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Sentenza — n. 27125/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against preventive seizure order due to lack of new grounds and insufficient procedural motivation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27125/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's request to annul the preventive seizure order. The lower court had confirmed the seizure based on a risk of asset dissipation, which the Supreme Court found to be a valid, albeit brief, justification. The appeal was rejected because it relied on new arguments regarding proportionality that were not part of the original petition, violating procedural rules on new grounds.

Regesto Legislator

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Art. 325, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Supreme Court's review of preventive seizure orders is limited to absolute lack of motivation or apparent reasoning; new grounds must relate to the original petition's scope, otherwise the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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preventive seizure proportionality principle new grounds appeal procedural inadmissibility confiscation order appeal review scope asset dissipation risk sequestro cautelare

Disposizioni normative citate

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Art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Secondo il diritto vivente, «il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 240 cod. pen.
pen., finalizzato alla confísca di cui all'art. 240 cod.
Art. 322 cod. proc. pen.
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Le Sezioni Unite, nella pronuncia citata dalla difesa, hanno statuito il seguente principio di diritto: «Il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confísca di cui all'art.
artt. 240 cod. pen
Con motivi nuovi il ricorrente ha denunciato la violazione della legge penale e processuale (artt. 240 cod. pen.
art. 240 cod. pen
pen., finalizzato alla confísca di cui all'art. 240 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua
Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono
Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S.
210259; Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., non mass.
Sez. 3, n. 3162 del 18/11/2019, Giannetto
sul punto; Sez. 3, n. 3162 del 18/11/2019, Giannetto, Rv.
Sez. 2, n. 36118 del 26/06/2019, F.
278255; Sez. 2, n. 36118 del 26/06/2019, F., Rv.
Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli
277076; Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MENGA SANTO nato a CROTONE il 02/08/1982 avverso la ordinanza del 30/11/2022 del TRIBUNALE DI COSENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Enrico PEDICINI, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza in ordine al periculum in mora; udito il difensore avv. avv. Valerio MURGANO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Cosenza, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto con il quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in via diretta e per equivalente, dell'importo di 17.642,82 euro, ritenuto il profitto del reato di truffa aggravata in danno dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, contestato al ricorrente unitamente ai reati di associazione per delinquere e falso ideologico in autorizzazione amministrativa.

2. Ha proposto ricorso l'indagato, a mezzo dei propri difensori, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione della legge processuale (artt. 125 e 321, comma 2, cod. proc. pen.), stante la omessa o apparente motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, in violazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza Ellade.

3. Con motivi nuovi il ricorrente ha denunciato la violazione della legge penale e processuale (artt. 240 cod. pen. e 322 cod. proc. pen.). Con specifico motivo posto a sostegno della richiesta di riesame, si era dedotta la nullità del provvedimento di sequestro emesso dal G.i.p. di Castrovillari per violazione del criterio di proporzionalità, poiché esteso a tutti i conti correnti oltre i limiti della somma individuabile quale profitto del reato e sequestrata in via diretta. Il Tribunale del riesame, in violazione del disposto degli artt. 240 cod. pen. e 322 cod. proc. pen. nonché dei principi di proporzionalità e adeguatezza sottesi agli stessi, ha legittimato la duplicazione del vincolo ablativo, nel medesimo procedimento, del sequestro preventivo in via diretta ovvero per equivalente sui beni dell'indagato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

2. Secondo il diritto vivente, «il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali» (così Sez.

U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789, non mass. sul punto; successivamente, in senso conforme cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Tilenni, Rv. 283035; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119). 2.1. Le Sezioni Unite, nella pronuncia citata dalla difesa, hanno statuito il seguente principio di diritto: «Il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confísca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege» (Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01). La sentenza, dunque, ha stabilito l'obbligo del giudice di motivare sulla sussistenza del periculum in mora anche in caso di sequestro preventivo di cosa confiscabile e tale motivazione non potrà che riguardare il pericolo di dispersione del bene prima della definizione del giudizio, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire impraticabile. Non rilevano, pertanto, né la natura (obbligatoria o facoltativa) della confisca né la funzione concretamente assolta dalla stessa (misura di sicurezza, sanzione, misura amministrativa).

In senso conforme si sono successivamente espresse le sezioni semplici (cfr., ad es., Sez. 6, n. 826 del 29/11/2022, dep. 2023, Martorano, Rv. 284105- 01; Sez. 6, n. 48333 del 03/11/2022, Sailis, Rv. 284073-01; Sez. 3, n. 46245 del 18/10/2022, Marchetti, Rv. 283836-01; Sez. 3, n. 47054 del 22/09/2022, Filippetti, Rv. 283910-01; Sez. 6, n. 32582 del 05/07/2022, Guarrera, Rv. 283619-01; Sez. 3, n. 37729 del 22/06/2022, Moretti, Rv. 283694-01). 2.2. Nel caso di specie il Tribunale, condividendo le argomentazioni del G.i.p., ha ritenuto sussistente il periculum in mora sulla base del rischio che "l'indagato, consapevole della struttura associativa ben articolata anche all'estero (come comunicato al Menga in occasione del primo incontro del 21.10.2021), si disfi illecitamente del profitto ottenuto con i reati presuntivamente commessi o che lo utilizzi per commettere altri reati", considerando non rilevante l'asserita sproporzione tra il profitto del reato e i fatturati medi della farmacia.

Si tratta di una motivazione sintetica ma non mancante, che pertanto non risulta censurabile in questa sede.

3. Il motivo nuovo è inammissibile perché riguarda un diverso profilo del provvedimento impugnato, che già la difesa avrebbe potuto devolvere con il ricorso principale (i sequestri sono stati eseguiti il 22 novembre 2022).Secondo il diritto vivente, i motivi nuovi a sostegno della impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata investiti dall'atto di impugnazione originario e sono ammissibili se costituiscano un'ulteriore illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono l'originaria richiesta rivolta al giudice dell'impugnazione, non anche quando essi consistano in deduzioni riguardanti parti del provvedimento gravato che non erano state oggetto della primitiva impugnazione, poiché, in caso contrario, risulterebbero aggirati i termini prescritti dalla legge per la presentazione del ricorso, la cui inosservanza è sanzionata con l'inammissibilità del gravame (Sez.

U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259; Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., non mass. sul punto; Sez. 3, n. 3162 del 18/11/2019, Giannetto, Rv. 278255; Sez. 2, n. 36118 del 26/06/2019, F., Rv. 277076; Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821). Nel caso di specie nel ricorso principale si era fatto un riferimento del tutto incidentale e generale al principio di proporzionalità citando la sentenza Ellade; il tema specifico posto nel motivo nuovo, invece, non era stato in precedenza affrontato.

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della