Italian Court dismisses appeal claiming unagreed security measure, ruling it legally distinct from plea bargain negotiations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's sentence did not apply any security measure, contradicting the appellant's claim. The defense argued for a security measure not agreed upon during the plea bargain, while the prosecution maintained the sentence was based solely on mitigating factors for attempted extortion and receipt. The court rejected this argument, holding that security measures under the Penal Code have distinct prerequisites and purposes separate from the negotiation process defining plea agreements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 199 e segg. cod. pen.; Security measures are an institution with presuppositions and purposes entirely different from the coercive system, making their application and determination incompatible with the negotiation that characterizes plea bargaining.
Parole chiave
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ente ORDINANZA sul ricorso proposto da TUKU ERALDO n. in Albania il 2/8/1985 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Cremona il 23/11/2022 dato atto degli avvisi alle parti udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Cremona, su concorde richiesta delle parti, applicava a Tuku Eraldo, previo riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen., ritenuta la continuazione ed applicata la diminuente per il rito, la pena di anni due di reclusione ed euro 1.800,00 di multa in relazione ai delitti di tentata estorsione e ricettazione in rubrica ascrittigli.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Giovanni Pietro Passoni, deducendo la mancanza di motivazione in relazione all'applicazione di una misura di sicurezza non concordata tra le parti.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi manifestamente infondati. Invero, dalla sentenza impugnata non risulta l'applicazione di alcuna misura di sicurezza nei confronti del ricorrente e il richiamo del difensore alla misura cautelare degli arresti domiciliari è, con tutta evidenza, erroneo, in quanto le misure di sicurezza, disciplinate all'art. 199 e segg cod.pen. sono istituto con presupposti e finalità del tutto eterogenei rispetto al sistema cautelare, le cui scansioni e determinazioni sono insuscettibili di essere ricomprese nella negoziazione sulla pena che connota il patteggiamento.
4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 19 Maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Preside