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Sentenza — n. 28187/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28187/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28187/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 12.7.2019, aveva riconosciuto Marcello De Trane e Sandro Quintana responsabili del delitto di truffa in danno della società Gruppo Ses spa ed aveva condannato il primo alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 1.000 di multa e, il secondo, alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 700 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali nonché al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile in cui favore aveva inoltre liquidato le spese;

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art. 2470 cod. civ, art. 521 cod. proc. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 533 cod. proc. pen, art. 62- bis cod. pen; Sentenza — n. 28187/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2 - , n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis ed altro, Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile ed altriRv. 258153).

Parole chiave

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accuse di truffa contraffazione di merci contratto di allenatore licenziamento immediato per truffa contratto estimatorio marchi ingannevoli

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
art. 2470 cod. civ
pen.: rileva come sia assolutamente pacifico che il contratto intercorso tra il De Trane e Gruppo Ses spa fosse valido ed efficace, ai sensi dell'art. 2470 cod.
art. 521 cod. proc. pen
art. 192 cod. proc. pen
Né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod.
art. 533 cod. proc. pen
art. 62- bis cod. pen
pen.; 3.2.4 violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine all'art. 62- bis cod.
art. 606 cod. proc. pen
234148, in cui la Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di De Trane Marcello, nato a Nardò Quintana Sandro, nato a Gallipoli il 21.1.1974, contro la sentenza della Corte di appello di Lecce del 22.6.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi; udito l'Avv. Giuseppe Bonsegna, in difesa della costituita parte civile Paolo Raeli, che ha concluso insistendo per la inammissibilità, o il rigetto, di entrambi i ricorsi, con la condanna degli imputati alla rifusione delle spese indicate nella allegata notula; udito l'Avv. Bartolo Ravenna, in difesa di Sandro Quintana, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'Avv. Sabrina Teodora Conte, in difesa di Marcello De Trane, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 12.7.2019, aveva riconosciuto Marcello De Trane e Sandro Quintana responsabili del delitto di truffa in danno della società Gruppo Ses spa ed aveva condannato il primo alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 1.000 di multa e, il secondo, alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 700 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali nonché al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile in cui favore aveva inoltre liquidato le spese;

2. la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha concesso a Sandro Quintana il beneficio della sospensione condizionale della sola pena detentiva confermando nel resto la decisione del Tribunale e condannando gli imputati alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile;

3. ricorrono per cassazione il De Trane ed il Quintana a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia deducendo: 3.1 Marcello De Trane, con ricorso a firma dell'Avv. Sabrina Teodora Conte: 3.1.1 manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte afferma che in nessun atto relativo alla vicenda vi è il riferimento all'avvenuta stipulazione di una scrittura privata in data 2 dicembre; 3.1.2 manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte afferma che non vi è prova che alla Gruppo Ses fosse stato opposto il contratto tra il De Trane ed il Quintana; 3.1.3 motivazione mancante con riferimento al giudizio di inattendibilità attribuito dalla Corte di appello alla deposizione del teste Mercurio: riporta i passi della motivazione con cui la Corte di appello ha giustificato la conclusione secondo cui la cessione operata in favore del Quintana era intervenuta non già il giorno 2.12.2015, come addotto soltanto nel corso del processo, ma il giorno 1.12.2015, con conseguente ritenuta inattendibilità del teste Mercurio anche alla luce della versione propinata dallo stesso Quintana; rileva, in primo luogo, come la difesa del De Trane avesse sempre marcato la sua distanza dalla difesa del coimputato sottolineando, in ogni caso, la erroneità della affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui in nessun atto formato prima del processo si fosse fatto cenno alla cessione in favore del Quintana avvenuta in data 2.12.2015 evocando, a tal proposito, la missiva del 7.12.2015 inviata al Ses spa a soli cinque giorni dal perfezionamento della cessione e, pertanto, ben più attendibile del riferimento operato nella lettera del 10.1.2016, pure a firma del ricorrente, in cui, per mero errore materiale, era stato indicato il giorno 1.12.2015, data apposta, dal Quintana, per errore "riflesso", sull'assegno; osserva che, dando credito alla tesi accusatoria della truffa, si sarebbe dovuto semmai ritenere che l'imputato avrebbe usato la massima accortezza possibile evitando di dar luogo a discrasie quali quelle evidenziate; aggiunge che la stessa missiva del 7.12.2015 confligge anche con la affermazione della Corte di appello secondo cui mai il De Trane aveva opposto al Gruppo Ses spa la conclusione del diverso affare con il Quintana, in realtà già prospettato allo Scorza con un messaggio "whatsapp" del giorno 4.12.2015; sottolinea che la sottoscrizione in forma digitale, e perciò non modificabile, dell'accordo intervenuto con il Quintana era stato confermato dal Mercurio, non avendo la Corte di appello spiegato le ragioni per le quali costui avrebbe dovuto mentire; ribadisce come le due sentenze di merito non abbiano fornito una risposta adeguata alle allegazioni difensive che escludevano l'assenza di ogni artificio da parte del De Trane consistente, secondo l'impianto accusatorio, nel tacere alla controparte la già avvenuta cessione delle quote in favore del Quintana, circostanza che sarebbe intervenuta soltanto successivamente, come attestato dalle firme digitali ivi compresa quella del professionista, attivata nella mattinata, alle ore 10,56, che non è, pertanto, l'orario di perfezionamento dell'atto, in tal caso coevo a quello di cessione al Gruppo Ses spa; riporta, a tal proposito, ampi passi della deposizione del dr. Mercurio ingiustificatamente ritenuto inattendibile dalla Corte di appello di Lecce; aggiunge che del tutto congetturale è la affermazione dei giudici di secondo grado per cui sarebbe inverosimile una cessione di quote non preceduta da alcuna minima forma di istruttoria che, in realtà, si sarebbe risolta nella consultazione telematica dei documenti depositati presso la Camera di Commercio ovvero la stessa indagine svolta dal notaio De Nunzio che aveva stilato il contratto con il Gruppo Ses spa e come dal medesimo professionista confermato in sede di sommarie informazioni testimoniali acquisite al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti; segnala la arbitrarietà ed illogicità della affermazione secondo cui il dr. Mercurio sarebbe stato deontologicamente tenuto a sconsigliare il Quintana dal perfezionare un acquisto così precipitoso, circostanza di cui, peraltro, non vi è prova alcuna; evidenzia come il momento in cui il dato documentale della sottoscrizione digitale dell'accordo era entrato nel processo, enfatizzato dalla Corte di appello, è in realtà del tutto neutro; segnala che alcun pregio poteva assumere la circostanza secondo cui la sottoscrizione nella serata del 2.12.2015 non era stata oggetto di allegazione da parte dei protagonisti nel corso delle indagini e che, anzi, il Quintana, ma non il De Trane, aveva fatto riferimento ad un atto delle ore 10.56 del 2.12.2015, introducendo un elemento fattuale del tutto incompatibile con la coeva conclusione della cessione in favore del Gruppo Ses spa, intervenuta alle ore 11.00 di quello stesso giorno; conclude nel senso che la valutazione degli elementi acquisiti al processo avrebbe dovuto portare ad una pronuncia liberatoria quantomeno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; 3.1.4 motivazione manifestamente illogica sulla prospettazione accusatoria della trascrizione intervenuta in data successiva al 3.12.2015: rileva la censurabilità della affermazione secondo cui il De Trane ed il Quintana avrebbero curato che la trascrizione dell'atto di cessione avvenisse in data successiva alla cessione in favore del Gruppo Ses spa al fine di evitare che essa fosse ostensibile al momento della redazione dell'atto pubblic:o; segnala, a tal proposito, che la redazione dell'atto, perfezionato nella serata del 2.12.2015, avrebbe comportato la impossibilità di trascriverlo in un momento antecedente il perfezionamento dell'accordo con il Gruppo Ses spa; aggiunge che il carattere truffaldino della operazione sarebbe stato semmai evidente laddove l'atto di cessione in favore del Quintana fosse stato registrato immediatamente per "bruciare sul tempo" il Gruppo Ses spa; sottolinea che il dr. Mercurio aveva riferito di non aver ricevuto alcuna pressione da parte del De Trane, che neppure conosceva, per ritardare artificiosamente la registrazione dell'atto di cessione; 3.1.5 motivazione manifestamente illogica in ordine alla asserita massimizzazione dei profitti da parte del De Tra ne; 3.1.6 violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. quanto alla inconfigurabilità dell'elemento dell'ingiusto profitto: 3.1.7 motivazione manifestamente illogica circa la omessa deduzione, da parte degli imputati, in ordine alla non incassabilità dell'assegno_: rileva, a tal proposito, come in alcun modo il De Trane abbia "massimizzato" il profitto atteso che l'importo da lui incassato è stato comunque di euro 250.000 pari a quanto convenuto con il Gruppo Ses siDa e non certo i 600.000 convenuti con il Quintana che, in ogni caso, anche lacIdove effettivamente incassati, non avrebbero comportato che i 250.000 euro convenuti ed incassati dal Gruppo Ses spa fossero da considerare un "profitto ingiusto"; aggiunge che altrettanto arbitraria è la considerazione della Corte di appello in merito alla prova della comunanza di interessi che avrebbe legato i coimputati, atteso quanto puntualmente dedotto dal De Trane nella memoria depositata in appello in merito alla richiesta inoltrata al Quintana (e poi seguita da iniziative di carattere giudiziario) di provvedere al saldo del prezzo convenuto, irrilevanti risultando le diverse affermazioni del coimputato rese in un'ottica di giustificazione del proprio inadempimento; 3.1.8 motivazione manifestamente illogica in ordine all'induzione in errore della persona offesa circa la disponibilità delle quote all'atto della cessione in favore del Gruppo Ses spa; 3.1.9 violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen.: rileva come sia assolutamente pacifico che il contratto intercorso tra il De Trane e Gruppo Ses spa fosse valido ed efficace, ai sensi dell'art. 2470 cod. civ., oltre che integralmente adempiuto da ciascuna delle parti; sottolinea, anzi, che era stata proprio la difesa del De Trane ad evidenziare come la cessione di quote di una srl, quand'anche titolare di immobili, non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem ma è richiesta al solo fine di trascrivere l'atto rendendolo opponibile ai terzi; rileva come fosse perciò irrilevante il ritardo con il quale il Gruppo Ses spa aveva provveduto a trascrivere l'atto di cessione, quando il De Trane aveva ritenuto di cogliere l'occasione di una cessione ben più remunerativa essendosi inoltre attivato per restituire al Gruppo Ses spa quanto incassato e ponendo in essere, in tal modo, una condotta comunque successiva rispetto alla conclusione del contratto; 3.1.10 motivazione manifestamente illogica in ordine alla ritenuta prova della cointeressenza dei coimputati desunta dai ruoli ricoperti all'interno della Nautica Santa Caterina; 3.1.11 motivazione manifestamente illogica circa la paventata pressione che il De Trane avrebbe esercitato nei confronti del Gruppo Ses spa per indurre tale società a rinunciare al diritto di prelazione: rileva come la Corte di appello abbia illogicamente ritenuto di desumere la cointeressenza dei due coimputati, addirittura sfociata in un concorso nel delitto di truffa, dal fatto che il De Trane, quando era ancora socio della Nautica Santa Caterina, prima di divenirne amministratore, aveva contattato il Gruppo Ses spa, nella persona del socio di riferimento, e non amministratore, Sergio Scorza, per sondarne l'interesse ad acquisire le quote di Bleu Salento; evidenzia che questi dati risultano dalla stessa prospettazione contenuta nella querela della persona offesa e dalla testimonianza resa dal consulente fiscale e contabile del Gruppo Ses spa, dr. Antonio Cacciapaglia, nelle sommarie informazioni testimoniali acquisite all'udienza del 21.5.2018; aggiunge che il De Trane aveva avvisato ancora una volta direttamente lo Scorza (e non l'amministratore del Gruppo Ses spa) dell'accettazione della offerta, più remunerativa, ricevuta dal Quintana; rileva, ancora, come la Corte di appello abbia illogicamente valorizzato il dato, peraltro smentito dalla istruttoria, secondo cui in più occasioni il De Trane avrebbe sollecitato il Gruppo Ses spa a rinunciare al diritto di prelazione, risultando tale circostanza del tutto fisiologica ed essendosi risolta in una unica richiesta non valorizzabile ai fini dell'accusa; evidenzia che in tal senso si è espressa la stessa denunzia; richiama, a tal proposito, la clausola n. 7 dello Statuto circa le condizioni di esercizio e le conseguenze della violazione del diritto di prelazione evidenziando come sarebbe stato sufficiente, al De Trane, formalizzare la comunicazione per ottenere, decorsi i 15 giorni, l'effetto di far venir meno il diritto di prelazione del Gruppo Ses spa potendo, così, liberamente accettare le offerte provenienti da terzi per somme molto più elevate dei 250.000 che lo stesso Gruppo Ses spa si era dichiarato disponibile ad offrire quale somma massima; 3.1.12 motivazione manifestamente illogica sulla ritenuta integrazione del dolo iniziale in capo al De Trane: rileva l'illogicità della affermazione della Corte di appello circa la sussistenza di un "dolo iniziale" in capo al De Trane nonostante le dichiarazioni rese dal dr. Alessandro Angelilli, responsabile finanziario del Gruppo Ses spa, e del dr. Antonio Cacciapaglia, consulente fiscale e contabile della medesima società, in ordine al fatto che già in data 27.11.2015 il De Trane aveva insistito per perfezionare la cessione, poi non andata in porto in quella data a causa dell'incidente stradale che lo aveva visto coinvolto; sottolinea come tali circostanze fattuali siano state ignorate dai giudici di merito pur ampiamente dimostrative dell'assenza di un intento truffaldino in danno del socio; 3.1.14 motivazione manifestamente illegittima circa la prova del dolo iniziale nel tentativo del De Trane di occultare la somma ricevuta dal Gruppo Ses spa: richiama la motivazione della sentenza impugnata in merito al fatto che, dei 250.000 euro corrisposti dal Gruppo Ses spa, erano stati rinvenuti soltanto 14.000 euro su un conto corrente riferibile al De Trane e 15.000 euro nella cassaforte di una imbarcazione a lui intestata; rileva che, a fronte dei prelievi evidenziati nella sentenza impugnata, risulta pacifico che il De Trane avesse informato lo Scorza, tramite "whatsapp" già il giorno 4.12.2015 e, poi, il Gruppo Ses spa con la raccomandata del 7.12.2015, della sua intenzione di restituire i 250.000 euro da questa corrisposti, tenendo in tal modo una condotta diametralmente opposta a quella di un truffatore che si sarebbe semmai reso irreperibile alla controparte persona offesa; segnala, inoltre, la arbitrarietà delle conclusioni cui la Corte di appello è pervenuta non tenendo conto del contesto imprenditoriale in cui i prelevamenti ed i bonifici menzionati erano stati eseguiti; aggiunge che, in ogni caso, i prelievi eseguiti nei tre mesi oggetto di indagine, ammontano a complessivi euro 138.300, somma ben inferiore ai 250.000 di cui egli si sarebbe illegittimamente impossessato;3.1.15 inosservanza del disposto di cui all'art. 521 cod. proc. pen. risultando il fatto ritenuto nelle due sentenze di merito diverso da quello descritto nella imputazione: richiama la motivazione della sentenza impugnata con cui la Corte ha disatteso la eccezione difensiva rilevandone la erroneità alla luce delle considerazioni sviluppate nei motivi precedenti quanto al momento in cui era intervenuta la cessione in favore del Quintana, alle firme digitali apposte sul contratto e che ne attestavano la data certa, ai fatto che le quote cedute non erano quelle della Nautica Santa Caterina srl ma quelle di Bleu Salento; 3.2 Sandro Quintana, con ricorso a firma dell'Avv.

