Cassation appeal dismissed as inadmissible for erroneous legal qualification of robbery versus snatching in plea-based sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court incorrectly qualified the crime as robbery instead of snatching, claiming the violence was directed at the stolen watches rather than the victim. The Court rejected this, noting that the indictment clearly specified robbery where violence was used to secure possession after theft, and the new procedural law limits such appeals to manifest errors that would transform a plea into an agreement on the crime itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentencing in plea-based proceedings based on erroneous legal qualification are admissible only for manifest errors where the qualification is so eccentric it transforms the plea into an agreement on the crime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC KEVIN, CUI: 05VGOIH, nato a Torino il 17/12/1998 avverso la sentenza del 08/02/2023 del G.i.p. del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIIIIITTO 1. Con sentenza del 08/02/2023, il G.i.p. del Tribunale di Milano ha applicato, su richiesta congiunta del difensore, munito di procura speciale, e del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Kevin Jovanovic la pena di tre anni e dieci mesi di reclusione ed C 1.200,00 di multa per i reati in continuazione di rapina impropria aggravata (dall'essere stata la violenza commessa di più persone riunite) (capo 1 dell'imputazione) e di lesioni personali pluriaggravate (dall'essere stato il fatto commesso da più persone riunite e dal cosiddetto nesso teleologico) (capo 2 dell'imputazione), reati commessi entrambi in concorso con Bruno Stevic e ai danni di Lorenzo Esposito.
2. Avverso l'indicata sentenza 08/02/2023 del G.i.p. del Tribunale di Milano, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Kevin Jovanovic, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 1 dell'imputazione come rapina anziché come furto con strappo. Il ricorrente rappresenta che il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come furto con strappo in quanto la persona offesa «veniva convinta a mostrare loro [cioè agli imputati] degli orologi di proprietà dei genitori, i quali venivano poi strappati dalle mani» della stessa persona offesa, sicché «[l]a direzione della violenza degli agenti era rivolta all'oggetto che si stava tentando di sottrarre alla persona offesa, ovvero gli orologi».
3. In base al nuovo comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
4. Ciò posto, si deve ricordare che la Corte di cassazione ha costantemente affermato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto - ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati -, il quale è configurabile quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed, Rv. 283023- 01;
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116-01), dovendosi escludere l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252-01) o che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla stessa contestazione e dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842-01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas Kaddche, Rv. 279573-01;
Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2D19, El Zitouni, Rv. 275971-02). Ciò rammentato, si deve rilevare che l'unico motivo di ricorso non evidenzia un errore manifesto che sarebbe stato commesso col qualificare il fatto attribuito all'imputato come rapina anziché come furto con strappo, cioè una qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo 1) dell'imputazione, atteso che, da tale capo d'imputazione, contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente, all'imputato era stata contestata una rapina impropria, e non propria, in cui la violenza era contestata come adoperata dall'agente non per impossessarsi degli orologi, sottraendoli alla persona offesa Lorenzo Esposito, ma come adoperata, immediatamente dopo la sottrazione, per assicurarsi il possesso degli stessi orologi e per procurarsi l'impunità; violenza che era consistita, durante la fuga ad alta velocità in automobile, nell'«[aprire] improvvisamente lo sportello lato passeggero (condotta materialmente effettuata dallo Stevic), facendo perdere la presa all'Esposito e provocandone così una rovinosa caduta a terra».
5. Trattandosi di impugnazione proposta contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti dopo l'entrata in vigore della menzionata novella di cui alla legge n. 103 del 2017, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma.
6. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in