Cassation court annuls suspended sentence due to statutory bar from prior suspensions and grants public prosecutor appeal interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled a first-instance judgment granting a suspended sentence to the defendant, Puddu Sebastiano, despite a statutory bar from his four prior suspensions. The public prosecutor appealed, arguing the lower court violated the law by ignoring the judicial record showing the defendant had already used the benefit four times. The court ruled that the suspension must be revoked automatically by law when such a bar exists, and the prosecutor has standing to appeal this error without needing to request revocation from the execution judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 164, comma 4, cod. pen.; Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; The court must revoke a conditional suspension of sentence ex officio when a statutory bar exists, and the public prosecutor has an interest in appealing such an error.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte d'appello di Sassari nel procedimento a carico di: Puddu Sebastiano nato a Nuoro il 9/2/1990 avverso il provvedimento del Tribunale di Sassari in data 28/3/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione del consigliere Lucia Aielli; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Pietro Molino ha l'annullamento della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata il giudice monocratico del Tribunale di Sassari ha condannato Puddu Sebastiano per i reati di cui agli artt. 635 c. 2 c.p. e 424 c.p., a lui ascritti, alla pena di mesi 6 e gg. 15 di reclusione, con pena sospesa.
2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Sassari, articolando un unico motivo con il quale denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 168, ultimo comma, cod. pen.. Il Giudice ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante dal casellario giudiziale in atti risultasse che il beneficio era stato in precedenza riconosciuto già quattro volte.
3. Il ricorso è fondato. Il giudice di merito ha concesso all'imputato la sospensione condizionale della pena, nonostante la presenza di una causa ostativa, ai sensi dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., costituita dall'aver l'imputato già usufruito in passato per altre due volte del beneficio, secondo quanto risultante del certificato del casellario giudiziale versato negli atti del fascicolo processuale a disposizione del giudice (Sez. 1, n. 998 del 05/11/2008, dep. 2009,Ingenito, Rv. 242506). La revoca della sospensione condizionale, nel caso in cui il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell'art. 164 cod. pen., ha natura dichiarativa.
Invero i relativi effetti, di diritto sostanziale, si producono "ope legis" e possono essere rilevati in ogni momento dal giudice della cognizione e, dunque, anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero (tra le ultime Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Principalli, Rv. 272429). È pertanto errata la sentenza di appello nella parte in cui non dispone di ufficio la revoca della sospensione condizionale della pena. 4.Nonostante si tratti di conseguenza della condanna, obbligatoria e predeterminata "ex lege", va riconosciuto al pubblico ministero l'interesse all'impugnazione.
Non può richiamarsi il principio elaborato in passato dalla Corte di legittimità secondo cui sarebbe inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale che lamenti la mancata revoca della sospensione condizionale della pena, giacché, ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen., detta revoca può essere richiesta al giudice dell'esecuzione (Sez. 4, n. 45316 del 12/11/2009, Lancianese, Rv. 245665 - 01; Sez. 4, n. 3496 del 01/02/1996, Mastro, Rv. 204186 ). Difatti, a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite Longo (sentenza n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381), in questo caso la parte pubblica non si sarebbe potuta rivolgere fruttuosamente al giudice dell'esecuzione, dato che quest'ultimo non avrebbe potuto revocare il beneficio, poiché le cause ostative di cui all'art. 164, comma quarto, cod. pen. erano note al giudice della cognizione. 5.L'annullamento può essere pronunciato senza rinvio, considerato che, come detto, la revoca della sospensione condizionale consegue ope legis alla condanna, senza implicare valutazioni di merito.
Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, che va revocata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena, statuizione che elimina. Roma,16/5/2023 Il Consigliere estensore I -P r-e\ ente Lucia Aielli fispbqt,i