Sentenza — n. 27405/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALLIPARI SALVATORE nato a CARERI il 11/12/1968 avverso l'ordinanza del 18/11/2022 del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; lette le conclusioni del PG GIULIO ROMANO che ha chiesto il rigetto del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 co 8 D.L. n. 137/2020
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 273 c.p; Sentenza — n. 27405/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con riguardo alla posizione dell'indagato, in particolare, è stato accertato che il 30/06/2021 nella rimessa della abitazione del Callipari è stato rinvenuto il veicolo, apparentemente targato FF262AW, targa risultata associata al nominativo del fratello del ricorrente. Viene altresì dato atto che dagli accertamenti tecnici è stato possibile accertare che l'identificativo originario del telaio della vettura sequestrata era stato abraso. Gli investigatori sono riusciti comunque a risalire al veicolo che è risultato originariamente targato FT976ZT e sottratto a tale Paolo Valenti in Torino il novembre 2020.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALLIPARI SALVATORE nato a CARERI il 11/12/1968 avverso l'ordinanza del 18/11/2022 del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; lette le conclusioni del PG GIULIO ROMANO che ha chiesto il rigetto del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 co 8 D.L. n. 137/2020
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale del riesame di Torino con provvedimento in data 18/11/2022 ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip nei confronti di Callipari Salvatore con riguardo al reato di concorso nel riciclaggio del veicolo, risultato rubato, targato FF262AW. Avverso detto provvedimento Callipari Salvatore deduce violazione di legge e vizio della motivazione. Sostiene che il tribunale del riesame ho omesso totalmente di prendere in considerazione i motivi della difesa. Evidenzia che al Callipari è contestato un unico episodio di riciclaggio che si basa sulla assiomatica certezza, in realtà non verificata, della provenienza illecita dell'autovettura sequestrata.
Rileva che nei motivi depositati aveva sottolineato come dagli atti consultabili non era possibile venire a conoscenza delle operazioni tecniche che la Polstrada di Catanzaro aveva effettuato sul veicolo sequestrato al Callipari e che di conseguenza non si poteva neppure conoscere se le predette operazioni potessero essere considerate alla stregua di atti irripetibili. Il ricorso che investe esclusivamente la gravità indiziaria (sostiene il ricorrente che la motivazione del provvedimento impugnato è fondata solo sulle esigenze cautelari) è aspecifico per mancato confronto argomentativo con la motivazione del provvedimento impugnato Il tribunale del riesame ha dato atto che oggetto del presente procedimento è un'articolata indagine relativa al furto e alla successiva ripulitura mediante apposizione di targhe e/o alterazione di altri elementi identificativi di numerose autovetture sottratte nel torinese negli anni 2020 2021.
Con riguardo alla posizione dell'indagato, in particolare, è stato accertato che il 30/06/2021 nella rimessa della abitazione del Callipari è stato rinvenuto il veicolo, apparentemente targato FF262AW, targa risultata associata al nominativo del fratello del ricorrente. Viene altresì dato atto che dagli accertamenti tecnici è stato possibile accertare che l'identificativo originario del telaio della vettura sequestrata era stato abraso. Gli investigatori sono riusciti comunque a risalire al veicolo che è risultato originariamente targato FT976ZT e sottratto a tale Paolo Valenti in Torino il novembre 2020.
È pacifico, pertanto, che la vettura trovata nella disponibilità dell'imputato è risultata provento di furto e con i dati identificativi alterati. Dati alterati che portavano al fratello del Callipari. L'ordinanza impugnata ha utilizzato e valorizzato le circostanze certe nella loro valenza dimostrativa. Ciò premesso, considerato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull'attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può che arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall'art. 273 c.p.p. per l'emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.
Nel caso in esame il Tribunale del Riesame con motivazione logica e coerente ha dato conto ragione delle ragioni posta a fondamento delle scelte operate e del privilegio accordato agli elementi di prova. A fronte di quanto indicato il ricorrente si limita ad una generica contestazione senza confrontarsi con la motivazione esibita dai giudici del riesame con la conseguenza che il ricorso finisce per risultare del tutto aspecifico. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94 comma 1- ter Disp Att cod proc pen Roma 10/03/2023 Il consigliere estensore presidente Giovanna Verga a betta Rosi \iDef, DEPO