Cassation court dismisses appeals claiming prescription expiration was violated due to incorrect calculation of pandemic suspension periods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible, ordering them to pay court costs. The defendants argued that the ten-year prescription period for their crimes of receipt and theft had expired because the appellate court miscalculated the suspension of time limits during the COVID-19 emergency. The court rejected this claim, ruling that the lower court correctly applied the full sixty-four-day suspension for hearings fixed before the pandemic's second phase, ensuring the prescription period had not yet expired at the time of the judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 159 bis cod. proc. pen.; Art. 161 cod. pen.; Art. 83 d.l. n. 18/2020: The prescription period is suspended for the full duration of the first phase of the pandemic emergency for hearings fixed prior to the second phase, and the suspension periods do not sum unless hearings were fixed in both distinct phases.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da CASSITTI MASSIMILIANO nato a Foggia il 10 ottobre 1975 STRAMACCHIO PIETRO nato a Foggia il 6 settembre nel 1976 Avverso la sentenza resa l' 11 giugno 2021 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi che ha questo il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Foggia il 2 dicembre 2014, per quel che qui rileva: ha confermato il giudizio di responsabilità di Stramacchio Pietro in ordine al reato di furto pluriaggravato di 85 quintali di rame (capo C della rubrica) , e al delitto di ricettazione avente ad oggetto un numero imprecisato di fogli di carta filigranata originale utilizzata per le banconote da 20 euro (capo A) ; ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di Cassitti in ordine al reato di ricettazione contestato al capo A della rubrica ed, esclusa l'aggravante prevista dall'articolo 416 bis.1 cod.pen., ha rideterminato la pena inflitta. 2.Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso gli imputati. 2.1 Cassitti Massimiliano , con atto sottoscritto dall'avvocato Alberto Mari ha dedotto: 2.1.1 Violazione dell'articolo 159 bis cod. proc.pen. poiché l'imputato è stato condannato per il delitto di ricettazione contestato come commesso al il 3 novembre 2010, pl termine di prescrizione decennale ex artt. 157 e 161 cod.pen.
è spirato il 3 novembre 2020. La Corte ha poi aggiunto 64 giorni di sospensione Covid ma il calcolo della prescrizione si palesa erroneo poiché la prima udienza per il giudizio di appello è stata fissata il 6 maggio 2020; in forza di decreto emesso il 16 Aprile 2020 fuori udienza la causa è stata rinviata all'udienza del 30 settembre 2020. A parere della corte di merito al fine del calcolo del termine di prescrizione occorre aggiungere tutto il periodo di sospensione pari a 64 giorni, ma a giudizio del ricorrente non avrebbe dovuto calcolare tale periodo per intero ma semplicemente per 5 giorni complessivi o, in via subordinata, per un totale di 25 giorni e cioè quelli compresi tra il 16 Aprile 2020, data in cui è stato adottato il decreto presidenziale, sino all'H maggio 2020, data sino alla quale si estendeva la sospensione dei termini processuali ex lege.
In conclusione, secondo il ricorrente, per il computo del termine di prescrizione occorre calcolare soltanto e non più di 25 giorni di sospensione ex lege, in quanto il periodo di sospensione compreso tra il 16 Aprile e il 6 maggio non può computarsi, per la dirimente ragione che l'emergenza sanitaria non ha inciso sulla fissazione dell'udienza del 6 maggio 2020, avvenuta con largo anticipo rispetto all'inizio della stessa emergenza sanitaria. 2.2 Stramacchio Pietro, con atto sottoscritto dall'avvocato Michele Santino, ha dedotto: 2.2.1 Violazione degli articoli 157 e 161 codice penale e 83 comma 4 D.L. n. 18/20 poiché nel computo del termine di prescrizione ha ritenuto di sospendere la prescrizione nel periodo intercorrente tra il 6 maggio 2020 data in cui era fissata l'udienza di trattazione e il 31 luglio 2020, ma non ha tenuto conto che il termine massimo di sospensione della prescrizione è stato fissato al 30 giugno 2020.
Occorre poi ricordare che la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 83 comma 9 decreto legge 18 del 2020 nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati e in ogni caso non oltre il 30 giugno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi prospettati con i ricorsi sono analoghi e possono essere trattati insieme. La censura è manifestamente infondatq poiché dalla lettura della sentenza di appello emerge che il termine prorogato ex art. 161 cod.proc.pen. pari a 10 anni decorre dalla consumazione del reato di ricettazione, contestato ad entrambi i ricorrenti, e cioè dal 3 novembre 2010, con scadenza al 3 novembre 2020; è stato sospeso per 64 giorni sino all'i gennaio 2021, poiché la causa fissata all'udienza del 6 maggio 2020 veniva differita ai sensi dell'articolo 83 d.l. cit. a quella del 30 settembre 2020.
Questa Corte ha avito modo di precisare che in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, per i procedimenti rinviati con udienza fissata nella "prima fase" dell'emergenza (periodo dal 9 marzo all'il maggio 2020) si applica per intero la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pari a sessantaquattro giorni, ma non anche la disciplina della sospensione di cui al comma 9 del citato art. 83, dettata per la seconda fase dell'emergenza (periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020), che concerne i soli procedimenti, rinviati d'ufficio, per i quali l'udienza fosse già stata fissata in tale successivo periodo. (In motivazione, la Corte ha precisato che i periodi di sospensione previsti dal comma 4 e dal comma 9 dell'art.83, dl. n.18 del 2020, si sommano esclusivamente qualora, per la trattazione del procedimento, sia stata fissata udienza in entrambi i periodi rispettivamente considerati dalle disposizioni citate). (Sez.
U - , Sentenza n. 5292 del 26/11/2020 Ud. (dep. 10/02/2021 ) Rv. 280432 - 03) Va in ogni caso rilevato che dalla lettura della sentenza di primo grado emerge che all'udienza del 18 luglio 2013 la trattazione del processo dinanzi al tribunale è stata rinviata per 72 giorni, con sospensione dei termini di prescrizione. In modo analogo dalla lettura della sentenza di appello emerge che il termine di prescrizione è stato sospeso dal 7 dicembre all'il_ giugno 2021, poiché è stato disposto il rinvio dell'udienza su richiesta del difensore, per consentire la definizione della proposta di applicazione della pena.
Aggiungendo queste due sospensioni al termine decennale previsto per la ricettazione il termine di prescrizione, a prescindere dalla sospensione Covid, sarebbe maturato il 19 luglio 2021 e quindi in epoca successiva alla sentenza di appello. Poiché il motivo delle impugnazioni è manifestamente infondato o comunque inconducente, si impone la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000, che si ritiene congruo in relazione al grado di colpa nella presentazione del ricorso, in favore della cassa delle ammende.
L'inammissibilità dei ricorsi comporta l'irrilevanza delle ulteriori cause estintive che siano intervenute nelle more del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 8 febbraio 2023 il consigliere estensore Il Presidente Maria Dapy e Borsellino Gi