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Sentenza — n. 27116/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27116/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27116/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Sesta sezione della Corte di cassazione, con decisione n. 7012/2021, ha annullato con rinvio la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello di Ancona, osservando che "non emerge con chiarezza, dalla ricostruzione probatoria dei fatti e dalla esposizione logico-argomentativa della decisione impugnata, la congrua giustificazione della valutazione di responsabilità dell'imputato per la specifica condotta criminosa oggetto del tema d'accusa. [...] Le dichiarazioni accusatorie rese da Chientaroli, costituitosi parte civile, non risultano infatti puntualmente e direttamente riscontrate sul punto, poiché gli elementi di prova, costituiti dalla testimonianza di Pucci, datore di lavoro del primo, dalla ricevuta di pagamento della somma di euro 500,00, dall'esame dei tabulati e dei messaggi telefonici, sembrano confermare soltanto l'effettiva esecuzione dei lavori idraulici da parte di Chientaroli nell'abitazione di Romano; non già la condotta abusiva e minacciosa che sarebbe stata realizzata concretamente da quest'ultimo, militare della Guardia di Finanza, al fine di procedere solo a un pagamento parziale delle opere rispetto al corrispettivo di euro 1.250,00 asseritamente concordato.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 27116/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria-memoria del 17/04/2023, il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Luigi Cuomo, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale concussione causalità del colpo di frusta riconsiderazione trauma alla mano sanatoria del vizio procedurale
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PERUGIAnel procedimento a carico di: ROMANO MARCO nato a VARESE 11 13/03/1969 inoltre: CHIENTAROLI ALESSIO avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato RUSSO SEBASTIANO in difesa di ROMANO MARCO insiste per l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso presentato dal P.G.

RITENUTO IN FATTO

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia dell'11/04/2022 che, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione e in riforma della sentenza del Tribunale di Ancona, ha assolto Romano Marco dal reato di tentata concussione. Al riguardo, con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione. In particolare, la Corte d'appello, quale giudice di rinvio, non avrebbe accolto la sollecitazione a sanare il vizio della sentenza annullata, omettendo di motivare la ritenuta inattendibilità della persona offesa e, soprattutto, l'affermata inesistenza di riscontri all'ipotesi accusatoria.

La Corte di rinvio, invece, aveva escluso la sussistenza del fatto illecito limitandosi a richiamare le argomentazioni spese dalla Corte di cassazione quale fosse un giudice di merito. Infine, la sentenza impugnata era anche contraddittoria, in quanto poneva a fondamento dell'esito assolutorio la ricostruzione del fatto operata dalle precedenti sentenze di merito che, invece, avevano concluso per l'affermazione di responsabilità dell'imputato, stante l'esistenza di elementi probatori dimostrativi della condotta abusiva e minacciosa tenuta dall'imputato, per come richiamati anche nel ricorso.

2. Con requisitoria-memoria del 17/04/2023, il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Luigi Cuomo, ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non è fondato.

1. La Sesta sezione della Corte di cassazione, con decisione n. 7012/2021, ha annullato con rinvio la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello di Ancona, osservando che "non emerge con chiarezza, dalla ricostruzione probatoria dei fatti e dalla esposizione logico-argomentativa della decisione impugnata, la congrua giustificazione della valutazione di responsabilità dell'imputato per la specifica condotta criminosa oggetto del tema d'accusa. [...] Le dichiarazioni accusatorie rese da Chientaroli, costituitosi parte civile, non risultano infatti puntualmente e direttamente riscontrate sul punto, poiché gli elementi di prova, costituiti dalla testimonianza di Pucci, datore di lavoro del primo, dalla ricevuta di pagamento della somma di euro 500,00, dall'esame dei tabulati e dei messaggi telefonici, sembrano confermare soltanto l'effettiva esecuzione dei lavori idraulici da parte di Chientaroli nell'abitazione di Romano; non già la condotta abusiva e minacciosa che sarebbe stata realizzata concretamente da quest'ultimo, militare della Guardia di Finanza, al fine di procedere solo a un pagamento parziale delle opere rispetto al corrispettivo di euro 1.250,00 asseritamente concordato.

