Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27404/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27404/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27404/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARANGIOLO BENITO nato a TARANTO il 24/01/1992 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; ) lette/sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO T i udito il difensore OSSERVA Ricorre per cassazione Marangiolo Benito avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce Sez. distaccata di Taranto che il 6/06/2022, su concorde richiesta delle parti, gli ha rideterminato la pena. Lamenta il ricorrente vizio della motivazione con riguardo all'entità della pena Il ricorso è inammissibile.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599 bis c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 27404/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dopo l'entrata in vigore della Novella di cui alla L. n. 103/20171 l'art. 599 bis c.p.p. e 602 cc 1 bis c.p.p. hanno previsto il c.d. concordato a seguito di rinuncia ai motivi d'appello. Nel caso in esame il ricorrente ha rinunciato a tutti i motivi d'appello con esclusione di quelli relativi alla rideterminazione della pena rispetto alla quale è stato presentato un accordo recepito dalla Corte Territoriale. Nel ricorso per cassazione avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti non è ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale.

Parole chiave

Generato dall'IA
controllo della commisurazione della pena annullamento del lodo arbitrale revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio modalità di calcolo dell'ammenda motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599 bis c.p
103/20171 l'art. 599 bis c.p.p.
art. 616 c.p
All'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 3.000,00.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARANGIOLO BENITO nato a TARANTO il 24/01/1992 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; ) lette/sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO T i udito il difensore OSSERVA Ricorre per cassazione Marangiolo Benito avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce Sez. distaccata di Taranto che il 6/06/2022, su concorde richiesta delle parti, gli ha rideterminato la pena. Lamenta il ricorrente vizio della motivazione con riguardo all'entità della pena Il ricorso è inammissibile.

Dopo l'entrata in vigore della Novella di cui alla L. n. 103/20171 l'art. 599 bis c.p.p. e 602 cc 1 bis c.p.p. hanno previsto il c.d. concordato a seguito di rinuncia ai motivi d'appello. Nel caso in esame il ricorrente ha rinunciato a tutti i motivi d'appello con esclusione di quelli relativi alla rideterminazione della pena rispetto alla quale è stato presentato un accordo recepito dalla Corte Territoriale. Nel ricorso per cassazione avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti non è ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale.

La richiesta di applicazione della pena e l'adesione alla pena proposta dall'altra parte integrano, infatti, un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito, così rinunciando a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con l'impostazione dell'accordo al quale le parti processuali sono addivenute".

All'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma il 10/3/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanna VERGADEPOSITATO IN CANCELLAW SECONDA SEZIONr. ,' E M P. L E 2 2