Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 27888/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded, generic, and procedurally improper grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27888/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued violations regarding prescription, sentencing, and the exclusion of liability for minor offenses, but the Court found these grounds manifestly unfounded and procedurally improper. Specifically, the appeal raised issues not previously developed in the lower court, reiterated rejected arguments without critical analysis, and introduced a new defense for the first time in cassation, violating procedural rules.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen. The Court of Cassation declares a cassation appeal inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, generic, or if they were not properly developed in the appeal proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal manifestly unfounded generic grounds procedural violation reiteration of appeal first instance defense court costs eccezione di illegalità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 474 cod. pen.
Con sentenza del 10/06/2022 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Livorno, appellata da Lo Cheikh, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di cui al capo a) (art. 474 cod.
Art. 648 cod. pen.
pen.) perché estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena per il reato ascritto al capo b) (art. 648 cod. pen.) nella misura di mesi quattro di reclusione ed euro 160,00 di multa.
Art. 133 cod. pen.
Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 133 e 62 n.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Il ricorrente nel titolo del proprio motivo richiama anche l'art. 62 n. 4 cod. pen., senza tuttavia articolare alcuna considerazione sul punto, sicché in relazione a tale profilo il motivo si deve ritenere del tutto generico ed aspecifico.
Art. 62-bis cod. pen.
Il ricorrente nel titolo del proprio motivo richiama anche l'art. 62 n.
Art. 131-bis cod. pen.
Violazione di legge e vizio della motivazione per mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Detta causa non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (cfr.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Lo Cheikh ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo un motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
art. 474 cod. pen
Con sentenza del 10/06/2022 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Livorno, appellata da Lo Cheikh, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di cui al capo a) (art. 474 cod.
art. 648 cod. pen
pen.) perché estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena per il reato ascritto al capo b) (art. 648 cod. pen.) nella misura di mesi quattro di reclusione ed euro 160,00 di multa.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan
Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B.
Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv.
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
271869-01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni
269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv.
Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa
269368-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv.
Sez. 3, n. 44882 dei 18/07/2014, Cariolo
Il secondo motivo di ricorso è del tutto reiterativo dei motivo di appello, in mancanza di adeguato confronto con la motivazione del giudice di secondo grado e, dunque, non consentito (Sez. 3, n. 44882 dei 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, Ugboh
Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah Ayoub
280707; Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah Ayoub, Rv.
Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr
275782; Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv.
Sez. 6, n. 9666 del 17/02/2022, Bonavita
272789) e, in ogni caso, la inammissibilità del ricorso per cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude a questa Corte la possibilità di rilevare e dichiarare detta causa di esclusione della punibilità (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 9666 del 17/02/2022, Bonavita, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO CHEIKH MBACKE, nato in Senegal il 21/06/1980 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. NICOLA GIRIBALDI, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con o senza rinvio con ogni conseguente statuizione.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 10/06/2022 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Livorno, appellata da Lo Cheikh, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di cui al capo a) (art. 474 cod. pen.) perché estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena per il reato ascritto al capo b) (art. 648 cod. pen.) nella misura di mesi quattro di reclusione ed euro 160,00 di multa.

2. Lo Cheikh ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo un motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 474 e 648 cod. pen.; il giudice ha erroneamente ritenuto che i beni provenissero da contraffazione in presenza di falso inoffensivo; ne consegue la presenza di un c.d. reato impossibile non potendo di conseguenza neanche essere ipotizzata la ricettazione. 2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 133 e 62 n. 4 e 62-bis cod. pen.; la Corte di appello ha reso quanto alla dosimetria della pena e concessione delle circostanze attenuanti generiche una motivazione di stile. 2.3. Violazione di legge e vizio della motivazione per mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e inammissibili. 3.1. Il primo motivo di ricorso non è consentito non essendo stato devoluto il tema del c.d. falso inoffensivo quanto al reato di cui al capo a) per il quale tra l'altro è intervenuta declaratoria di estinzione per prescrizione, alla quale il ricorrente non risulta aver rinunciato. Il ricorrente aveva, difatti proposto motivi con esclusivo riferimento alla ricorrenza di rapporto di specialità tra i reati contestati e della insufficienza di prova, in termini del tutto differenti dall'odierno motivo di ricorso, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione;

Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869-01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01). La Corte di appello ha comunque ampiamente motivato in relazione alla ricorrenza degli elementi costitutivi del reato per il quale il ricorrente è stato condannato (capo b) pag. 4 § 5). 3.2. Il secondo motivo di ricorso è del tutto reiterativo dei motivo di appello, in mancanza di adeguato confronto con la motivazione del giudice di secondo grado e, dunque, non consentito (Sez. 3, n. 44882 dei 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01).

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissibile il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, e che non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). Ricorre una logica e persuasiva motivazione della Corte di appello sul punto, che ha evidenziato la presenza di precedente penale e la mancanza di elementi ulteriori positivamente valutabili.

Il ricorrente nel titolo del proprio motivo richiama anche l'art. 62 n. 4 cod. pen., senza tuttavia articolare alcuna considerazione sul punto, sicché in relazione a tale profilo il motivo si deve ritenere del tutto generico ed aspecifico. 3.3. Il motivo in ordine all'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) è inammissibile perché non proposto in appello. Detta causa non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (cfr.

Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707; Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah Ayoub, Rv. 275782; Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789) e, in ogni caso, la inammissibilità del ricorso per cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude a questa Corte la possibilità di rilevare e dichiarare detta causa di esclusione della punibilità (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 9666 del 17/02/2022, Bonavita, Rv. 282998).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M1. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa