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Sentenza — n. 27408/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27408/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27408/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Vibo Valentia in data 28/12/2022 ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Vibo Valentia in data 03/11/2022 nei confronti del ricorrente, in relazione alla imputazione provvisoria allo stesso ascritta ai sensi dell'art. 640-bis cod. pen. e dell'art. 483 cod. pen. per avere illecitamente usufruito del reddito di cittadinanza, avendo lo stesso dichiarato di essere in possesso della cittadinanza italiana da almeno dieci anni nella presentazione della domanda, requisito non ricorrente, atteso che lo stesso risultava iscritto nell'ufficio anagrafico del Comune di Brognatura per immigrazione dalla Guinea in data 16/10/2017, con ingresso nel territorio dello Stato italiano dalla costa siciliana in data 25/07/2017. Veniva, quindi, disposto il sequestro preventivo delle somme costituenti profitto dei reati contestati sia in forma diretta che per equivalente tenuto conto della previsione di cui all'art. 640-quater cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 640-bis cod. pen, art. 483 cod. pen, art. 640-quater cod. pen; Sentenza — n. 27408/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Cissè ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo con un unico motivo di ricorso violazione di legge in relazione all'art. 240, comma primo, cod. pen. Le somme di denaro oggetto di apprensione sul conto corrente del ricorrente, come dimostrava la documentazione prodotta e allegata al ricorso, avevano provenienza lecita e non erano direttamente collegate alle condotte oggetto di contestazione; mancavano dunque i requisiti per procedere anche ad una eventuale confisca per equivalente.

Parole chiave

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sequestro di conti bancari cittadini stranieri causa di sequestro pignoramento di crediti perdita della cittadinanza titolare del conto

Disposizioni normative citate

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art. 640-bis cod. pen
Il Tribunale di Vibo Valentia in data 28/12/2022 ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Vibo Valentia in data 03/11/2022 nei confronti del ricorrente, in relazione alla imputazione provvisoria allo stesso ascritta ai sensi dell'art. 640-bis cod. pen.
art. 483 cod. pen
e dell'art. 483 cod. pen.
art. 640-quater cod. pen
Veniva, quindi, disposto il sequestro preventivo delle somme costituenti profitto dei reati contestati sia in forma diretta che per equivalente tenuto conto della previsione di cui all'art. 640-quater cod. pen.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CISSE' MOHAMED, nato in Guinea il 18/02/1998 avverso l'ordinanza del 28/12/2022 del GIP presso TRIBUNALE DI VIBO VALENTIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR; le conclusioni del difensore Avv. Rosario ROCCHETTO, che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Vibo Valentia in data 28/12/2022 ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Vibo Valentia in data 03/11/2022 nei confronti del ricorrente, in relazione alla imputazione provvisoria allo stesso ascritta ai sensi dell'art. 640-bis cod. pen. e dell'art. 483 cod. pen. per avere illecitamente usufruito del reddito di cittadinanza, avendo lo stesso dichiarato di essere in possesso della cittadinanza italiana da almeno dieci anni nella presentazione della domanda, requisito non ricorrente, atteso che lo stesso risultava iscritto nell'ufficio anagrafico del Comune di Brognatura per immigrazione dalla Guinea in data 16/10/2017, con ingresso nel territorio dello Stato italiano dalla costa siciliana in data 25/07/2017. Veniva, quindi, disposto il sequestro preventivo delle somme costituenti profitto dei reati contestati sia in forma diretta che per equivalente tenuto conto della previsione di cui all'art. 640-quater cod. pen.

2. Cissè ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo con un unico motivo di ricorso violazione di legge in relazione all'art. 240, comma primo, cod. pen. Le somme di denaro oggetto di apprensione sul conto corrente del ricorrente, come dimostrava la documentazione prodotta e allegata al ricorso, avevano provenienza lecita e non erano direttamente collegate alle condotte oggetto di contestazione; mancavano dunque i requisiti per procedere anche ad una eventuale confisca per equivalente.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato. Il ricorrente nel proporre il ricorso non si confronta con la motivazione del Tribunale che ha chiarito esplicitamente come il sequestro finalizzato alla confisca debba essere inteso come diretto nel caso di rinvenimento di somme di denaro e che, tuttavia, possa anche essere anche per equivalente ove queste non siano rinvenute in relazione al titolo di reato di cui all'imputazione provvisoria. In tal senso, dopo aver richiamato la ricorrenza dei presupposti del sequestro impugnato, ha evidenziato la confluenza delle somme illegittimamente percepite sul conto corrente collegato alla postepay del ricorrente.

In tal senso è stato correttamente applicato il principio di diritto affermato dal massimo consesso di questa Corte secondo il quale la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez.

U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037-01). Il ricorrente, dunque, piuttosto che evidenziare una violazione di legge si limita a proporre una propria lettura alternativa, entrando nel merito, mediante richiamo ad una produzione documentale allegata e non consentita in questa sede, richiamando le originarie doglianze che si presentavano caratterizzate invece da genericità già dinnanzi al Tribunale del riesame.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d