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Ordinanza — n. 27409/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it instead of using a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27409/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Smati Slah, personally submitted the petition rather than engaging a qualified defense attorney. Although the appellant argued that the law violated constitutional rights by excluding personal filing, the court noted that the 2017 legislative reform mandates representation by a special bar member for all cassation appeals. Consequently, the court rejected the constitutional challenge and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The appeal to the Court of Cassation must be filed by a qualified defense attorney; personal filing is inadmissible, and the constitutional challenge to this requirement is unfounded.

Parole chiave

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cassation appeal personal filing qualified defense attorney inadmissible appeal constitutional challenge procedural reform legal representation ricorso costituzionale all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente avanzava questione di legittimità costituzionale per contrasto dell'art. 613, comma 1, cod.
Art. 610 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
art. 613 cod. proc. pen
pen., va rilevato che l'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018
103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv.
Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017
272885-01; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
271780-01; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SMATI SLAH nato il 15/12/1958 avverso la sentenza del 18/10/2022 della Corte di Appello di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In data 18 ottobre 2022 la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Torino, in data 27 febbraio 2021 ha condannato SMATI SLAH alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione al reato di tentata estorsione.

2. SMATI SLAH propone personalmente ricorso per cassazione avverso detta sentenza, lamentando, come primo motivo di impugnazione la manifesta illogicità e carenza della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente avanzava questione di legittimità costituzionale per contrasto dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. con gli artt.111 e 117 Cost. nella parte in cui esclude che il ricorso per cassazione possa esser presentato dal ricorrente personalmente.

3. Con procedura de plano ex art 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., va rilevato che l'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780-01; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).

4. Quanto all'invocata questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., al contrario di quanto asserito dall'odierno ricorrente, tale regula iuris deve ritenersi compatibile con i canoni della Carta costituzionale, sicché va dichiarata manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale. Le Sezioni Unite hanno già chiarito che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272010 -01).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell