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Ordinanza — n. 27402/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the unrepresented appellant lacked standing to file personally.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27402/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was filed personally by an unrepresented appellant, violating procedural standing requirements. The appellant, Giuseppina Fasano, attempted to challenge a preliminary judgment without legal representation, arguing personal involvement in the case. The court ruled that under the amended Code of Criminal Procedure, such appeals must be signed by a qualified defense attorney, rendering the personal filing invalid.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: A criminal appeal for cassation must be signed by a qualified defense attorney and cannot be filed personally by the appellant, who lacks standing to initiate the action without representation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility unrepresented appellant standing personal filing prohibition qualified defense attorney requirement Code of Criminal Procedure requisito della firma autografa legittimazione a contestare licenza legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Il ricorso, presentato personalmente da Fasano Giuseppina, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in quanto proposto da soggetto non legittimato.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod.
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

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N. 18315 del 2019 Rv. 276039 - 01
N. 18010 del 2018 Rv. 272885 - 01
276039 - 01, N. 18010 del 2018 Rv. 272885 - 01, N.
N. 54681 del 2018 Rv. 274636 - 01
272885 - 01, N. 54681 del 2018 Rv. 274636 - 01, N.
N. 31662 del 2018 Rv. 273177 - 01
274636 - 01, N. 31662 del 2018 Rv. 273177 - 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASANO GIUSEPPINA nato a MESAGNE il 30/10/1992 avverso la sentenza del 30/06/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; lette/sentite re conclusioni el PG GIULIO ROMANÓÌ \ udito il difensore] — - OSSERVA Fasano Giuseppina ricorre per cassazione con ricorso personale presentato avverso la sentenza di applicazione pena del giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Brindisi del 30/06/2022. Il ricorso, presentato personalmente da Fasano Giuseppina, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in quanto proposto da soggetto non legittimato.

Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso ( N. 18315 del 2019 Rv. 276039 - 01, N. 18010 del 2018 Rv. 272885 - 01, N. 54681 del 2018 Rv. 274636 - 01, N. 31662 del 2018 Rv. 273177 - 01).

Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma il 10/03/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanna VERGA DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA (SEZ