Non appare adeguatamente giustificato il procedimento logico-induttivo posto a base della decisione impugnata, laddove la Corte territoriale, disattendendo i rilievi critici della difesa dell'imputato, ha ritenuto - senza procedere, come sarebbe stato opportuno, a un nuovo, autonomo e rigoroso vaglio - di inferire l'attendibilità del dichiarante, persona offesa costituitasi parte civile, perciò portatrice di una specifica pretesa economica, dai cennati e solo indiretti riscontri probatori, che a ben vedere si palesano, viceversa, deboli e sostanzialmente eccentrici quanto all'enunciato di accusa» (pag. 3).

2. In sede di rinvio, la Corte di appello di Perugia, dopo avere ricostruito la scansione fattuale della vicenda nei termini già operati dai precedenti giudici del merito, affermava che non sussistevano mirati riscontri alla condotta abusiva e minacciosa che sarebbe stata realizzata dal Romano al fine di procedere ad un pagamento parziale delle opere realizzate, atteso che alcun ulteriore elemento poteva essere esaminato e valutato, in quanto i precedenti giudici del merito avevano analizzato correttamente il complessivo compendio probatorio emerso ma, in mancanza di specifici riscontri, l'imputato doveva essere mandato assolto dal reato ascrittogli per insussistenza del fatto.

Il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale di Perugia pone l'accento sul fatto che il Chientaroli, dopo essere stato minacciato dal Romano, cui aveva provato a consegnare la ricevuta per l'acconto incassato, ebbe a recarsi - provato - dal Bucci spiegando il suo turbamento con i problemi che l'imputato gli aveva procurato: senza considerare che la stessa denuncia alla Guardia di Finanza più che a sanzionare la condotta del Romano era finalizzata a sollecitare un intervento dei finanzieri che lo proteggessero da eventuali comportamenti ritorsivi; riscontri indiretti, questi, che insieme ad altri - come ad esempio la testimonianza di Longo Raffaella - provano non tanto l'esecuzione dei lavori, ma la stessa condotta abusiva e minacciosa tenuta dal Romano ai danni del Chientaroli nella loro essenza indiziaria (vedi pag. 4 del ricorso).

Si tratta, però, di circostanze di fatto che la stessa sentenza di annullamento ha ritenuto non esaustive a dirimere il tema di fondo costituito dall'attendibilità del narrato della persona offesa, con particolare riguardo all'esistenza di un quid pluris rispetto all'esecuzione dei lavori che ne potesse riscontrare l'attendibilità sulla natura abusiva e minacciosa della condotta tenuta dall'imputato. E' ben vero - e su ciò può concordarsi con il Pubblico ministero ricorrente - che l'annullamento è avvenuto per vizio di motivazione, ma avendo riguardo alle argomentazioni spese dalla decisione di rinvio, emerge come la censura mossa al procedimento valutativo in precedenza operato dai giudici di merito rispetto al propalato della persona offesa attenesse all'assenza di interferenza degli elementi probatori additati quali idonei riscontri all'esistenza della natura abusiva e minacciosa della condotta tenuta dall'imputato.

Di ciò ha avuto piena contezza la Corte di rinvio, avendo esplicitato che gli unici elementi da valutare ai fini della credibilità della persona offesa erano già stati tutti menzionati nella sentenza annullata in sede di legittimità e che, conseguentemente, non era possibile procedere ad un nuovo giudizio di fatto in grado di evidenziare la perpetrazione della condotta abusiva e minacciosa. Rispetto a tali conclusioni, per come osservato in modo condivisibile nella requisitoria del Procuratore generale presso questa S.C., non sussistono elementi sottovalutati o non adeguatamente apprezzati, in grado di consentire la formulazione di un diverso giudizio di fatto nella prospettiva di superare le obiezioni difensive e le perplessità di cui alla sentenza della Sesta sezione n. 7012/2021.

3. In conclusione, il ricorso deve, per