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Ordinanza — n. 27894/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of agreement on sentencing by parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27894/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the parties had previously agreed on the sentencing outcome under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Lombardo Gaetano, challenged the appellate court's reduced sentence of five years and a fine, arguing a lack of reasoning. The court ruled that since the parties explicitly renounced any grounds for disagreement regarding the agreed-upon penalty, the appeal could not proceed.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis, comma 1, cod. proc. pen.; When parties agree on the acceptance of appeal grounds including a new sentencing determination, they must indicate the agreed penalty; failure to do so or subsequent disagreement renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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Article 599-bis Cassation appeal Sentencing agreement Inadmissibility Partial reform Criminal procedure Party consent commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis, comma 1, cod. proc. pen.
art. 599 bis c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Lombardo Gaetano nato a Palermo il 4/1/1975 avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 4/7/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza in data 4/7/2022, la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Palermo, su accordo delle parti ex art. 599 bis c.p.p., rideterminava la pena inflitta a Lombardo Gaetano per il delitto rapina aggravata e porto di coltello, in anni 5 di reclusione ed euro 1.000,0 di multa. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il condannato lamentando la carenza di motivazione. Il ricorso è inammissibile. L'art. 599 bis, comma 1, cod proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 stabilisce che la corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Ciò è accaduto nel caso in esame, come emerge dalla sentenza impugnata, con rinuncia a qualsivoglia differente motivo di gravame, compreso quello inerente alla determinazione della pena che è stata indicata nella misura concordata dalle parti . Da quanto premesso discende l'inammissibilità del ricorso in esame.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 16/5/2023 Il c