Bartolo Ravenna: 3.1. inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme di cui si debba tener conto nella applicazione della legge penale; motivazione contraddittorie ed illogica in relazione agli atti del processo; violazione degli artt. 192, comma 2, e 533, cod. proc. pen.; rileva che la compravendita delle quote di una srl è un contratto a forma libera avendo nel caso di specie i contraenti stipulato un atto scritto con sottoscrizione digitale, con conseguente data certa, con contestuale consegna dell'assegno di euro 600.000; richiama, inoltre, l'atto di citazione inoltrato dal Gruppo Ses spa, che aveva convenuto in giudizio, in sede civile, lo stesso ricorrente, il fallimento Nautic:a Santa Caterina e Bleu Salento srl, ed aveva fatto presente che la cessione al Quintana era intervenuta successivamente al contratto intercorso con lo stesso Gruppo Ses spa con apposizione, sulla cessione al Quintana, di una data falsa, indicata nell'1.12.2015; evidenzia che la data apposta sul documento non è decisiva a fronte della data certa attestata dalle firme digitali; aggiunge come dagli atti risulta che da tempo il Quintana era in trattativa per l'acquisto delle quote, evidenziando come la Corte abbia trascurato una serie di elementi fattuali quali la insistenza del De Trane, con il Gruppo Ses, per perfezionare al più presto la cessione per il prezzo di 250.000 euro già al 23 novembre del 2015 ovvero quando nessuna intesa era intervenuta con il Quintana non potendosi perciò ritenere strumentale il rinvio al 2.12.2015; segnala come la riprova di alcun accordo truffaldino fosse rinvenibile nell'immediata messa all'incasso dell'assegno da parte del De Trane, che non poteva procedere alla riscossione per la mancata corrispondenza tra la matrice riportata nell'atto e quella stampata sul titolo; segnala che, inoltre, il Quintana non ha ricevuto alcun beneficio dall'incasso dei 250.000 da parte del De Trane; evidenzia la complessiva inverosimiglianza della ipotesi accusatoria e la inadeguatezza ed illogicità della motivazione circa gli elementi che, a detta della Corte, proverebbero il previo concerto con il De Trane; sottolinea, invece, che il Quintana è stato vittima della condotta del De Trane non avendo la Corte fatto buon governo delle regole dettate in materia di valutazione della prova, violando il disposto di cui al comma 2 dell'art. 192 cod. proc. pen. e dell'art. 533 cod. proc. pen.; richiama, a tal proposito, la sentenza del Tribunale delle Imprese di Bari quanto alla mancanza di prova della illiceità dell'accordo intercorso con il De Trane ed al suo carattere simulato; 3.2.2 inosservanza o erronea applicazione della lege penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nell'applicazione della legge penale; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 42 e 110 cod. pen.: rileva come la Corte di appello abbia ritenuto di poter desumere il dolo concorsuale in capo al ricorrente dal pregresso rapporto di conoscenza con il De Trane, circostanza del tutto neutra ed insufficiente; dalle operazioni finanziarie del De Trane, a lui esclusivamente riferibili; 3.2.3 violazione di legge penale in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen.; difetto di motivazione sul quantum di pena: rileva che la Corte di appello ha omesso di motivare, ovvero ha motivato in termini del tutto apodittici, sul quinto motivo dell'atto di gravame articolato in punto di quantificazione della pena, comminata dal primo giudice in termini non coerenti con gli indici di cui agli artt.132 e 133 cod. pen.; 3.2.4 violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine all'art. 62- bis cod. pen.: rileva che la Corte ha omesso di motivare, se non in maniera del tutto apparente, sul quinto motivo di appello laddove si sollecitava il riconoscimento, in favore dell'imputato, delle circostanze attenuanti generiche, che il Quintana avrebbe meritato se non altro per il suo corretto comportamento processuale, oltre che per l'età, lo stato di incensuratezza ed il ruolo comunque marginale nella vicenda;

