Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of grounds after parties agreed on sentence reduction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to provide substantive grounds for review. The lower court had reduced the sentence by three years and 750 euros based on an agreement between the parties under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, which requires parties to waive all other grievances when agreeing to a new sentence determination. Since the appellant did not identify specific legal errors regarding this agreed-upon sentence reduction, the appeal lacked the necessary motivation to proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis, comma 1, cod. proc. pen.; When parties agree on a new sentence determination under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, they must waive all other grievances, and a cassation appeal lacking specific grounds regarding this agreed outcome is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Grandizio Daniele nato a Roma il 28/2/1982 avverso la sentenza della Corte d'appello di Rima data 15/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 15/11/2022, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri, su accordo delle parti ex art. 599 bis c.p.p., rideterminava la pena inflitta a Grandizio Daniele per il delitto rapina aggravata, in anni 3 di reclusione ed euro 750,00 di multa. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il condannato lamentando la carenza di motivazione. Il ricorso è inammissibile. L'art. 599 bis, comma 1, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 stabilisce che la corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.
Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Ciò è accaduto nel caso in esame, come emerge dalla sentenza impugnata, con rinuncia a qualsivoglia differente motivo di gravame, compreso quello inerente alla determinazione della pena che è stata indicata nella misura concordata dalle parti . Da quanto premesso discende l'inammissibilità del ricorso in esame.
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 16/5/2023 Il c