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Sentenza — n. 27110/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27110/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27110/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Potenza accoglieva l'appello proposto dal pubblico ministero contro la sentenza che aveva riconosciuto la causa di non punibilità prevista dall'art. 131- bis cod. pen. in relazione reato di uso illecito di due carte di credito, che Concetta Tancredi aveva sottratto a pazienti della casa di cura dove prestava servizio.

Regesto Legislator

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art. 131- bis cod. pen, art. 157 cod. proc. pen, articolo 131-bis cod.pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 622 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27110/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131- bis cod. pen. in relazione reato di uso illecito di due carte di credito, che Concetta Tancredi aveva sottratto a pazienti della casa di cura dove prestava servizio.

Parole chiave

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offesa al credito riconoscimento della cassa malati abuso di carte-chèques indicazioni sulla salute credito contestato altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 131- bis cod. pen
La Corte di appello di Potenza accoglieva l'appello proposto dal pubblico ministero contro la sentenza che aveva riconosciuto la causa di non punibilità prevista dall'art. 131- bis cod. pen.
art. 157 cod. proc. pen
pen, art. 157 cod. proc. pen.): il decreto di citazione a giudizio in appello non sarebbe stato notificato alla ricorrente e neanche al difensore, dato che la notifica veniva effettuata presso l'Avv.
articolo 131-bis cod.pen
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esclusione della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131-bis cod.pen.; 2.3.
art. 129 cod. proc. pen
2.Per quanto riguarda le statuizioni civili, tenuto conto che non è possibile procedere ad un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 622 cod. proc. pen
Si riafferma sul punto (a) che l'art. 622 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TANCREDI CONCETTA nato a MARATEA il 09/01/1970 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE di APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; i'Avv. Giuseppe Sabella, con atto scritto, concludeva per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Potenza accoglieva l'appello proposto dal pubblico ministero contro la sentenza che aveva riconosciuto la causa di non punibilità prevista dall'art. 131- bis cod. pen. in relazione reato di uso illecito di due carte di credito, che Concetta Tancredi aveva sottratto a pazienti della casa di cura dove prestava servizio.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di Concetta Tancredi che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 178 e ss. cod. proc. pen, art. 157 cod. proc. pen.): il decreto di citazione a giudizio in appello non sarebbe stato notificato alla ricorrente e neanche al difensore, dato che la notifica veniva effettuata presso l'Avv. Ivana Vita, che era stata cancellata dall'albo; 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esclusione della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131-bis cod.pen.; 2.3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità, che sarebbe stato compiuto sulla base di una valutazione sommaria e carente delle prove; in particolare, sarebbe stata assegnata, illogicamente, alta capacità dimostrativa alle dichiarazioni di Matera Filomena, mentre non sarebbero state acquisite le schede delle persone offese, che sarebbero state decisive per l'accertamento della condotta contestata. 2.4.

Si deduceva, infine, che il reato doveva essere dichiarato estinto per decorso del termine di prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo di ricorso è fondato 41) quanto è stata omessa la Cj3Iiì alla ricorrente del decreto di citazione a giudizio in appello, mentre la notifica al difensore è stata effettuata presso un avvocato cancellato dall'albo. La rilevazione di tale nullità impone di dichiarare l'estinzione del reato contestato per decorso del termine di prescrizione, spirato, tenuto conto della sospensione del termine di un mese e sedici giorni, il 25 gennaio 2023. 2.Per quanto riguarda le statuizioni civili, tenuto conto che non è possibile procedere ad un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; e ritenuto altresì che la sentenza impugnata risulta carente in ordine alla valutazione della responsabilità, in quanto la stessa è fondata su una valutazione sommaria e non esaustiva delle prove raccolte, il collegio ritiene che il provvedimento impugnato, nella parte in cui riconosce le statuizioni civili, debba essere annullato con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, essendo venuta meno la ragione dall'attrazione dell'azione civile nel procedimento penale (Sez. 5, n. 43690 del 10/09/2021, Singh, Rv. 282288 - 01).

Si riafferma sul punto (a) che l'art. 622 cod. proc. pen. comporta la necessità di investire il giudice civile delle questioni relative alle istanze risarcitorie, non solo per le determinazioni relative al quantum debeatur, in presenza di pronunzia consolidata sull'an, ma anche quando tale ultima pronunzia manchi, essendo stata rilevata la prescrizione, senza nessuna valutazione sulla responsabilità civile (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087 - 01); (b) che i principi enunciati dalla sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite nel caso "Sciortino", riferiti alla sentenza di appello che dichiara la estinzione del reato per prescrizione senza motivare sulla responsabilità civile , sono estensibili al caso in cui la prescrizione sia dichiarata in Cassazione ma - come nel caso di specie - siano rilevabili nella sentenza di appello vizi di motivazione (Sez. 4, n. 13869 del 05/02/2020, Rv. 278761;

Sez. 1, n. 14822 del 20/02/2020, Rv. 278943).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente agli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso in Roma, il