4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto dei ricorsi: rileva che i ricorsi si risolvono nella contestazione della condanna alla luce della riproposizione di tesi già spese nei gradi merito, esaminate e confutate sia dal giudice di primo grado che dalla Corte di appello che ha vagliato una serie di elementi fattuali rivelatori del carattere fraudolento della vicenda orchestrata dai ricorrenti, che riassume; segnala che, pertanto, la vicenda si inquadra perfettamente nell'alveo della fattispecie incriminatrice delineata nella contestazione;

5. la difesa del De Trane ha trasmesso una memoria con cui ripercorre le argomentazioni sviluppate nel ricorso a partire dalla tempistica delle due cessioni comprovata dalle firme digitali; richiama la giurisprudenza di questa Corte circa la irrilevanza delle condotte successive alla conclusione del contratto, nel caso di specie, perfezionato ed integralmente eseguito; aggiunge che l'accordo tra il De Trane ed il Gruppo Ses spa era stato raggiunto già il 25.11.20:15 con uno scambio di sms confermato dal dr. Cacciapaglia,che pure aveva riscortrato i tentativi del De Trane di formalizzare l'accordo già a quella data salvo rinvio dovuto all'incidente di cui il ricorrente era stato vittima essendosi comunque dichiarato disponibile a procedervi già il giorno successivo, come non era stato possibile soltanto per indisponibilità del notaio; richiama, anzi, la denuncia del Gruppo Ses spa circa il tentativo di perfezionare la cessione già il giorno 25.11.2015 tramite il notaio Mancuso che aveva tuttavia disdettato l'appuntamento per impegni sopravvenuti e perciò per ragioni indipendenti la volontà del De Trane; sottolinea, dunque, che per ben due volte la cessione non aveva potuto essere formalizzate per impegni ed indisponibilità di ben due notai; sottolinea, ancora, come lo stesso De Trane avesse in precedenza informato il Gruppo Ses spa, tramite il dr. Cacciapaglia, dell'interessamento del Quintana per una cessione al prezzo di 600/700.000 euro, dovendosi perciò escludere un "silenzio maliziosamente serbato" quale elemento costitutivo del raggiro; sottolinea che nessuna prova è stata acquisita sull'esistenza di un accordo già raggiunto con il Quintana nel momento in cui il De Trane insisteva per formalizzare la cessione con il Gruppo Ses spa; sottolinea come la ricostruzione del De Trane, quanto alla insistenza di concludere l'affare già il 25.11.2015, fosse stata confermata anche dal tenore della denunzia sporta dal Gruppo Ses spa; richiama, quindi, i documenti allegati dal Quintana al proprio ricorso ed in precedenza sconosciuti alla difesa del De Trane e, tra questi, l'atto di citazione del Gruppo Ses spa, il cui tenore è confermativo della versione dei fatti offerta dal ricorrente anche con riguardo alla tempistica dei due atti di cessione; richiama, altresì, la sentenza del Tribunale delle Imprese sul momento perfezionativo della cessione in favore del Gruppo Ses spa e sulla assenza di profili di frode nella vicenda in esame;

