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Ordinanza — n. 28195/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28195/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28195/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 24/05/2022, la Corte d'appello di Bologna, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del 26/10/2020 del Tribunale di Parma, ha rideterminato in due anni e cinque mesi di reclusione e in due anni e otto mesi di reclusione la pena irrogata, rispettivamente, a Eugenio Guaglione e a Massimiliano Muto per il reato di cui all'art. 642 cod. pen., confermando la condanna degli stessi Guaglione e Muto per tale reato.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 642 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 610 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28195/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del 26/10/2020 del Tribunale di Parma, ha rideterminato in due anni e cinque mesi di reclusione e in due anni e otto mesi di reclusione la pena irrogata, rispettivamente, a Eugenio Guaglione e a Massimiliano Muto per il reato di cui all'art. 642 cod. pen., confermando la condanna degli stessi Guaglione e Muto per tale reato.

Parole chiave

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frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione concorso di prestazioni d'assicurazione sottrazione dei contributi d'assicurazione contenzioso dell'assicurazione invalidità decisione giustificata dell'assicuratore concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 642 cod. pen
pen., in parziale riforma della sentenza del 26/10/2020 del Tribunale di Parma, ha rideterminato in due anni e cinque mesi di reclusione e in due anni e otto mesi di reclusione la pena irrogata, rispettivamente, a Eugenio Guaglione e a Massimiliano Muto per il reato di cui all'art. 642 cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 610 cod. proc. pen
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GUAGLIONE EUGENIO, nato a Napoli il 22/04/1973 MUTO MASSIMILIANO, nato a Napoli il 02/07/1971 avverso la sentenza del 24/05/2022 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 24/05/2022, la Corte d'appello di Bologna, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del 26/10/2020 del Tribunale di Parma, ha rideterminato in due anni e cinque mesi di reclusione e in due anni e otto mesi di reclusione la pena irrogata, rispettivamente, a Eugenio Guaglione e a Massimiliano Muto per il reato di cui all'art. 642 cod. pen., confermando la condanna degli stessi Guaglione e Muto per tale reato.

2. Avverso l'indicata sentenza del 24/05/2022 della Corte d'appello di Bologna, hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti e per il tramite dei propri rispettivi difensori, Eugenio Guaglione e Massimiliano Muto.

3. Il ricorso di Domenico Guaglione è affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) , cod. proc. pen., violazione di legge e mancanza della motivazione, lamentando che la Corte d'appello di Bologna non avrebbe «opera[to] alcuna considerazione in ordine alla congruità della pena» e avrebbe omesso il necessario «concreto aggancio delle proprie argomentazioni agli atti del processo».

4. Il ricorso di Massimiliano Muto è anch'esso affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione sull'assunto che la Corte d'appello di Bologna, «pur avendo le parti raggiunto un accordo, avrebbe dovuto affrontare adeguatamente la sussistenza o meno di cause di non punibilità, mentre nella sentenza si rinviene solo un generico richiamo alle argomentazioni del primo Giudice».

3. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - salvo il caso in cui sia dedotta l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, in corso di massimazione) - nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). Ciò rammentato, si deve rilevare che i due motivi dei proposti ricorsi - con i quali i ricorrenti lamentano, in modo, peraltro, del tutto generico, il Guaglione, l'asserita omessa «considerazione in ordine alla congruità della pena» e il vizio della motivazione, e il Muto la mancata valutazione della «sussistenza o meno di cause di non punibilità», non rientrano tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello.

Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 - il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis - i ricorsi devono essere trattati nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ulltimo comma. Per la ragione sopra indicata, i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas