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Sentenza — n. 27748/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27748/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27748/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto per salturrkè inammissibile per la carenza di interesse in concreto alla impugnazione. 1.1. La difesa deduce violazione della norma penaleincriminatrice (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 648-ter.1 cod. pen.),per avere il Tribunale riconosciutonel fatto contestato come riciclaggio i tratti del diverso "fatto" di autoriciclaggio (concorso nel delitto presupposto), condotta avvinta alla penalità molti anni dopo la consumazione delle condotte contestate. Il Tribunale ha quindi pronunciato assoluzione dell'imputato, ai sensi del comma 1 dell'art. 530 cod. proc. pen., perché il fatto tipico contestato non sussiste.

Regesto Legislator

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art. 530 cod. proc. pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 27748/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1. La difesa deduce violazione della norma penaleincriminatrice (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 648-ter.1 cod. pen.),per avere il Tribunale riconosciutonel fatto contestato come riciclaggio i tratti del diverso "fatto" di autoriciclaggio (concorso nel delitto presupposto), condotta avvinta alla penalità molti anni dopo la consumazione delle condotte contestate. Il Tribunale ha quindi pronunciato assoluzione dell'imputato, ai sensi del comma 1 dell'art. 530 cod. proc. pen., perché il fatto tipico contestato non sussiste.

Parole chiave

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interesse attuale e pratico perdita dell'interesse degno di protezione motivi di cassazione recidiva nell'infrazione motivi di pubblico interesse criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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art. 530 cod. proc. pen
Il Tribunale ha quindi pronunciato assoluzione dell'imputato, ai sensi del comma 1 dell'art. 530 cod. proc. pen., perché il fatto tipico contestato non sussiste.
art. 616 cod.proc.pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché —in ragione del grado di colpa nel determinare la inammissibilità del ricorso (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: SOLDATI Antonio, nato adAvellinoin data22/11/1956, avverso la sentenza emessa in data 30/11/2021 dal Tribunale di Latina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Assunta Cocomello, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse alla impugnazione. . 15-34444-2022

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto per salturrkè inammissibile per la carenza di interesse in concreto alla impugnazione. 1.1. La difesa deduce violazione della norma penaleincriminatrice (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 648-ter.1 cod. pen.),per avere il Tribunale riconosciutonel fatto contestato come riciclaggio i tratti del diverso "fatto" di autoriciclaggio (concorso nel delitto presupposto), condotta avvinta alla penalità molti anni dopo la consumazione delle condotte contestate. Il Tribunale ha quindi pronunciato assoluzione dell'imputato, ai sensi del comma 1 dell'art. 530 cod. proc. pen., perché il fatto tipico contestato non sussiste.

2. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse. Così testualmente recita il comma 4 dell'art. 586 del codice di rito. Tale interesse deve vestire i panni della concretezza, nel senso che dal prospettabile accoglimento del motivo di impugnazione deve necessariamente derivare un vantaggio (non solo morale) per il soggetto impugnante (Sez. 1, n. 716 del 20/11/1997, dep. 1998, Rv. 209444). Ed invero, l'interesse all'impugnazione, sebbene non possa essere confinato nell'area dei soli pregiudizi penali derivanti dal provvedimento giurisdizionale, neanche può essere concepito come aspirazione soggettiva al conseguimento di una pronuncia dalla cui motivazione siano rimosse tutte quelle parti che possono essere ritenute pregiudizievoli, perché esplicative di una perplessità sull'addebito "morale"del fatto, ontologicamente rappresentato.

Difatti, l'impugnazione si configura pur sempre come un rimedio a disposizione della parte per la tutela di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, e non già di interessi di mero fatto, non apprezzabili dall'ordinamento giuridico (Sez. U., n. 2110 del 23/11/1995, Rv. 203762; Sez. 6, n. 49554 del 11/9/2018, Rv. 274473). 2.1. Nella fattispecie processuale portata all'attenzione della Corte con il ricorso diretto proposto nell'interesse dell'imputato, il giudice del merito ha riconosciuto difetto di tipicità del fatto contestato (per essere l'agente concorrente nel delitto presupposto del riciclaggio) ed ha ricordato che la condotta tenuta è stata avvinta alla penalità (2015) oltre un lustro dopo i fatti (2007); ha quindi statuito in sentenza che il fatto tipico contestato non sussiste.

Residua, dunque, interesse solo morale alla impugnazione, 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché —in ragione del grado di colpa nel determinare la inammissibilità del ricorso (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) - 4 della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria. '- Q/R . 15-34444-2022 4. La pronta soluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolidati consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2023