6. la difesa del Quintana ha trasmesse a sua volta una memoria difensiva in replica alle considerazioni svolte dal Pubblico Ministero nella sua requisitoria scritta: rileva, infatti, che il PG ha sollecitato il rigetto del ricorso senza analizzare gli specifici motivi di doglianza ed attribuendogli condotte alle quali è invece pacificamente estraneo; ribadisce che il ricorrente non ha concorso nel reato ma è stato semmai esso stesso vittima del De Trane, alla luce di quanto risulta dalla sentenza del Tribunale delle Imprese di Bari; sottolinea, ancora una volta, come la cessione sia stata perfezionata nella serata del 2.12.2015, successivamente a quello in favore del Gruppo Ses che solo per mera casualità era stato tuttavia registrato successivamente; rileva come emergesse la estraneità del Quintana alle condotte del De Trane il quale, come risulta dalle due sentenze di merito, aveva intrapreso trattative con il Gruppo Ses da mesi, avendo deciso di concludere, entrambe le cessione, a poche ore di distanza all'evidente scopo di massimizzare i suoi profitti anche in danno del ricorrente, come comprovato dalla immediata messa all'incasso dell'assegno ricevuto a mera garanzia del futuro e dilazionato pagamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono, complessivamente, infondati.

1. Marcello De Trane e Sandro Quintana erano stati chiamati a rispondere, e sono stati riconosciuti responsabili, nei due gradi di giudizio, ed all'esito del conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, del delitto di truffa in danno della società Gruppo Ses spai: in particolare, il De Trane, prima rappresentante di fatto e, poi, dal 26.11.2015,, amministratore della Nautica Santa Caterina srl, titolare per il 49% delle quote della società Bleu Salento srl, avrebbe fatto pressioni su Gruppo Ses spa, titolare dell'altro 51% della medesima società, per rinunciare al diritto di prelazione e poter vendere liberamente la quota a 600.000 o 1.200.000 euro ed avrebbe, quindi, concluso un accordo con il medesimo Gruppo Ses spa per la cessione al prezzo di 250.000 euro, perfezionando il contratto il giorno 2.12.2015 dopo un rinvio dovuto ad un asserito incidente stradale da lui subito; lo stesso De Trane avrebbe quindi tratto in inganno il Gruppo Ses spa omettendo di far presente di aver già ceduto le medesime quote di Bleu Salento srl il giorno 1.12.2015 a Sandro Quintana curando che la trascrizione della cessione avvenisse il giorno 3 in modo da non rendere ontensibile la cessione; si sarebbe peraltro trattato di una vendita simulata in quanto il prezzo di 600.000 (così indicato per superare il diritto di prelazione di Gruppo Ses spa) non era mai stato in realtà versato; in tal modo, quindi, il De Trane, con il concorso del Quintana, avrebbe ottenuto un profitto ingiusto consistente nell'incasso dei 250.000 euro senza cessione delle quote alla società acquirente.

2. Tanto premesso, è opportuno, in primo luogo, dar conto del tenore del capo di imputazione in cui, in realtà, non vi è menzione alcuna della Bleu Salento srl dovendosi tuttavia rilevare che la difformità del fatto rispetto alla imputazione, eccepita dalla difesa del De Trane già con l'atto di appello e ribadita in questa sede con il quindicesimo motivo di ricorso, non aveva fatto leva su questo aspetto ma, più genericamente, sulla mancata conferma della ipotesi accusatoria sotto il profilo della ritenuta assenza di ogni profilo di natura "truffaldina", ovvero di qualsivoglia artificio o raggiro nella condotta del ricorrente.In altri termini, la difesa sostiene la difformità del fatto rispetto alla imputazione in quanto la ricostruzione della vicenda, come proposta dalla pubblica accusa, non sarebbe stata in realtà quella confermata alla istruttoria dibattimentale.

Ma, allora, è di tutta evidenza che non si tratta di una questione di natura processuale riconducibile ad una ipotesi di nullità per violazione del disposto di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. ma di una questione "di merito" attinente alla sussistenza o meno degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice per cui si era proceduto. Ed è perciò solo per completezza che si può richiamare il consolidato principio secondo cui per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione dai cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso Inter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr., Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 — 01).

3. In via di premessa generale, poi, occorre soffermarsi, preliminarmente, sul tenore delle censure articolate dalla difesa del De Trane nei primi quattordici motivi del suo ricorso principale e dalla difesa del Quintana nei due motivi del suo ricorso, con cui viene dedotto il vizio di violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. e, poi, sotto diversi ed articolati profili, la illogicità della motivazione. Quanto al primo aspetto, della violazione di legge, è opportuno pertanto precisare che i ricorrenti deducono tale vizio con riguardo alla insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice; ma, in tal modo, lungi dal delineare un vizio di legittimità, finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale.

Ed in effetti, ai fini della deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale. Con riguardo, poi, al vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non è inutile ribadire che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima:

a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;

b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;

c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;

d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801). Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali per pervenire ad diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965;

Sez. 2 - , n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis ed altro, Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile ed altriRv. 258153).

E, d'altra parte, è pacifico che è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148, in cui la Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti).

