Ordinanza — n. 27407/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Gip presso il Tribunale di MILANO applicava ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a LILICA WASILICA LIONELLA, su richiesta della stessa e con il consenso del Pubblico Ministero, la pena di anni tre di reclusione ed euro 4000,00 di multa per i reati ascritti (capo a) della rubrica 624-bis, primo comma; capo b) art.81 cpv, 56, 629, comma primo e secondo, cod. pen.).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27407/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. a LILICA WASILICA LIONELLA, su richiesta della stessa e con il consenso del Pubblico Ministero, la pena di anni tre di reclusione ed euro 4000,00 di multa per i reati ascritti (capo a) della rubrica 624-bis, primo comma; capo b) art.81 cpv, 56, 629, comma primo e secondo, cod. pen.).
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LILICA WASILICA LIONELLA, nata a Milano il 17/06/2002 avverso la sentenza del 03/11/2022 del GIP presso TRIBUNALE DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR; le conclusioni del difensore Avv. MARCO CIOCCHETTA, che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Gip presso il Tribunale di MILANO applicava ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a LILICA WASILICA LIONELLA, su richiesta della stessa e con il consenso del Pubblico Ministero, la pena di anni tre di reclusione ed euro 4000,00 di multa per i reati ascritti (capo a) della rubrica 624-bis, primo comma; capo b) art.81 cpv, 56, 629, comma primo e secondo, cod. pen.).
2. Lilica ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore deducendo un unico motivo di ricorso vizio della motivazione per manifesta illogicità della stessa.
3. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivo manifestamente infondato. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'impugnabilità della pronuncia è limitata alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamente ragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti.
Questa Corte ha già, del resto, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in relazione tra l'altro alla tutela del diritto di difesa e ai principi del giusto processo, in quanto la limitazione della facoltà di ricorso per cassazione alle sole ipotesi ivi espressamente previste trova ragionevole giustificazione, nell'ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore, nell'esigenza di limitare il controllo di legittimità alle sole decisioni che contrastano con la volontà espressa dalle parti o che costituiscono disapplicazione dell'assetto normativo disciplinante l'illecito penale oggetto di cognizione (Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi, Rv. 281182-01).
4. Il motivo valica quindi il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos