di proprietà della Comunità Montana Basso Sinni. Acc.to in Valsinni, il 29.08.2013».

2. Avverso l'indicata sentenza del 15/06/2022 della Corte d'appello di Potenza, hanno proposto ricorsi per cassazione, con un unico atto e per il tramite del proprio difensore, Rocco Domenico Montemurro ed Eleonora Di Matteo, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.

d) ed e), cod. proc. pen., «omessa motivazione - errores in procedendo», per avere la Corte d'appello di Potenza rigettato la propria richiesta di (parziale) rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per assumere la testimonianza di Giuseppe Cerini. I ricorrenti lamentano che, «posto che gli atti acquisiti non potevano soddisfare le esigenze istruttorie e né tantomeno sostituirsi alla deposizione del Cerini, la Corte ha omesso ogni valutazione in ordine alla utilità dell'audizione posto che la stessa mirava a dimostrare l'inesistenza del reato presupposto e quindi della ricettazione». 2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'errata qualificazione del fatto ed «errores in iudicando». I ricorrenti rappresentano che la Corte d'appello di Potenza:

a) avrebbe condiviso in maniera acritica le argomentazioni del Tribunale di Matera che aveva ritenuto non credibile la dichiarazione della Di Matteo di essersi lei stessa impossessata degli oggetti esistenti nelle due strutture (l'esercizio "Il Covo dei Briganti" e il rifugio montano) situate vicino alla propria abitazione, «senza operare alcuna disamina degli atti del processo»;

b) non avrebbe adeguatamente considerato le censure che erano state prospettate nel proprio atto di appello con riguardo all'insussistenza delle condizioni per ritenere la configurabilità del delitto di ricettazione e, segnatamente, l'assenza del concorso nel reato presupposto, di cui si doveva ritenere autrice la Di Matteo, «[l]a prova dell'acquisto e quindi dell'accordo e della traditio, ai fini dell'immissione in commercio degli oggetti trafugati», la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni e «[i]l profitto»;

c) non avrebbe considerato, ritenendola non credibile, la confessione della Di Matteo di essersi lei stessa impossessata degli oggetti e, quindi, che non sarebbe stata raggiunta la prova «che vi [fosse] un accordo e quindi una traditio della res nella sfera patrimoniale del ricettatore» e che «l'acquisto e la ricezione della merce [fossero] avvenut[e] al fine della immissione in commercio di essa»;

d) non avrebbe considerato l'insussistenza del reato in capo al Montemurro, «giacché dalla sua condotta non può desumersi l'esistenza di una partecipazione»;

e) avrebbe omesso di motivare in ordine alla censura che era stata prospettata nel proprio atto di appello in ordine all'insussistenza dell'elemento psicologico del reato. 2.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 129 dello stesso codice, in quanto il reato si doveva ritenere estinto per prescrizione prima della pronuncia dell'impugnata sentenza di appello. I ricorrenti lamentano che la Corte d'appello di Potenza avrebbe erroneamente ritenuto che il reato di ricettazione si fosse consumato il 29 agosto 2013, cioè alla data della perquisizione e del rinvenimento dei beni presso la propria abitazione, mentre lo stesso reato «si è consumato inequivocabilmente e per stessa ammissione della Corte tra il 2008 e il 2011», con la conseguenza che lo stesso reato si sarebbe già prescritto «nel 2018 e/o nel 2021».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio rileva che terzo motivo è fondato, con la conseguenza che il reato di ricettazione, per il quale è intervenuta la condanna, è estinto per prescrizione. Pertanto, si deve procedere alla relativa declaratoria, atteso che, alla luce di quanto è stato argomentato dai giudici di merito con riguardo all'affermazione di responsabilità, non si possono ritenere sussistenti gli estremi per un proscioglimento nel merito pienamente liberatorio.

2. Si deve anzitutto rammentare che il reato di ricettazione è un reato istantaneo, che si consuma allorché l'agente riceve le cose di provenienza delittuosa, sicché nessun rilievo può essere attribuito al momento in cui le stesse cose vengano rinvenute in suo possesso (Sez. 2, n. 26106 del 21/03/2019, Bonsanto, Rv. 276057-01; Sez. 2, n. 42423 del 22/10/2009, Manuzzi, Rv. 244854-01; Sez. 2, n. 1312 del 23/01/1997, Mazza, Rv. 207124-01). Con riguardo alla prova della data di consumazione del reato, la Corte di cassazione ha affermato, in generale, che, in tema di prescrizione, l'onere di provare con precisione la data di commissione del reato non grava sull'imputato ma sull'accusa, con la conseguenza che, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, il termine di decorrenza va computato sec:ondo il maggior vantaggio per l'imputato e il reato va ritenuto consumato alla data più risalente (Sez. 6, n. 25927 del 13/05/2021, P., Rv. 281535-01;

Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014, Torrisi, Rv. 259983-01). Con specifico riguardo al reato di ricettazione, la Corte di cassazione ha avuto poi modo di chiarire che, ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo a tale reato, nell'ipotesi in cui manchi la prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reato presupposto (Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307-01;

Sez. 2, n. 31946 del 09/06/2016, Minutella, Rv. 267480-01; Sez. 2, n. 5132 del 20/01/2010, Gligora, Rv. 246287-01).

3. Venendo all'applicazione di tali principi al caso in esame, si deve rilevare che la Corte d'appello di Potenza, in evidente contrasto con gli stessi, ha erroneamente ritenuto che il reato di ricettazione si fosse consumato alla data del suo accertamento (il 29 agosto 2013). Con riguardo all'effettiva data di tale consumazione, il capo d'imputazione si limita a indicare la già menzionata data di accertamento del reato attribuito ai due imputati, ma non indica la data di consumazione dello stesso. Né le sentenze di merito l'hanno accertata (avendo la Corte d'appello di Potenza erroneamente ritenuto, come si è detto, che il reato si fosse consumato all'indicata data del suo accertamento).

Pertanto, l'unico dato temporale al quale è possibile fare riferimento è quello di commissione dei reati presupposti, che la sentenza del Tribunale di Matera indica nel «2008» e l'8 novembre 2011, quando furono sporte le denunce di furto dei beni ricettati. Quindi, sulla base dei principi di diritto che si sono rammentati, è in prossimità della data di commissione di detti reati presupposti che, in ossequio al principio del favor rei, deve essere collocato il momento consumativo della ricettazione. Ne consegue che, tenuto conto che il corso della prescrizione è rimasto sospeso per complessivi 373 giorni (dal 10 maggio 2019 al 13 marzo 2020 per l'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze indetta dall'Unione delle camere penali e per ulteriori sessantaquattro giorni in applicazione della disciplina emergenziale relativa all'epidemia di Covid-19, di cui all'art. 83, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), il termine decennale (stante l'esistenza di atti interruttivi) di prescrizione del reato risulta maturato:

a) quanto alla ricettazione dei beni oggetto di furto nel 2008, nel 2019;

b) quanto alla ricettazione dei beni oggetto di furto 1'8 novembre 2011, il 16 novembre 2022. Per tali ragioni, ai sensi dell'art. 620, cornma 1, lett. a), cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.