Da ultimo, e per completezza, va anche considerato che l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (cfr., Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M. ed altri Rv. 271227). 4.1 Il ricorso del De Trane.

Marcello De Trane aveva proposto vari motivi di appello .3rticolando censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle formulate con il ricorso e che, nel loro complesso, hanno di mira la congruità e "logicità" della ricostruzione accusatoria suscettibili, pertanto, di essere trattate congiuntamente. La Corte di appello, con motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto che la tesi difensiva del perfezionamento dell'atto di cessione al Quintana avvenuto soltanto il giorno 2.12.2015 intorno alle ore 20,00 circa era smentita da una serie di elementi: il primo, non contestato nemmeno dalla difesa, è quello secondo cui la data dell'1.12.2015 compare sia nell'atto di cessione che nell'assegno rilasciato da Quintana; quella stessa data era inoltre quella indicata nella nota del 10.1.2015 inviata da De Trane al Quintana per far presente che l'assegno non era stato incassato per problemi di compilazione sollecitando un diverso strumento di pagamento.

È vero che, secondo la Corte di appello, la data del 2.12.2015 come quella di perfezionamento del contratto con il Quintana era stata "introdotta" nel processo soltanto con la memoria difensiva depositata dal difensore di quest'ultimo e che l'argomento non era mai stato "opposto" a Gruppo ses; ed è vero quanto sottolineato difesa del De Trane secondo cui, per un verso, la circostanza che la documentazione relativa alla sottoscrizione digitale dell'atto di cessione a Quintana fosse stata prodotta soltanto con la memoria difensiva non è elemento che potesse rilevare ai fini della decisione; per altro verso, che la questione non fosse mai stata "opposta" a Gruppo Ses era smentito dalla nota del 7.12.2015, richiamata dalla stessa Corte di appello nel riassumere i motivi di appello di De Trane e riprodotta nel contesto del ricorso.

E, ancora, nota la difesa, la Corte di appello ha argomentato sul fatto che il Quintana aveva affermato che la cessione era avvenuta il giorno 2.12.2015 alle ore 10.56, circostanza evidentemente impossibile stante la contestuale sottoscrizione - alle ore 11.00 di fronte al notaio De Nunzio - dell'atto di cessione in favore del Gruppo Ses spa. Si tratta, tuttavia, di elementi non dirimenti nella ricostruzione complessiva della vicenda e, in particolare, sulla conferma della ipotesi accusatoria quanto alla natura della operazione. Tra gli elementi valorizzati dalla Corte di Appello, infatti, vi è quello, non superato, secondo cui sia l'atto di cessione che l'assegno emesso dal Quintana recavano la data dell'1.12.2015: la difesa, in questa sede, si è limitata a ribadire che la data apposta sul contratto era frutto di un "errore" che quella apposta sull'assegno il frutto di un errore "riflesso" del primo.

In tal modo, tuttavia, il ricorso finisce per introdurre una opzione ricostruttiva che, pur legittima dal punto di vista difensivo, non lo è certamente in questa sede dove, come si è accennato in premessa, la valutazione della Corte può avere ad oggetto non già la maggiore o minore persuasività della soluzione cui sono pervenuti i giudici di merito, ma esclusivamente la assenza di profili di manifesta illogicità che possano viziare in maniera insuperabile il ragionamento su cui è fondata la affermazione di responsabilità.Ecco, allora, che la decisione impugnata, nel momento in cui si fonda su dati processualmente incontroversi per affermare la anteriorità della cessione in favore del Quintana rispetto a quella che, nella mattinata del 2.12.2015, sarebbe intervenuta in favore del Gruppo Sas, non è evidentemente censurabile in questa sede.

La Corte di appello, peraltro, non ha trascurato il dato fattuale su cui entrambi i ricorsi, ma soprattutto quello del De Trane, hanno insistito, ovvero la "data certa" che sarebbe stata conferita all'atl:o di cessione al Quintana attraverso la firma digitale appostavi poco prima delle ore 20,00 del 2.12.2015: utilizzando un argomento su cui le difese sarebbero a loro volta tornate anche con le memorie difensive, i giudici di secondo grado hanno infatti correttamente segnalato che il contratto di cessione ben poteva essere stato perfezionato senza formalità, ai sensi dell'art. 2470 cod. civ., mentre la sua formalizzazione con atto scritto era funzionale esclusivamente a consentirne la registrazione e la conseguente opponibilità ai terzi.

Si tratta, come detto, di un argomento su cui la difesa del De Trane è tornata con la memoria difensiva trasmessa alla Corte pretendendo — in tal caso in maniera inedita e per la prima volta - di "retrodatare" il perfezionamento della cessione a Gruppo Ses spa addirittura alla data del 25.11.2015, all'esito dello scambio intervenuto tra lo stesso De Trane ed il dr. Cacciapaglia, consulente della società acquirente; seppur è vero che, ai sensi dell'art. 2740, cod. civ., le quote di una società a responsabilità limitata, che pur sia titolare di immobili, possono essere cedute senza formalità, è pur vero che, nel caso di specie, le "interlocuzioni" erano intercorse tra soggetti che non avevano la possibilità di spendere il nome delle rispettive società: il De Trane, in quel momento, non era il legale rappresentante della Nautica Santa Caterina srl , né il dr. Cacciapaglia era il legale rappresentante di Gruppo Ses spa.

La Corte di appello, inoltre, ha sostenuto che la deposizione del dr. Mercurio, ovvero il commercialista che ha curato al cessione al Quintana, non era attendibile; costui aveva, infatti, riferito che l'incarico gli sarebbe stato dato dal Quintana due o tre ore prima, nel corso del pomeriggio, inducendo i giudici di appello ad affermare che un affare di quelle dimensioni, con un esborso di 600.000 euro, non potesse non essere preceduto da una istruttoria mirata a verificare la effettiva titolarità delle quote e la assenza di pregiudizi su di esse.

