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Ordinanza — n. 28189/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28189/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court erred in legally characterizing the facts as 'receiving stolen goods' instead of 'aggravated theft,' citing police reports. The Court rejected this claim because the alleged error was not a manifest one and the defense failed to provide sufficient evidence to support the new qualification.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The appeal alleging an erroneous legal qualification of facts is inadmissible unless it demonstrates a manifest error, which requires the qualification to be clearly eccentric and without any room for debate compared to the charge.

Parole chiave

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erroneous legal qualification manifest error standard cassation inadmissibility receiving stolen goods aggravated theft charge incidente motociclistico assicurazione contro il furto infrazioni alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Come è noto, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 444, comma 2, cod. proc. pen.
Nell'affermare tale principio, si è inoltre affermato che è inammissibile l'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione, precisandosi che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino
Sez. 5, n. 33145 del 8/01/2020, Cari
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas
Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni
Sez. 1, n. 15553 del 23/03/2018, Maugeri
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di Loj Mauro, nato 1'1.11.1998 a Trieste, contro la sentenza del Tribunale di Trieste del 4.5.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca, FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 4.5.2022 il Tribunale di Trieste, su richiesta del difensore, a tal fine munito di procura speciale„ ha applicato a Mauro Loj, chiamato a rispondere del delitto di ricettazione, la pena concordata di mesi 4 di reclusione ed euro 300 di multa;

2. ricorre per cassazione il difensore del Loj deducendo: 2.1 erronea qualificazione giuridica dei fatto: rileva che, anche in sede di applicazione concordata della pena, spetta al giudice verificare la corretta qualificazione giuridica del fatto che, nel caso si specie, è stata operata dal Tribunale alla luce delle risultanze di PG compendiate nella informativa in atti dal cui contenuto, tuttavia, emergeva in maniera evidente come il Loj fosse stato deferito per il delitto di furto aggravato poiché era stato notato dagli operanti, alle ore 13.,15 del 21.9.2021, alla guida di un ciclomotore di colore bianco, allontanarsi dal parcheggio Gioberti dove il proprietario del veicolo che, uscendo di scuola, non lo aveva trovato, aveva riferito agli operanti ancora sul posto, di averlo parcheggiato nella mattinata. 3 Il ricorso è inammissibile.

Come è noto, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate. È peraltro pacifico che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 — 01).

Nell'affermare tale principio, si è inoltre affermato che è inammissibile l'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione, precisandosi che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (cfr., iSez. 5, n. 33145 del 8/1/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/6/2020, Annas, Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, El Zitouni, Rv. 275971;

Sez. 1., n. 15553 del 23/3/2018, Maugeri, Rv. 272619). Nel caso di specie, fermo che la contestazione descrive, in maniera inequivocabile, un fatto di ricettazione, la difesa deduce una diversa qualificazione del fatto invocando le risultanze investigative compendiate nella informativa di reato che, tuttavia, nemmeno allega al ricorso ai fini della autosufficienza, con conseguente inammissibilità del ricorso anche per genericità (cfr., sul punto, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 — 01, in cui la Corte ha spiegato che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condannÚa ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amm