La difesa ha replicato, in termini anche in tal casa certamente non implausibili, che si sarebbe trattato di verifiche comunque molto rapide tenuto conto, per altro verso, che la stessa sentenza di appello ha ribadito che il Quintana era stato legale rappresentante di Nautica Santa Caterina, titolare delle quote di Bleu Salento srl, oggetto del contratto di cessione e non era perciò estraneo alla vicenda; si sarebbe trattato, inoltre, di verifiche molto rapide non dissimili da quelle cui aveva proceduto il notaio De Nunzio di fronte al quale, nella mattinata del 2.12.2015, era stata perfezionata la cessione in favore del Gruppo Ses spa e che erano state eseguite "all'istante".

Frutto di una valutazione di natura soggettiva, inoltre, è quella, pure formulata dalla Corte di appello, sul fatto c:he il dr. Mercurio avrebbe dovuto sconsigliare il proprio cliente, ovvero il Quintana, a perfezionare l'affare in termini e con modalità eccessivamente "celeri". E, tuttavia, se le considerazioni sviluppate dalla difesa del De Trane nel ricorso sono in diversi punti e sotto diversi aspetti non peregrine, occorre pur sempre - nei limiti propri del giudizio di legittimità - ribadire come la ricostruzione della Corte di appello, confermativa della ipotesi accusatoria, sia fondata su una motivazione che considera, quale caposaldo non censurabile in questa sede, la anteriorità della cessione al Quintana - avvenuta il giorno 1.12.2015 - rispetto a quella operata in favore di Gruppo Ses spa - perfezionata nella mattinata del 2.12.2015.

È anche vero che la registrazione della cessione in favore del Quintana era avvenuta "soltanto" il giorno 3.12.2015; ma che, come preteso dalla difesa del De Trane, l'intento fraudolento dovesse essere escluso dalla mancata registrazione già nel pomeriggio del 2.12.2015 per "bruciare sul tempo" Gruppo Ses spa è il frutto di una valutazione che attiene non già alla linearità della motivazione ma che ha di mira, semmai, la condotta tenuta nell'occasione dai protagonisti della vicenda. L'oggetto del giudizio di legittimità, come più volte chiarito, non è la vicenda o il "fatto" ma la sentenza impugnata che, nel caso di specie, ha ritenuto di poter fondare la diagnosi di responsabilità degli odierni ricorrenti in ordine al delitto di truffa su una serie di elementi di cui ha dato c:onto in maniera puntuale e di cui la difesa non ha potuto denunziare il travisamento: da un lato, si è detto, la anteriorità della cessione al Quintana rispetto a quella operata in favore di Gruppo Sas spa; dall'altro, la altrettanto pacifica acquisizione, da parte del De Trane, del corrispettivo di 250.000 euro corrisposti dalla società acquirente e che, nonostante la rassicurazioni che erano state fornite dal ricorrente con le pur richiamate note scritte o messaggi "whatsapp", non erano stati mai - nemmeno in minima parte - restituiti.

Del tutto congruamente, perciò, i giudici di secondo grado hanno considerato questo dato di fatto - non superato dalle pur articolate considerazioni svolte dalla difesa del ricorrente nel quattordicesimo motivo di ricorso - emblematico dell'intento fraudolento che aveva animato sin dall'inizio la condotta del De Trane il quale aveva taciuto al Gruppo Ses spa della già avvenuta cessione al Quintana avendo in tal modo incassato il corrispettivo — mai retrocesso — di 250.000 euro senza consentire alla controparte di divenire titolare delle quote della Bleu Salento srl.

La Corte d'appello ha perciò condivisibilmente inquadrato tale condotta nello schema della truffa contrattuale, in cui rileva, come è noto, la necessità di accertare, per la stessa configurabilità dell'illecito penale, la sussistenza del c.d. dolo iniziale, avendo questa Corte sempre ribadito che "in tema di truffa contrattuale, l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria" (Sez. 2, n. 5801 del 08/11/2013, dep. 2014, Montalti, Rv. 258203).

Per altro verso, si è affermato che la prova del dolo "iniziale" non può che provenire ed essere fondata sulla valorizzazione di elementi fattuali che possono essere di più varia indole e che possono attingere la fase antecedente come anche, così nel caso di specie, quella successiva al perfezionamento dell'accordo purché tali da rivelare l'iniziale proposito dell'agente (cfr., Sez. 6, n. 16465 del 6.4.2011, Monghini, in cui la Corte ha ribadito che la prova della volontà di commissione del reato è prevalentemente affidata, in mancanza di confessione, alla ricerca delle concrete circostanze che abbiano connotato l'azione e delle quali deve essere verificata la oggettiva idoneità a cagionare l'evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutati sia singolarmente sia nella loro coordinazione; conf., Sez. 2, n. 6847 del 21.1.2015, Spalanzino, resa in materia di d'insolvenza fraudolenta, in cui la Corte ha sostenuto che la prova del preordinato proposito di non adempiere alla prestazione contrattualmente dovuta sin dalla stipula del contratto, dissimulando Io stato di insolvenza, può essere desunta anche da argomenti induttivi seri e univoci, ricavabili dal contesto dell'azione e dal comportamento successivo all'assunzione dell'obbligazione; conf., ancora, in tal senso, Sez. 2, n. 39887 del 16.6.2015, Straputicari ed altri). 4.2 II ricorso del Quintana.

La Corte di appello, inoltre, ha motivato, in ordine al concorso del Quintana, in termini non sindacabili in questa sede valorizzando congruamente ed in maniera non manifestamente illgica elementi fattuali che, in ogni caso, rafforzano la ricostruzione della vicenda in termini di "frode".In particolare, i giudici di secondo grado hanno fatto riferimento ai rapporti consolidati e risalenti tra il De Trane ed Quintana, che sino a qualche giorno prima delle due cessioni aveva ricoperto la carica di legale rappresentante della Nautica Santa Caterina sas (di fatto amministrata dal De Trane, come plasticamente comprovato dal fatto - immortalato nelle due sentenze di merito e nel ricorso - che costui, pur figurando quale semplice siocio, aveva assunto l'iniziativa di vendere le quote della Bleu Salento srl di cui la società era titolare), abbandonandola in favore del De Trane soltanto in prossimità della operazione di cui si discute.

Altro elemento fattuale su cui, congruamente, la Corte ha potuto fondare la prova del concorso del Quintana, è quello secondo cui il ricorrente non avrebbe, di fatto, mai provveduto al pagamento dei 600.000 euro convenuti quale prezzo delle quote "acquistate". Sul punto, peraltro, la Corte aveva registrato una significativa difformità tra le ricostruzioni offerte dai due ricorrenti: secondo il Quintana, infatti, l'assegno (si ricorderà, datato 1.12.2015) non era stato consegnato in pagamento del prezzo convenuto ma soltanto a garanzia della sua corresponsione che sarebbe intervenuta in quattro rate annuali; nulla di tutto ciò, invece, si rileva non soltanto dall'atto di cessione ma, nemmeno, dalle difese del De Trane il quale, dal canto suo, ha sostenuto di aver messo l'assegno all'incasso ma di non averlo potuto riscuotere per non meglio precisate "irregolarità" nella compilazione.

Ed in effetti, al di là della (meramenl:e) dichiarata adozione di iniziative giudiziarie da parte sua, resta il fatto che il De Trane aveva ceduto le quote della Bleu Salento srl al Quintana senza che costui, in definitiva, abbia mai sopportato alcun reale esborso; a fronte, invece, dell'esborso pacificamente sostenuto da Gruppo Ses spa senza divenire, per effetto del pur sottoscritto atto di cessione, titolare delle quote. Né, per altro verso, per superare la ricostruzione operata nelle due sentenze di merito, è possibile valorizzare la sentenza del Tribunale delle Imprese di Bari dell'11.7.2022.

Si tratta, infatti, di una sentenza resa in un giudizio civile sulla base, perciò, di una diversa base probatoria e di una differente disciplina in ordine alla distribuzione del relativo onere; di un giudizio che, peraltro, aveva visto Nautica Santa Caterina srl (di cui era stato dichiarato il fallimento) e Bleu Salento srl convenuti contumaci e, perciò, il Quintana come unico contraddittore rispetto alla attrice Gruppo Ses spa che aveva formulato una serie di domande tra loro subordinate e di cui era stata accolta quella di declaratoria di inefficacia (relativa) della cessione al Quintana per violazione del patto di prelazione cristallizzato all'art. 7 dello statuto di Bleu Salento srl.

Per un verso, dunque, la valutazione operata in sede civile circa la "mala fede" del Quintana non è di per sé dirimente e, soprattutto, non può essere in questa sede presa in esame per concludere nel senso della manifesta illogicità della sentenza qui impugnata. Per altro verso, poi, prescindendo anche da ogni considerazione sulla "esecutività" (derivante da una sentenza di primo grado non definitiva) della pronuncia di inefficacia relativa dell'atto di cessione, va detto che la elisione degli effetti dell'atto fraudolento non è tale da escludere la illiceità penale della condotta: in altri termini, seppure, per effetto della sentenza resa in sede civile, Gruppo Ses spa fosse divenuta titolare delle quote di Bleu Salento srl, non certo per questa ragione il delitto di truffa dovrebbe ritenersi - "ex post" - insussistente.

La elisione degli effetti negativi del delitto di truffa, infatti, sarebbe stato il frutto di una iniziativa della vittima costretta ad attivarsi in tal senso proprio in conseguenza della condotta ingannatoria per effetto della quale si era indotta a perfezionare un contratto che, di per sé, non le aveva permesso di acquisire il bene promesso. Manifestamente infondati e, in realtà, preclusi, sono i motivi di ricorso articolati dalla difesa del Quintana in ordine al trattamento sanzionatorio: è sufficiente, infatti, richiamare il tenore dell'atto di appello (cfr., pag.

8) per rilevare la genericità delle censure articolate in quella sede dove la difesa era limitata a sostenere la assenza di spiegazioni "... sull'enorme discostamento dal minimo edittale" e, subito dopo, sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. È allora sufficiente ribadire che la graduazione della pena, in tutte le sue componenti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'ha esercitata, sia per fissare la pena base che per l'aumento operato per la continuazione, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., risultando perciò non consentita le la censura che nel giudizio di cassazione miri, di fatto, ad una nuova valutazione della sua congruità e la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (cfr., tra le tante.

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). Si è, inoltre, ritenuto che l'impegno motivazionale debba tener conto, quale parametro di riferimento, la media edittale sicché nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice„ essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (cfr., Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288, in cui la Corte ha peraltro precisato che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo).

Nel caso di specie, la pena finale di due anni di reclusione ed euro 700 di multa, inflitta al Quintana, si attesta certamente al di sotto della media edittale per il delitto di truffa aggravata (che avrebbe consentito una condanna, nel massimo, a quattro anni di reclusione). Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla assoluta lapidarietà dell'atto di appello sul punto va aggiunto il richiamo alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (cfr., Sez. 4 - , n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini ed altro, Rv. 260610 -